Sentenza del 06/03/2018 n. 482 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento -Motivazione - Mancata indicazione dei criteri adottati - Carenza - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo e invalido per carenza di motivazione, poiché privo degli elementi indispensabili a individuare la pretesa impositiva e i criteri contabili utilizzati dall'amministrazione. La motivazione deve consentire al contribuente di valutare l'opportunità di impugnare l'atto e, in caso affermativo, di contestarlo efficacemente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento per carenza di motivazione, sostenendo che l'atto non indicava in modo chiaro, determinato e intelligibile i criteri concretamente adottati per quantificare la pretesa impositiva. Tale omissione impediva al contribuente di comprendere adeguatamente l'an e il quantum del debito e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Norme richiamate
Articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti"
La norma impone che gli atti impositivi siano motivati in modo chiaro, determinato e intelligibile, indicando gli elementi necessari per comprendere la pretesa tributaria e i criteri utilizzati per determinarne l'importo. La violazione di tale obbligo, quando impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa, comporta l'invalidità dell'accertamento.
Massime di principio
- Un atto di accertamento non è adeguatamente motivato se si limita a indicare l'importo richiesto senza spiegare i presupposti della pretesa e i criteri di calcolo concretamente utilizzati.
- La motivazione deve essere sufficientemente chiara e dettagliata da permettere al contribuente di comprendere sia l'esistenza della pretesa tributaria sia la sua quantificazione.
- La mancata indicazione dei criteri contabili o estimativi adottati dall'amministrazione può determinare l'illegittimità dell'accertamento per lesione del diritto di difesa.
- La motivazione deve essere contenuta nell'atto o resa conoscibile tempestivamente; non può essere integrata successivamente in modo da colmare le carenze originarie dell'accertamento.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se l'atto consenta, senza ricostruzioni eccessivamente difficoltose, di individuare fatti contestati, norme applicate, metodo di calcolo e importo richiesto.
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