Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 182 del 30-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative, a scioglimento delle riserve della circolare n. 156 del 12 luglio 1988, per la gestione all’estero delle prestazioni economiche di malattia e maternità. Vengono disciplinate la verifica e trasmissione della certificazione sanitaria tramite ambasciate e consolati, le visite mediche di controllo, nonché l’obbligo per le rappresentanze diplomatiche di segnalare l’esistenza di forme di assicurazione obbligatoria locali. Sono inoltre richiamati alcuni chiarimenti su malattie professionali e sull’ambito applicativo dell’art. 11 del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988, oltre al rinvio alle retribuzioni convenzionali imponibili dal 1° gennaio 1990 per lavoratori in paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale.

Istruzioni su certificazione sanitaria, visite di controllo e assicurazioni estere per malattia e maternità

Istruzioni operative su certificazione sanitaria, controlli e assicurazioni estere

La circolare fornisce ulteriori indicazioni operative, a scioglimento delle riserve della circolare n. 156 del 12 luglio 1988, in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità per lavoratori all’estero. L’intervento è frutto di intese con il Ministero degli Affari Esteri e riguarda soprattutto la gestione della certificazione sanitaria, le visite mediche di controllo e la segnalazione di eventuali regimi assicurativi obbligatori esteri.

Verifica e trasmissione della certificazione sanitaria

La certificazione sanitaria acquisita dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, unitamente all’eventuale busta di spedizione, deve essere:

  • timbrata all’arrivo con timbro-datario;
  • tradotta in italiano, salvo il caso in cui sia redatta in modo chiaramente comprensibile e schematico in una delle lingue più diffuse, ossia inglese, francese o spagnolo, rendendo superflua la traduzione;
  • legalizzata;
  • verificata prima dell’invio in Italia.

La legalizzazione è limitata ad attestare che il documento è valido ai fini certificatori secondo la legislazione locale, ovvero che è comunemente usato a tale scopo, oppure che, in mancanza di una prassi certificativa nel Paese, esso prova indirettamente quanto richiesto. Il richiamo è alle modalità già indicate in materia di certificazione estera.

La verifica ad opera del medico di fiducia dell’Ambasciata o del Consolato consiste in un esame di merito del certificato e assume contenuti diversi a seconda che si tratti di malattia o maternità.

Verifica del certificato in caso di malattia e di maternità

In caso di malattia, la verifica mira ad accertare:

  • la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi, con riferimento all’incapacità lavorativa;
  • la natura comune della patologia, in contrapposizione con eventuale malattia professionale o infortunio sul lavoro, che restano di competenza INAIL;
  • l’eventuale origine traumatica dell’evento morboso, rilevante anche ai fini di un possibile diritto di surrogazione dell’Istituto verso terzi responsabili.

La verifica viene documentata mediante sigla del medico sul certificato e può sfociare nella valutazione circa l’opportunità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo, domiciliare o ambulatoriale, presso la sede ritenuta più idonea. Se non viene ritenuto necessario un controllo diretto, l’origine traumatica dell’evento deve comunque essere evidenziata ai fini degli adempimenti di competenza dell’Istituto.

Nel caso della maternità, la verifica del certificato di gravidanza consiste nella valutazione medica circa l’opportunità di sottoporre la gestante a visita di controllo sullo stato di gravidanza.

Visite mediche di controllo: iniziativa, destinatari ed esiti

Le visite mediche di controllo possono essere effettuate:

  • d’ufficio, su iniziativa del sanitario di fiducia della rappresentanza diplomatica o consolare;
  • su richiesta dell’Istituto;
  • su richiesta dell’azienda.

Quando il controllo è richiesto dal datore di lavoro, questi rimborsa direttamente all’Ambasciata o al Consolato il costo della visita.

I controlli d’ufficio riguardano esclusivamente i lavoratori aventi diritto all’indennità giornaliera di malattia. L’esito dei controlli d’ufficio e di quelli richiesti dalle aziende, quando relativi a soggetti aventi diritto alle prestazioni economiche, deve essere comunicato all’Istituto.

Il referto medico di controllo deve essere redatto su un apposito modulo in quattro copie:

  • una per il lavoratore;
  • una per l’INPS;
  • una eventuale per il datore di lavoro;
  • una per gli atti degli uffici diplomatici o consolari.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari devono consegnare all’azienda la copia di pertinenza quando il controllo sia stato richiesto dalla stessa, oppure quando, pur in assenza di richiesta aziendale, la visita si concluda con giudizio di idoneità al lavoro in una data anteriore a quella indicata nel certificato del curante.

Nelle more della stampa del modulario da parte dell’Istituto, le rappresentanze possono utilizzare semplici fotocopie dell’allegato 2, con eventuale sottotraduzione nella lingua locale.

Comunicazione delle assicurazioni obbligatorie estere

Il Ministero degli Affari Esteri ha condiviso l’esigenza di essere informato sull’eventuale esistenza, nel Paese straniero, di forme di legislazione sociale che prevedano assicurazioni obbligatorie per malattia o maternità e l’erogazione di prestazioni economiche al verificarsi del rischio.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari devono quindi, insieme all’invio della documentazione sanitaria e amministrativa acquisita alla Sede INPS competente, comunicare se nel Paese esistano forme di assicurazione obbligatoria. In caso positivo, devono indicare anche:

  • i criteri previsti per la corresponsione delle indennità;
  • l’entità delle prestazioni spettanti.

Questioni varie: malattie professionali e art. 11 del D.L. n. 536/1987

Quanto alle malattie professionali di competenza INAIL, la circolare precisa che il decreto di aggiornamento dell’elenco, previsto dalla legge n. 398/1987 e annunciato in precedenza, non risulta ancora emanato. Pertanto resta valido quanto già affermato nella circolare n. 156/1988, ossia la necessità di prestare particolare attenzione agli episodi morbosi caratterizzati da diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali.

In relazione all’art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, viene chiarito che la norma riguarda i lavoratori utilizzati, al momento o in passato, in forza di contratti o obbligazioni assunte prima del 9 gennaio 1986, privi di clausole di revisione o aggiornamento del prezzo capaci di trasferire al committente i maggiori oneri contributivi introdotti dalla legge n. 398/1987.

In tale ipotesi:

  • le aziende sono esonerate dal versamento dei contributi nella misura eccedente quella dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 536/1987;
  • i lavoratori restano comunque obbligatoriamente iscritti a tutte le forme assicurative previste dalla legge n. 398/1987;
  • se appartenenti a categorie assicurabili, rientrano anche nelle coperture per le prestazioni economiche di malattia e maternità, pur se per essi non siano versati i relativi contributi;
  • il beneficio si traduce quindi in un esonero contributivo parziale a favore delle aziende, mentre i lavoratori mantengono gli stessi diritti di quelli assunti ex lege n. 398/1987, fatti salvi i limiti prescrizionali.

Retribuzioni convenzionali per lavoratori in Paesi extracomunitari

La circolare comunica infine che sono state fissate le retribuzioni convenzionali imponibili ex art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 388, valide dall’1 gennaio 1990 per i lavoratori occupati in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Per questo profilo viene rinviato alla circolare n. 72 del 21 marzo 1990.

Punti principali

Verifica, traduzione e trasmissione della certificazione sanitaria

La certificazione sanitaria acquisita dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, insieme all’eventuale busta di spedizione, deve essere timbrata all’arrivo, tradotta in italiano salvo i casi in cui sia già redatta in modo chiaro e schematico in una lingua diffusa (inglese, francese o spagnolo), quindi legalizzata e verificata prima dell’invio in Italia. La legalizzazione si limita ad attestare che il documento è valido ai fini certificativi secondo la legislazione locale, oppure normalmente usato a tale scopo, oppure idoneo a provare indirettamente quanto richiesto in assenza di prassi certificativa nel Paese. La verifica del medico di fiducia dell’Ambasciata o del Consolato consiste in un esame di merito del certificato, diverso a seconda che si tratti di malattia o maternità.

