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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-575/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition) of 18 March 2026. — Robin Wood - Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV and Others v European Commission. — Environment – Aarhus Convention – Rejection of a request for internal review – Article 10(1) of Regulation (EC) No 1367/2006 – Delegated Regulation (EU) 2021/2139 – Forest management – Activities relating to the production of fuels and bioenergy from forest biomass – Taxonomy – Requirements for technical screening criteria – Article 19 of Regulation (EU) 2020/852 – Substantial contribution to climate change mitigation and adaptation – Significant harm to environmental objectives. — Case T-575/22

Giurisprudenza europea62022TJ0575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di alcune ONG ambientaliste contro la decisione della Commissione che aveva rigettato l'istanza di riesame interno del regolamento delegato sulla tassonomia. La pronuncia conferma la legittimità dei criteri tecnici relativi alla gestione forestale e alla bioenergia da biomassa forestale, valorizzando il margine discrezionale della Commissione e il rinvio alla normativa UE esistente, in particolare alla direttiva RED II e al regolamento LULUCF. Viene inoltre esclusa la possibilità di invocare direttamente UNFCCC e Accordo di Parigi per censurare l'atto impugnato.

Annullamento richiesto e negato di un provvedimento della Commissione che respingeva l'istanza di riesame interno del regolamento delegato sulla tassonomia per i criteri tecnici relativi alla gestione forestale e alla bioenergia da biomassa forestale.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel respingere la richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139, abbia commesso errori di diritto, errori manifesti di valutazione o ecceduto i limiti della propria competenza nell'impostare i criteri tecnici di screening per: gestione forestale, esenzioni per piccole proprietà forestali, criteri DNSH per adattamento, economia circolare, mitigazione, biodiversità ed ecosistemi, nonché bioenergia forestale; e se i riferimenti alla direttiva RED II, al regolamento LULUCF, alla convenzione UNFCCC e all'Accordo di Parigi fossero legittimi.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel fissare criteri tecnici complessi della tassonomia, purché rispetti le condizioni sostanziali del regolamento 2020/852; nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato errori di diritto, manifeste incongruenze fattuali o violazione della competenza della Commissione, né potevano invocare direttamente l'UNFCCC o l'Accordo di Parigi per contestare la decisione di rigetto del riesame interno. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 191 TFUE
  • Articolo 17 TUE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Regolamento (UE) 2020/852
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2139
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448
  • Regolamento (UE) 2018/841
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Direttiva 2010/75/UE
  • Regolamento (UE) n. 1143/2014
  • Accordo di Parigi
  • UNFCCC

Tassonomia UE: criteri tecnici per gestione forestale e bioenergia da biomassa forestale

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione che ha respinto, come infondata, la richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 ai sensi del regolamento Aarhus. La controversia si inserisce nel quadro della tassonomia UE degli investimenti sostenibili e concerne, in particolare, i criteri tecnici per la gestione forestale e per varie attività di bioenergia forestale.

Fatti e procedimento

I ricorrenti, tra cui Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt e.V., avevano chiesto il riesame interno del regolamento delegato sostenendo che alcuni criteri tecnici relativi alla gestione delle foreste e alla bioenergia da biomassa forestale non fossero conformi al regolamento (UE) 2020/852 e ad altre norme dell'Unione. La Commissione, con decisione del 6 luglio 2022, ha respinto la richiesta, ritenendo che il regolamento delegato rispettasse il diritto dell'Unione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ricostruisce in modo ampio la disciplina della tassonomia, richiamando in particolare:

  • il regolamento (UE) 2020/852, specie gli articoli 3, 9, 10, 11, 17 e 19;
  • il regolamento (CE) n. 1367/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767, per il riesame interno;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/2139, che stabilisce i criteri tecnici di screening;
  • la direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), il regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448;
  • la direttiva 2011/92/UE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE e il regolamento (UE) n. 1143/2014.

Metodo di controllo giurisdizionale

Il Tribunale ribadisce che il riesame interno impugnabile davanti al giudice dell'Unione consente di contestare la decisione della Commissione solo nei limiti dei motivi già sollevati nella domanda di riesame. Inoltre, quando l'istituzione effettua valutazioni tecniche complesse, il controllo giurisdizionale si limita a verificare l'assenza di errore manifesto, inesattezza materiale o sviamento di potere, senza sostituire la valutazione del giudice a quella della Commissione.

Gestione forestale: criteri di mitigazione climatica

Gran parte del ricorso si concentra sui criteri tecnici per stabilire se la gestione forestale contribuisca sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, l'uso di una baseline "business as usual", la natura non quantitativa dei criteri, la compatibilità con il principio di precauzione, nonché l'esenzione per le proprietà forestali inferiori a 13 ettari.

