Cassazione Penale, Ordinanza n. 12988/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, indicata come imputata nel cui interesse è stato proposto il ricorso, ha impugnato la decisione di merito con cinque motivi. Dal tenore della motivazione emerge che tali censure miravano, in sostanza, a ottenere una integrale rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa delle condotte ritenute in giudizio, sostenendo una lettura diversa delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di primo e secondo grado. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata aveva già ritenuto provata la partecipazione della ricorrente a un fatto estorsivo, evidenziando che le prove dimostravano in modo univoco l’assenza di solidarietà umana verso le persone offese e, al contrario, l’uso di pressioni e minacce, da cui inferire la coscienza e volontà di contribuire al fine estorsivo. Tra le doglianze viene richiamata anche l’invocazione della scriminante di cui all’art. 384 c.p., che la Corte esclude espressamente per l’estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i cinque motivi fossero aspecifici e diretti a una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva già motivato in modo persuasivo la responsabilità dell’imputata, desumendo la coscienza e volontà di concorrere nello scopo estorsivo dalle prove acquisite. Ha infine precisato che la scriminante prevista dall’art. 384 c.p. non si applica al reato di estorsione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 384 c.p.
La scriminante invocata non è applicabile al reato di estorsione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e integrale valutazione del compendio probatorio, né prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti diversa da quella logicamente e congruamente accolta nei giudizi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono aspecifiche e mirano, sotto forma di critica alla motivazione, a ottenere un terzo giudizio di merito.
- La partecipazione a un fatto estorsivo può essere desunta dalla prova della coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo estorsivo attraverso condotte di pressione o minaccia.
- La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. non opera in relazione al reato di estorsione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12962/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12963/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12964/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12968/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12969/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12970/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →