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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12988/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, indicata come imputata nel cui interesse è stato proposto il ricorso, ha impugnato la decisione di merito con cinque motivi. Dal tenore della motivazione emerge che tali censure miravano, in sostanza, a ottenere una integrale rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa delle condotte ritenute in giudizio, sostenendo una lettura diversa delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di primo e secondo grado. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata aveva già ritenuto provata la partecipazione della ricorrente a un fatto estorsivo, evidenziando che le prove dimostravano in modo univoco l’assenza di solidarietà umana verso le persone offese e, al contrario, l’uso di pressioni e minacce, da cui inferire la coscienza e volontà di contribuire al fine estorsivo. Tra le doglianze viene richiamata anche l’invocazione della scriminante di cui all’art. 384 c.p., che la Corte esclude espressamente per l’estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i cinque motivi fossero aspecifici e diretti a una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva già motivato in modo persuasivo la responsabilità dell’imputata, desumendo la coscienza e volontà di concorrere nello scopo estorsivo dalle prove acquisite. Ha infine precisato che la scriminante prevista dall’art. 384 c.p. non si applica al reato di estorsione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.

    La scriminante invocata non è applicabile al reato di estorsione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e integrale valutazione del compendio probatorio, né prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti diversa da quella logicamente e congruamente accolta nei giudizi di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono aspecifiche e mirano, sotto forma di critica alla motivazione, a ottenere un terzo giudizio di merito.
  • La partecipazione a un fatto estorsivo può essere desunta dalla prova della coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo estorsivo attraverso condotte di pressione o minaccia.
  • La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. non opera in relazione al reato di estorsione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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