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Circolare

Circolare numero 183 del 30-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, commi 4 e 5, della L. 1338/1962 nella parte in cui non consente di provare con mezzi diversi dalla prova scritta la durata del rapporto di lavoro e l’ammontare della retribuzione. Vengono chiariti i criteri probatori distinti tra esistenza del rapporto, durata e retribuzione, ammettendo per gli ultimi due elementi anche prove testimoniali o dichiarazioni, con adeguate cautele amministrative. La circolare precisa inoltre che le nuove indicazioni si applicano alle pratiche e ai giudizi ancora pendenti e ai provvedimenti non definitivi, con possibilità di riesame su domanda degli interessati.

Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 568/1989 sulla prova del rapporto di lavoro per la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962

Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 568/1989 sull’art. 13 L. 1338/1962

La circolare disciplina le conseguenze operative della sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27 dicembre 1989, in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L’intervento della Corte ha inciso sul regime probatorio, distinguendo in modo netto tra esistenza del rapporto di lavoro, durata del rapporto e ammontare della retribuzione.

Regime probatorio dopo la sentenza

Per l’esistenza del rapporto di lavoro la Corte ha ribadito che occorre la prova documentale, in quanto il rapporto non deve risultare solo verosimile ma certo. La circolare conferma dunque la necessità del documento come fonte di prova, precisando però che la data del documento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche testimoniale, se necessario.

Per durata del rapporto e ammontare della retribuzione, invece, la sentenza ha eliminato il vincolo della prova documentale di data certa. Tali elementi, qualificati come semplici modalità del rapporto, possono essere provati con altri mezzi, compresi quelli orali. La circolare attribuisce particolare rilievo alla prova testimoniale di terzi e alle dichiarazioni sostitutive, purché valutate con cautela.

Documentazione e dichiarazioni ammissibili

La prassi amministrativa preesistente viene sostanzialmente confermata quanto alla documentazione da esibire per provare l’esistenza del rapporto. La documentazione deve essere stata formata all’epoca dello svolgimento del rapporto oppure anche in un momento successivo, ma non dopo la domanda di applicazione dell’art. 13, e comunque non deve apparire confezionata appositamente per ottenere il beneficio. Rimane valida la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo probatorio, anche testimoniale, la data dei documenti prodotti.

Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate "ora per allora" solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili, poiché fondate sulle risultanze degli atti d’ufficio.

Valutazione delle prove testimoniali

La circolare segnala che la prova testimoniale, pur non assistita da giuramento nelle dichiarazioni sostitutive, non può essere esclusa solo per questo motivo, anche alla luce delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 26 della L. 15/1968. In sede amministrativa possono essere adottate specifiche cautele, richiedendo al dichiarante di indicare eventuali rapporti di parentela, affinità, affiliazione, dipendenza o interesse rispetto alle parti o ai fatti dichiarati, secondo un criterio analogo a quello dell’art. 252 c.p.c.

Per le dichiarazioni sostitutive ex art. 4 L. 15/1968 non è sufficiente una semplice affermazione di conoscenza dei fatti: occorre che siano indicati anche gli elementi che spiegano come il dichiarante sia venuto a conoscenza dei fatti medesimi, così da fornire un elemento di riscontro, almeno potenziale. Dopo la sentenza, infatti, il criterio guida per la durata del rapporto è soprattutto la plausibilità e credibilità della dichiarazione.

Continuità del rapporto e limiti della prova

La circolare insiste sulla necessità che, quando l’esistenza del rapporto sia già documentalmente provata in un determinato momento, la prova testimoniale della sua prosecuzione sia coerente con un rapporto senza soluzione di continuità tra la data documentata e il periodo successivo oggetto di dichiarazione. È idonea, ad esempio, la testimonianza di un compagno di lavoro rimasto in servizio per tutto il periodo considerato; non lo è, invece, quella di un lavoratore assunto successivamente, perché non consente di escludere che si tratti di rapporti diversi intervallati da un periodo di inattività.

Applicazione ai procedimenti in corso e riesame dei provvedimenti

Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove istruzioni devono quindi essere applicate a tutte le domande e ai ricorsi ancora in trattazione, nonché ai giudizi pendenti.

