Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08307/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società aveva agito contro la banca per ottenere, da un lato, la restituzione di somme che assumeva indebitamente trattenute o non corrisposte in relazione a una cessione di credito pro solvendo stipulata nel 1993, deducendo che la cessione avesse funzione di garanzia e che la rinuncia della banca alla quota interessi non le fosse opponibile; dall’altro lato, aveva chiesto la ripetizione di indebito per interessi ultralegali e anatocistici addebitati su un conto corrente bancario. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i diritti connessi alla cessione di credito, valorizzando la chiusura del conto anticipi, e aveva quantificato il credito restitutorio. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla cessione e sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse qualificato la cessione come garanzia ma applicato regole proprie della cessione solutoria; (2) violazione delle norme bancarie e dell'interpretazione contrattuale, censurando la separata considerazione del conto anticipi e del conto corrente e chiedendo un trattamento unitario ai fini prescrizionali; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al criterio del "saldo zero" per mancanza degli estratti anteriori al 1° gennaio 1993; (4) nullità motivazionale per mancata esplicitazione delle ragioni di rigetto di tale doglianza. La banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione decennale, perché avrebbe dovuto distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie e far decorrere la prescrizione dalle singole rimesse solutorie.

La decisione

La Cassazione ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo relativo al criterio del "saldo zero" e cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame di quel motivo. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale perché inammissibili, trattandosi di censure dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla natura della cessione di credito e sull'autonomia del conto anticipi. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non chiariva in modo puntuale la censura rivolta all'accertamento di primo grado sulla natura ripristinatoria delle rimesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in tema di cessione del credito e opponibilità degli effetti della cessione.

  • art. 1198 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la diversa natura della cessione pro solvendo invocata come cessione a scopo di garanzia.

  • art. 1844, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale nel ragionamento sulla cessione in funzione di garanzia e sui suoi effetti nel rapporto bancario.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, contestato dalla ricorrente principale.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in tema di regolazione del conto corrente e degli addebiti bancari.

  • artt. 1823, 1842 e 1846 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente principale per sostenere l'unitarietà o comunque il collegamento dei rapporti bancari e la conseguente incidenza sulla prescrizione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio interpretativo del contratto bancario e del collegamento tra i rapporti.

  • art. 2395 c.c.

    Citato nel ricorso, ma dal testo non emerge un rilievo decisivo della norma nella ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo per omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo relativo al criterio del "saldo zero".

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione, motivo poi assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per la dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla banca nel ricorso incidentale in tema di prescrizione estintiva.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla banca nel ricorso incidentale per sostenere la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla banca nel ricorso incidentale sul riparto dell'onere della prova in tema di natura delle rimesse e prescrizione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale anche per difetto di specificità e mancata puntuale indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 2, comma 61, d.l. 225/2010

    Citato come norma interpretativa dichiarata incostituzionale, con conseguenze sulla decorrenza della prescrizione delle azioni di indebito in materia bancaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura e funzione di un rapporto contrattuale.
  • Quando la questione giuridica proposta in cassazione non sia stata trattata dalla sentenza impugnata negli stessi esatti termini, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito l'abbia dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Nei rapporti bancari, la distinzione tra conto anticipi autonomo e conto corrente ordinario può essere decisiva ai fini della decorrenza della prescrizione; se il giudice di merito accerta in fatto l'autonomia del conto anticipi, tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo vizi processuali specifici.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio ex art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio per l'esame della questione pretermessa.
  • L'eccezione di prescrizione in materia di ripetizione di indebito bancario richiede una censura specifica e puntuale; la mera affermazione astratta del principio sulle rimesse solutorie non basta se non si confronta con l'accertamento di merito già compiuto sulla natura delle rimesse.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.