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Circolare

Circolare numero 188 del 31-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce fino a quando possono essere erogate le prestazioni previdenziali in favore dei figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi, alla luce di un parere del Consiglio di Stato. In via ordinaria le prestazioni cessano al 31 ottobre, ma possono essere prorogate su richiesta fino alla sessione invernale di febbraio, se lo studente completa il corso in quella sessione. Sono indicati termini, modalità di richiesta, obbligo di documentazione entro il 30 giugno e conseguenze in caso di mancata prova del conseguimento del titolo. Viene inoltre raccomandato di indicare sempre la data di scadenza del diritto nelle liquidazioni e ricostituzioni di pensioni e quote di maggiorazione.

Proroga delle prestazioni previdenziali per figli studenti universitari all’ultimo anno

Proroga delle prestazioni previdenziali per figli studenti universitari all’ultimo anno

La circolare chiarisce il regime di proroga delle prestazioni previdenziali riconosciute ai figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi, con particolare riferimento alla sessione invernale di febbraio. L’intervento nasce dalla necessità di uniformare l’interpretazione amministrativa alla luce del parere del Consiglio di Stato e delle indicazioni del Ministero del Lavoro.

Quadro interpretativo e presupposto della proroga

Le disposizioni vigenti prevedono che, per i figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale, il diritto alle prestazioni previdenziali possa essere prorogato sino alla fine della sessione invernale di febbraio qualora risulti che in tale sessione gli interessati intendano sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma. Tuttavia, tra Ministero del Lavoro e Ministero del Tesoro era emersa una difformità di orientamenti circa la possibilità di considerare l’appello di febbraio come parte integrante del periodo di corso legale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi richiesto il parere del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha espresso l’avviso che la sessione di febbraio possa essere considerata parte integrante dell’anno di corso solo nel caso in cui lo studente riesca a completare nella stessa sessione il proprio corso di studi. In sostanza, le prestazioni riconosciute dalla legge "per tutta la durata del corso legale" spettano anche nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 febbraio, ma solo a condizione che il corso di laurea sia effettivamente concluso nella relativa sessione d’esami.

Regola ordinaria di erogazione

In considerazione del parere e delle indicazioni ministeriali, la circolare dispone che le prestazioni in favore dei figli studenti universitari debbano essere erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso legale di studi. Resta fermo il limite del compimento del 26° anno di età.

La proroga oltre la normale data di fine dell’anno accademico non opera automaticamente, ma soltanto su esplicita richiesta degli interessati.

Regime della proroga per tipologia di prestazione

La circolare distingue il trattamento in base alla prestazione erogata:

  • per gli assegni familiari da corrispondere ai lavoratori esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, la proroga è riconosciuta fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 15 febbraio dell’anno successivo;
  • per le pensioni ai superstiti e per i trattamenti di famiglia erogati su pensione, la proroga è riconosciuta sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale cade il mese di febbraio.

Obblighi del richiedente e recupero delle somme

Al momento della richiesta di proroga, i richiedenti devono impegnarsi a produrre entro il 30 giugno la documentazione attestante l’avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale.

La circolare precisa che, in mancanza di tale documentazione, l’Istituto procederà all’immediato recupero delle somme erogate per il periodo di proroga.

Indicazioni operative per le Sedi

La circolare richiama infine l’attenzione delle Sedi sulla necessità di indicare sempre la data di scadenza del diritto sia in sede di liquidazione o ricostituzione di pensioni ai superstiti di cui siano titolari figli studenti di scuola media o universitari, sia in sede di liquidazione di quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori autonomi per gli stessi beneficiari.

La scadenza del diritto coincide di norma:

  • con il 30 settembre per i figli studenti di scuola media;
  • con il 31 ottobre per i figli studenti universitari all’ultimo anno del corso legale.

Resta salvo, in ogni caso, il limite massimo del compimento del 21° anno di età per gli studenti di scuola media e del 26° anno per gli studenti universitari.

Punti principali

Oggetto della questione e orientamento del Consiglio di Stato

La circolare affronta il problema della proroga del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale, in relazione alla sessione invernale di febbraio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale sessione possa essere considerata parte integrante dell’anno di corso solo se lo studente consegue in quella stessa sessione il completamento del corso di studi. Ne consegue che le prestazioni riconosciute per tutta la durata del corso legale spettano anche nel periodo 1 novembre-15 febbraio, ma solo a condizione del completamento del corso nella sessione di esami di febbraio.

Regola generale di erogazione e limite anagrafico

Alla luce del parere e delle indicazioni ministeriali, le prestazioni in favore dei figli studenti universitari devono essere erogate normalmente fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso legale di studi. Rimane fermo il limite del compimento del 26° anno di età. La proroga oltre la data ordinaria di fine anno accademico non è automatica, ma richiede un’esplicita domanda degli interessati.

Proroga su richiesta: termini e differenze tra le prestazioni

Su richiesta dell’interessato il periodo di corresponsione può essere esteso oltre il 31 ottobre. Per gli assegni familiari erogati ai lavoratori esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, la proroga spetta fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 15 febbraio dell’anno successivo. Per le pensioni ai superstiti e per i trattamenti di famiglia erogati su pensione, la proroga è riconosciuta fino alla scadenza del bimestre in cui cade il mese di febbraio.

Obbligo di documentazione e recupero delle somme

Al momento della richiesta di proroga i richiedenti devono impegnarsi a documentare entro il 30 giugno l’avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale. Se la documentazione non viene presentata nel termine, l’Istituto procede al recupero immediato delle somme corrisposte per il periodo di proroga.

Indicazioni operative per liquidazioni e ricostituzioni

Le Sedi sono richiamate a indicare sempre, sia in sede di liquidazione o ricostituzione di pensioni ai superstiti con figli studenti di scuola media o universitari, sia in sede di liquidazione di quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori autonomi per gli stessi beneficiari, la data di scadenza del diritto. Tale data coincide di norma con il 30 settembre per gli studenti di scuola media e con il 31 ottobre per gli studenti universitari all’ultimo anno, salvo il limite massimo del compimento del 21° anno di età per i primi e del 26° per i secondi.

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