Corte di giustizia, Sentenza C-258/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2026. — Katholische Schwangerschaftsberatung contro JB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Attività professionali di chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Associazione che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte – Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa – Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Licenziamento di una lavoratrice perché ha abbandonato la Chiesa cattolica. — Causa C-258/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che un ente cattolico non può licenziare una lavoratrice solo perché ha lasciato la Chiesa cattolica, se per l’attività concretamente svolta non è necessario che ella resti membro di quella Chiesa. Il giudice nazionale deve verificare in concreto se il requisito di appartenenza ecclesiale sia davvero essenziale, legittimo e giustificato, e se il datore di lavoro dimostri un rischio serio e proporzionato per la propria etica. In assenza di tali condizioni, la differenza di trattamento integra una discriminazione diretta vietata dalla direttiva 2000/78.
Parità di trattamento nel lavoro: è vietato il licenziamento di una dipendente di un ente cattolico per il solo abbandono della Chiesa, se il requisito di appartenenza/mantenimento dell’appartenenza non è essenziale, legittimo e giustificato per l’attività svolta.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 10, paragrafo 1, e 21, paragrafo 1, della Carta, osti a una normativa nazionale che consenta a un’organizzazione privata di etica religiosa di subordinare la prosecuzione del rapporto di lavoro al fatto che il dipendente, appartenente a una certa Chiesa, non la abbandoni o vi rientri dopo averla abbandonata, anche quando l’organizzazione impiega altre persone per le stesse mansioni senza richiedere l’appartenenza a tale Chiesa e il dipendente non tenga comportamenti pubblicamente ostili alla Chiesa; in caso affermativo, quali siano gli ulteriori requisiti per giustificare una simile differenza di trattamento.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, interpretato alla luce degli articoli 10, paragrafo 1, e 21, paragrafo 1, della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta a un’organizzazione privata di etica religiosa di licenziare o pretendere il rientro in Chiesa di un dipendente per il solo fatto dell’abbandono della Chiesa, quando per la natura delle mansioni o per il contesto di svolgimento dell’attività tale requisito non è oggettivamente collegato, né essenziale, legittimo e giustificato, allo svolgimento dell’attività lavorativa. La mera appartenenza alla Chiesa non può essere imposta in astratto; occorre un nesso diretto e oggettivamente verificabile tra attività concreta e requisito, nonché la prova, da parte del datore di lavoro, che il rischio per la propria etica/autonomia sia probabile, serio e proporzionato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 TFUE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE
Licenziamento per abbandono della Chiesa cattolica e discriminazione religiosa
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una associazione cattolica di consulenza in materia di gravidanza e una lavoratrice licenziata dopo aver abbandonato la Chiesa cattolica. La Corte interpreta la direttiva 2000/78 alla luce degli articoli 10 e 21 della Carta, nel contesto della disciplina tedesca sui requisiti di lealtà richiesti ai dipendenti di organizzazioni ecclesiastiche.
Fatti e procedimento principale
L’Associazione svolge consulenza a donne incinte secondo direttive della Chiesa cattolica orientate alla tutela della vita del nascituro. JB, impiegata dal 2006 come consulente, nel 2013 ha dichiarato l’abbandono della Chiesa cattolica per ragioni legate all’imposta ecclesiastica. Dopo averle chiesto invano di rientrare nella Chiesa, l’Associazione l’ha licenziata nel 2019 sulla base delle regole interne che qualificavano l’abbandono come grave violazione degli obblighi di lealtà.
I giudici di merito avevano accolto l’azione di JB contro il licenziamento. Il Bundesarbeitsgericht ha quindi chiesto se il diritto UE consenta a una normativa nazionale di autorizzare un simile licenziamento anche quando l’organizzazione non impone, in generale, l’appartenenza alla Chiesa per svolgere quelle mansioni e la dipendente non tiene pubblicamente comportamenti ostili alla Chiesa.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4;
- l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, sulla libertà di pensiero, coscienza e religione;
- l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, sul divieto di discriminazione;
- l’articolo 17 TFUE, nella misura in cui rileva per l’autonomia delle chiese e delle organizzazioni religiose.
Sono inoltre considerate le disposizioni tedesche sull’eguaglianza di trattamento e quelle del regolamento interno ecclesiastico che qualificano l’abbandono della Chiesa come violazione grave dei doveri di lealtà.
Qualificazione della differenza di trattamento
La Corte osserva che il licenziamento è stato disposto in base a una regola applicabile solo ai dipendenti cattolici e dunque integra una differenza di trattamento direttamente fondata sulla religione. Tale differenza rientra nel campo della direttiva 2000/78, che tutela sia il diritto dei lavoratori a non subire discriminazioni religiose sia l’autonomia delle organizzazioni religiose.
Bilanciamento tra autonomia ecclesiastica e divieto di discriminazione
La Corte ribadisce che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 mira a realizzare un giusto equilibrio tra:
- l’autonomia delle chiese e organizzazioni religiose;
- il diritto dei lavoratori alla parità di trattamento.
Tale disposizione non consente però un’autovalutazione insindacabile dell’organizzazione religiosa: spetta al giudice nazionale verificare se il requisito imposto sia fondato su un nesso diretto e oggettivamente verificabile con l’attività lavorativa e se sia essenziale, legittimo, giustificato e proporzionato.
Applicazione al caso concreto
La Corte ritiene che, per un’attività di consulenza in materia di gravidanza, può esistere in astratto un nesso tra il lavoro svolto e l’esigenza di lealtà rispetto all’etica cattolica dell’ente. Tuttavia, nel caso concreto, non risulta dimostrato che fosse oggettivamente necessario che la lavoratrice restasse membro della Chiesa cattolica o vi rientrasse dopo l’abbandono.
La circostanza che l’Associazione impiegasse anche altri consulenti non cattolici per le stesse mansioni mostra, secondo la Corte, che l’appartenenza alla Chiesa non era indispensabile per l’attività. Inoltre, il semplice abbandono della Chiesa, effettuato tramite la procedura prevista dal diritto tedesco e per ragioni economiche, non equivale di per sé a un atto di ostilità o slealtà verso l’etica dell’ente.
Decisione sul requisito di buona fede e lealtà
La Corte precisa che il diritto dell’organizzazione religiosa di esigere un atteggiamento di buona fede e lealtà verso la propria etica non può essere usato per imporre in modo generalizzato l’appartenenza o la permanenza in una determinata Chiesa, se tale requisito non è connesso concretamente all’attività professionale. Il datore di lavoro deve dimostrare che il rischio per la propria etica o autonomia è probabile, serio e non eccessivo.
Dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 10, paragrafo 1, e 21, paragrafo 1, della Carta, osta alla normativa nazionale che consente a un’organizzazione privata fondata su una religione di pretendere dal dipendente cattolico di non abbandonare la Chiesa o di rientrarvi, a pena di licenziamento, quando tali requisiti non sono essenziali, legittimi e giustificati per l’attività svolta. Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo per la validità della disciplina, non occorreva rispondere alla seconda questione.
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