È possibile il riesame, su richiesta degli interessati, dei provvedimenti non definitivi. La circolare considera non definitivo il provvedimento per il quale:

  • non sia decorso il termine decennale per l’esercizio dell’azione giudiziaria;
  • non siano intervenuti atti negoziali con effetti interamente esauriti, come transazione o rinuncia;
  • non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Infine, l’eventuale concessione della costituzione di posizione ex art. 13 può essere riferita all’originaria domanda, anche ai fini dell’onere corrispondente, solo se la prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro sia stata tempestivamente prodotta e possa quindi sostenere le prove orali ammesse dalla Corte Costituzionale.

Punti principali

Effetti della sentenza costituzionale

La Corte Costituzionale ha distinto tra esistenza del rapporto di lavoro, durata del rapporto e ammontare della retribuzione. Per l’esistenza del rapporto ha richiesto la prova documentale, ammettendo però qualunque mezzo di prova per accertare la data del documento; per durata e retribuzione ha invece consentito la prova con altri mezzi, anche orali.

Prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

Resta ferma la necessità del documento come unica fonte per dimostrare l’esistenza del rapporto. È però ammesso ogni mezzo probatorio per provare, se necessario, la data del documento. La prassi amministrativa precedente viene confermata quanto alla documentazione da esibire, che deve essere stata formata all’epoca del rapporto o anche successivamente, purché non al fine specifico di ottenere il beneficio. Sono valide anche dichiarazioni "ora per allora" solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili, perché basate su atti d’ufficio.

Prova della durata del rapporto e della retribuzione

Per durata del rapporto e ammontare della retribuzione non è più richiesta la prova documentale con data certa, purché l’esistenza del rapporto sia già dimostrata. La circolare ritiene ammissibile anche la prova testimoniale di terzi, richiamando il tenore del dispositivo e della motivazione della sentenza, che consente di provare tali elementi "altrimenti" e "anche orali".

Criteri di valutazione delle prove testimoniali

L’assenza di giuramento nelle dichiarazioni sostitutive non esclude la loro ammissibilità, anche se l’art. 26 L. 15/1968 prevede sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci. In sede amministrativa possono essere adottate cautele simili a quelle del codice di procedura civile, richiedendo al dichiarante di indicare rapporti di parentela, affinità, affiliazione, dipendenza o interesse rispetto ai fatti dichiarati. Per le dichiarazioni ex art. 4 L. 15/1968 si richiede inoltre che non si limitino alla mera conoscenza dei fatti, ma espongano anche come il dichiarante ne sia venuto a conoscenza, così da offrire un riscontro almeno potenziale.

Criterio della plausibilità e continuità del rapporto

La circolare sottolinea che, dopo la sentenza n. 568/1989, ciò che rileva per la prova della durata è soprattutto la plausibilità-credibilità delle dichiarazioni. Se esiste una prova documentale dell’esistenza del rapporto in un certo momento, le dichiarazioni testimoniali devono riguardare un periodo immediatamente successivo senza soluzione di continuità. Non sono idonee testimonianze di lavoratori assunti dopo la data già documentata, perché non consentono di dimostrare che si tratti dello stesso rapporto e non di rapporti distinti separati da un periodo di inattività.

Applicazione ai procedimenti pendenti e riesame

Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U. Le nuove istruzioni devono essere applicate alle domande e ai ricorsi ancora in trattazione e ai giudizi pendenti. Possono essere riesaminati, su richiesta degli interessati, i provvedimenti non definitivi, cioè quelli per i quali non sia decorso il termine decennale per l’azione giudiziaria, che non siano stati oggetto di atti negoziali con effetti esauriti oppure che non siano coperti da giudicato.

Riferimento alla domanda originaria

L’eventuale concessione della costituzione di posizione ex art. 13 può essere riferita all’originaria domanda, anche ai fini della determinazione del relativo onere, solo se la prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro è stata fornita tempestivamente e può quindi supportare le prove orali ammesse dalla Corte Costituzionale.

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