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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29777/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale monocratico aveva condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, ritenendolo titolare dell'impresa individuale da cui provenivano i materiali abbandonati. Con un unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la difesa ha denunciato la violazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la prova di colpevolezza fosse stata valutata in modo errato e che la motivazione fosse carente e illogica. In particolare, ha dedotto il travisamento delle deposizioni dei testimoni a discarico, che avrebbero fornito un alibi circostanziato collocando l'imputato a Gela nel giorno dei fatti, e del teste dell'accusa, che secondo la difesa non sarebbe stato un testimone oculare né avrebbe potuto identificare il conducente o leggere la targa del mezzo. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il dedotto travisamento della prova non era scrutinabile perché fondato su atti non puntualmente allegati o riprodotti e non inseriti nel fascicolo nei modi richiesti, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso. La motivazione della sentenza di merito è stata giudicata lineare e coerente, poiché il giudice aveva valorizzato la segnalazione del teste, le fotografie, l'indicazione della targa, gli accertamenti successivi sulla presenza dei rifiuti e sulla titolarità del mezzo in capo all'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice del deposito incontrollato di rifiuti da parte del titolare dell'attività; la Corte la richiama solo come base della contestazione, senza metterne in discussione l'applicazione in sé.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    Richiamato per individuare la condotta di gestione illecita dei rifiuti da cui derivava la contestazione dell'abbandono incontrollato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Base formale del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte rileva che le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.

  • art. 165 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'onere di chiedere l'inserimento in fascicolo degli atti su cui si fonda il travisamento dedotto.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    La Corte afferma che, anche dopo la sua introduzione, permane il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di puntuale indicazione e allegazione degli atti asseritamente travisati.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non alla valutazione della sua maggiore o minore persuasività o alla verifica diretta della corrispondenza alle prove.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il provvedimento attribuisce a un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, oppure omette la valutazione di una prova decisiva; non basta proporre una lettura alternativa degli stessi elementi probatori.
  • Per denunciare utilmente il travisamento in cassazione è necessario che gli atti processuali rilevanti siano specificamente indicati e messi a disposizione del giudice di legittimità secondo le forme previste, in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La censura di motivazione è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio logico, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica del fatto.
  • Una motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca, è manifestamente illogica in modo evidente o presenta una frattura insanabile tra premesse fattuali e conclusione; non rilevano minime incongruenze o letture alternative parimenti plausibili.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la ricostruzione del fatto restano materia propria del giudice di merito, salvo i casi in cui la motivazione sia radicalmente carente o il travisamento sia decisivo e dimostrato.
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Come è indicizzato

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