Cassazione Penale, Sentenza n. 947/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione e trasporto di kg 5,45 di cocaina (concorso con Contarino Salvatore, aggravante dell'ingente quantitativo) per due gruppi di doglianze: 1) vizio procedurale per presunta invalidità della sentenza di primo grado per essere stata sottoscritta solo dal Presidente del collegio senza indicazione dell'estensore (richiamo artt. 181 e 546 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità personale del ricorrente (assenza di prove di organizzazione o contatti telefonici, fatto che l'auto fosse presa a prestito, dichiarazioni del coimputato che si assume la responsabilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo procedurale ha affermato il principio secondo cui la sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente del collegio, in mancanza di diversa allegazione di parte o di elementi contraddittori, comporta la presunzione che il Presidente sia anche l'estensore e non determina la nullità del provvedimento. Sul merito penale ha dichiarato infondate le censure relative alla motivazione e alla responsabilità, ritenendo la ricostruzione della Corte d'Appello coerente e priva di illogicità manifesthe, e ha confermato la condanna. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73 co. 1
Reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti per la cessione; norma applicata per la qualificazione del fatto.
DPR 309/1990, art. 80 co. 2
Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente, valorizzata nella determinazione della pena.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: il ricorrente è stato ritenuto responsabile in concorso con un coimputato.
art. 546 cod. proc. pen.
Regole sulla sottoscrizione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la firma del solo Presidente valga, in assenza di diversa allegazione, a far presumere che egli sia anche l'estensore, e quindi non determini nullità.
art. 181 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sulla validità della sentenza-documento; la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione di nullità sulla base di questa norma, alla luce dell'interpretazione combinata con l'art. 546.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite sulla motivazione del ricorso per Cassazione (breve esposizione dei motivi) e l'obbligo di concentrare le censure rilevanti per la valutazione di legittimità.
art. 585 cod. proc. pen.
Norma sui termini di impugnazione in caso di rinnovazione/redazione successiva della sentenza; richiamata dalla giurisprudenza citata in ordine alle conseguenze dell'annullamento del documento sentenza.
Massime di principio
- La sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente del collegio è valida e non determina automaticamente nullità se non è allegato o dimostrato che vi sia stato un diverso estensore o un impedimento del Presidente; chi impugna deve fornire elementi contrari (es. registri di cancelleria che indichino un altro estensore).
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera del fatto: le censure sulla responsabilità che si risolvono in una richiesta di riconsiderazione delle prove o della credibilità delle valutazioni di merito sono inammissibili se non si evidenziano vizi logici, contraddizioni manifeste o violazioni di diritto rilevanti.
- Per l'attribuzione di un ruolo organizzativo in reati di traffico di stupefacenti i giudici possono fondarsi su elementi indiziari complessivi (es. procacciamento del mezzo per il trasporto, circostanze del viaggio, comportamento) e l'assenza di riscontri telefonici o di contatti diretti non esclude automaticamente la responsabilità.
- Se si intende ottenere l'annullamento della sentenza per vizi formali relativi al documento sentenza (es. sottoscrizione), è necessario indicare e documentare in modo preciso la violazione; in caso contrario la Corte tende a preservare la validità del provvedimento e a respingere il ricorso.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese; pertanto, valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso basato su questioni di fatto o allegazioni non documentate.
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