Il Tribunale respinge tali censure. Secondo la Corte, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2020/852 non impone in ogni caso criteri quantitativi: la Commissione può adottare anche criteri qualitativi. Inoltre, la diversità delle foreste europee e mondiali giustifica la scelta di non fissare una soglia uniforme rigida, che avrebbe rischiato di risultare inoperante o di escludere tipologie rilevanti di foreste. La Corte considera non dimostrato che i criteri adottati siano implausibili o contrari all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852.

Esenzione per le piccole proprietà forestali

Quanto all'esenzione dal climate benefit analysis per le proprietà inferiori a 13 ettari, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia legittimamente perseguito l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per i piccoli operatori. L'esenzione non è ritenuta arbitraria né irragionevole, anche perché le piccole proprietà non operano in un "vuoto normativo": restano soggette alla necessità di un piano di gestione forestale e ad altri requisiti della tassonomia. Le censure sulla presunta elusione mediante frazionamento artificioso delle proprietà e sulla natura del threshold di 13 ettari vengono respinte per mancanza di prova e perché attengono, semmai, all'attuazione nazionale.

DNSH: adattamento climatico, economia circolare, inquinamento e biodiversità

Il Tribunale affronta poi i motivi relativi ai criteri DNSH per:

  • il cambiamento climatico adattamento;
  • la transizione verso un'economia circolare;
  • la prevenzione e il controllo dell'inquinamento;
  • la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per l'adattamento, la Corte accetta la lettura sistematica degli articoli 11 e 17 del regolamento 2020/852 proposta dalla Commissione: i criteri DNSH possono essere processuali e devono essere letti insieme ai criteri di contributo sostanziale; non è necessario che ogni aspetto di rischio sia tradotto in una soglia quantitativa autonoma.

Per l'economia circolare, il Tribunale condivide la valutazione secondo cui la complessità del principio di cascading del legno e la mancanza di dati scientifici conclusivi giustificavano un approccio graduale, senza specifici criteri DNSH ulteriori al momento dell'adozione.

Quanto all'inquinamento, il riferimento alle best available techniques e alle regole di settore è ritenuto coerente con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2020/852. Sul piano della biodiversità, la Corte considera sufficienti i rinvii al regime delle aree protette, alla direttiva Habitat, alla direttiva VIA e alle regole sugli specie aliene invasive, ritenendo che i criteri tecnici non siano limitati a meri obblighi informativi ma impongano effettive condizioni sostanziali.

Bioenergia forestale: mitigazione climatica e riferimenti alla RED II e al regolamento LULUCF

Un altro nucleo centrale della decisione concerne la bioenergia forestale. I ricorrenti sostenevano che i criteri di risparmio di emissioni di gas a effetto serra e il rinvio alla RED II e al regolamento LULUCF non fossero sufficienti a giustificare la qualificazione di tali attività come sostenibili.

Il Tribunale respinge le censure, osservando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/852 consente espressamente di fare riferimento alla RED II, e che la Commissione può tenere conto anche del regolamento LULUCF in quanto parte del quadro pertinente. La Corte sottolinea che il sistema previsto dalla legislazione di settore è già fondato sull'idea che, a determinate condizioni, la biomassa forestale possa costituire energia rinnovabile e contribuire alla mitigazione climatica.

Principio di precauzione, evidenza scientifica e policy coherence

I ricorrenti sostenevano anche che la Commissione avesse dato peso eccessivo alla coerenza con la normativa esistente rispetto all'evidenza scientifica e al principio di precauzione. Il Tribunale rigetta tali argomenti: l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2020/852 impone di bilanciare più criteri, tra cui evidenza scientifica, coerenza normativa, facilità d'uso e verificabilità. La Corte ritiene che la Commissione non abbia distorto il principio di precauzione, ma si sia limitata a richiamare la giurisprudenza dell'Unione sulla gestione del rischio in presenza di incertezza scientifica.

UNFCCC e Accordo di Parigi

Nel dodicesimo motivo i ricorrenti invocavano l'articolo 2 UNFCCC e l'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di Parigi. Il Tribunale esclude che tali disposizioni abbiano effetto diretto nel contesto del ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui una norma internazionale può essere invocata contro un atto dell'Unione solo se il suo contenuto è sufficientemente preciso e incondizionato e se l'atto UE mira a darne attuazione specifica oppure vi rinvia espressamente. Tali condizioni non ricorrono qui.

Dispositivo

Poiché nessuno dei dodici motivi è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese.

Come è indicizzato

Materietassonomia sostenibilediritto ambientale dell'unionebioenergia forestalegestione forestaleaccesso alla giustizia ambientale

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