Controlli sul certificato di malattia e sulla gravidanza

Per la malattia, la verifica mira ad accertare la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi, la natura comune della patologia rispetto a malattia professionale o infortunio sul lavoro di competenza INAIL, e l’eventuale origine traumatica dell’evento morboso, rilevante anche ai fini di un possibile diritto di surrogazione dell’Istituto. La verifica viene documentata con una sigla sul certificato e può condurre alla decisione di sottoporre il lavoratore a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale. Nel caso della maternità, la verifica del certificato di gravidanza consiste nella valutazione dell’opportunità di una visita di controllo sullo stato di gravidanza.

Visite mediche di controllo: iniziativa, esiti e modulistica

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dal sanitario di fiducia della rappresentanza diplomatica o consolare, oppure richieste dall’Istituto o dall’azienda; in quest’ultimo caso il datore di lavoro rimborsa direttamente all’Ambasciata o al Consolato il costo della visita. I controlli d’ufficio riguardano solo i lavoratori aventi diritto all’indennità giornaliera di malattia; gli esiti dei controlli d’ufficio e di quelli richiesti dalle aziende, quando riferiti a soggetti aventi diritto alle prestazioni economiche, sono comunicati all’Istituto. Il referto deve essere redatto su apposito modulo in quattro copie destinate rispettivamente al lavoratore, all’INPS, eventualmente al datore di lavoro e agli uffici diplomatici o consolari. In attesa della stampa del modullo da parte dell’Istituto, le rappresentanze possono usare fotocopie dell’allegato 2, con eventuale sottotraduzione nella lingua locale.

Invio della documentazione all’INPS e alle aziende

Le rappresentanze diplomatiche e consolari devono rimettere all’azienda la copia del referto quando il controllo sia stato richiesto dal datore di lavoro, oppure quando, pur in assenza di richiesta aziendale, la visita si concluda con giudizio di idoneità al lavoro in data anteriore a quella indicata dal curante. La documentazione sanitaria e amministrativa acquisita deve essere inviata alla Sede INPS competente, che è quella presso cui l’azienda versa i contributi; tale sede, dopo i controlli amministrativi, trasmette la documentazione alla SAP di residenza del lavoratore.

Segnalazione delle assicurazioni obbligatorie estere

Il Ministero degli Esteri ha condiviso la necessità di essere informato circa l’esistenza nel Paese straniero di forme di legislazione sociale che prevedano assicurazioni obbligatorie per malattia o maternità e il pagamento di prestazioni economiche al verificarsi del rischio. Le singole rappresentanze diplomatiche o consolari, insieme all’invio della documentazione sanitaria, devono quindi comunicare se esistono forme di assicurazione obbligatoria locale; in caso positivo, devono indicare i criteri per la corresponsione delle indennità e l’entità delle stesse.

Malattie professionali e richiamo alla circolare n. 156/1988

In attesa dell’emanazione del decreto di aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali di competenza INAIL, previsto dalla legge n. 398/1987, resta valido quanto già indicato nella circolare n. 156/1988. In particolare, occorre continuare a porre attenzione agli episodi morbosi con diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali.

Ambito dell’art. 11 del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988

La circolare chiarisce che l’art. 11 si riferisce ai lavoratori utilizzati in forza di contratti o obbligazioni assunte prima del 9 gennaio 1986 e privi di clausole di revisione o aggiornamento del prezzo, tali da trasferire al committente i maggiori oneri contributivi introdotti dalla legge n. 398/1987. In questa ipotesi le aziende sono esonerate dal versamento dei contributi per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 536/1987. I lavoratori restano comunque obbligatoriamente iscritti a tutte le forme assicurative previste dalla legge, comprese quelle per malattia e maternità se appartenenti a categoria assicurabile, anche se per essi i relativi contributi non vengono versati. Il beneficio riguarda quindi solo le aziende ed è un esonero contributivo parziale.

Retribuzioni convenzionali per lavoratori in Paesi extracomunitari

Viene infine comunicato che sono state fissate le retribuzioni convenzionali imponibili ex art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 388, valide dall’1 gennaio 1990 per i lavoratori occupati in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Per tali aspetti viene rinviato alla circolare n. 72 del 21 marzo 1990.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.