Cassazione Civile, Sentenza n. 34264/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava la validità dell'atto di irrogazione delle sanzioni perché, dopo la notifica dell'atto di contestazione del 5/06/2007, la contribuente aveva presentato deduzioni difensive; l'Ufficio, ravvisandone i presupposti, avrebbe dovuto adottare, entro il termine di decadenza di un anno dalla presentazione delle deduzioni, un nuovo atto di irrogazione delle sanzioni motivato. Inoltre si censurava la valutazione della C.T.R. secondo la quale l'atto sanzionatorio originario sarebbe rimasto valido e poi ripristinato dalla revoca dell'annullamento in autotutela; invece la giurisprudenza richiede che l'annullamento in autotutela non determini la reviviscenza automatica dell'originario atto impositivo e che l'amministrazione debba emettere un nuovo atto sostitutivo nei termini previsti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto i ricorsi introduttivi della contribuente. Le spese processuali dei gradi di merito sono compensate tra le parti; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00 oltre euro 200,00 spese vive.
Norme richiamate
art. 2‑quater, comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656)
Riconosce il potere della P.A. di annullare in autotutela atti illegittimi con efficacia retroattiva; tuttavia l'annullamento e la sua successiva revoca non determinano automaticamente la reviviscenza dell'originario atto impositivo, imponendo all'Amministrazione l'obbligo di adottare un nuovo atto sostitutivo entro i termini previsi per l'atto impositivo.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito senza rinvio.
Giurisprudenza: Cass. 8/10/2013, n. 22827; Cass. 08/10/2019, n. 25055
Principio consolidato secondo cui l'annullamento in autotutela non comporta automaticamente la ripresa di efficacia dell'originario atto impositivo; occorre un nuovo atto 'sostitutivo' adottato nei termini per rendere operativa la pretesa erariale.
Massime di principio
- La presentazione di deduzioni difensive dopo un atto di contestazione sospende la potenziale efficacia definitiva di quell'atto: se l'Amministrazione vuole comunque irrogare sanzioni deve adottare un nuovo atto motivato, entro i termini decadenziali.
- L'annullamento in autotutela di un atto e la successiva revoca dell'autotutela non ripristinano automaticamente l'originario atto impositivo; l'Amministrazione è tenuta a emettere un provvedimento sostitutivo per esercitare nuovamente il potere impositivo.
- Se l'Ufficio non adotta il nuovo atto nei termini o non motiva rispetto alle deduzioni difensive, la sanzione perde efficacia e il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso.
- Quando la questione è risolvibile in diritto senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.).
- Sulle spese: è possibile la compensazione delle spese nei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte resistente.
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