Tribunale, Sentenza T-377/25
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 marzo 2026. — Effeemme Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Gattinoni – Assenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-377/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Effeemme Srl contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la decadenza del marchio UE figurativo "Gattinoni" per mancato uso effettivo. La Corte ribadisce che l’uso va provato con elementi concreti e oggettivi relativi a luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, e che gli accordi di licenza da soli non sono sufficienti. Anche la documentazione commerciale e promozionale prodotta non è stata ritenuta idonea a dimostrare un uso reale nel periodo 14 maggio 2017-13 maggio 2022.
Decadenza di un marchio dell’Unione europea figurativo per mancato uso effettivo nel periodo rilevante ai sensi degli articoli 18 e 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel confermare la decadenza del marchio per difetto di prova dell’uso effettivo, in particolare: se accordi di licenza, cataloghi, fatture, articoli di stampa e altri documenti, valutati singolarmente o complessivamente, fossero idonei a dimostrare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio nel periodo 14 maggio 2017-13 maggio 2022.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che la decadenza va dichiarata quando il titolare non dimostra con elementi concreti e oggettivi un uso effettivo del marchio nel periodo rilevante; i soli accordi di licenza non bastano, perché provano al più il consenso all’uso e non l’uso sul mercato, mentre cataloghi, pubblicità, articoli di stampa e fatture anteriori o non chiaramente riferibili al periodo rilevante non sono sufficienti se non sono accompagnati da prove pertinenti su fatturato, vendite o altra effettiva commercializzazione. La valutazione deve essere globale, ma nel caso concreto gli elementi prodotti non consentivano di dimostrare un uso non simbolico del marchio, sicché il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Decadenza del marchio UE figurativo "Gattinoni" per mancato uso effettivo
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Effeemme Srl avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la decadenza di un marchio dell’Unione europea figurativo per assenza di uso effettivo nel periodo rilevante. La controversia concerne l’interpretazione degli articoli 18 e 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e iter amministrativo
Effeemme Srl era titolare del marchio UE figurativo registrato nel 2004 e designante prodotti delle classi 18 e 25. Il 14 maggio 2022 Phoenix 1946 Srl ha presentato domanda di decadenza per tutti i prodotti, deducendo il mancato uso effettivo. La divisione di annullamento ha accolto la domanda con decisione del 5 agosto 2024, ritenendo non provato l’uso nel periodo 14 maggio 2017-13 maggio 2022. La commissione di ricorso ha respinto il ricorso della titolare con decisione del 26 marzo 2025.
Motivo di ricorso
La ricorrente ha dedotto un motivo unico, sostenendo che la commissione di ricorso avesse violato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18 del regolamento 2017/1001. A suo dire, i documenti prodotti — in particolare accordi di licenza, cataloghi, fatture, articoli di stampa e materiale promozionale — dimostravano sufficientemente il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio.
Normativa rilevante e criteri probatori
Il Tribunale richiama che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), il marchio UE decade se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi registrati, salvo giustificato motivo. L’articolo 18 precisa che l’uso da parte di un terzo con il consenso del titolare è considerato uso del titolare stesso. In base all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, la prova dell’uso deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso e può essere fornita mediante documenti quali imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, fotografie e pubblicità.
Ragionamento del Tribunale: uso effettivo e prova complessiva
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui l’uso effettivo esiste solo quando il marchio assolve alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei prodotti o servizi e consente di trovare o mantenere uno sbocco di mercato; sono invece esclusi gli usi simbolici. La prova non può fondarsi su probabilità o presunzioni, ma su elementi concreti e oggettivi. Pur dovendo essere effettuata una valutazione complessiva di tutti gli elementi, nel caso concreto la commissione di ricorso aveva esaminato congiuntamente le prove e aveva correttamente rilevato che esse non dimostravano un uso effettivo nel periodo rilevante.
Accordi di licenza
Il Tribunale afferma che la mera esistenza di numerosi accordi di licenza non basta a provare l’uso effettivo del marchio sul mercato. Tali accordi dimostrano al più il consenso del titolare all’uso da parte del licenziatario, ma non l’effettività dell’uso. Mancando dati contabili, fatture di royalties o vendite, relazioni annuali o altri elementi concreti riferiti al periodo rilevante, gli accordi non consentivano di concludere per un uso effettivo.
Cataloghi, materiale promozionale e fatture
I cataloghi e gli altri materiali invocati erano in gran parte anteriori al periodo rilevante; il documento relativo alla collezione Primavera Estate 2018 era stato correttamente qualificato come manuale ad uso interno e, comunque, la sola esistenza di un catalogo non prova la commercializzazione o offerta dei prodotti sul mercato. Quanto alla fattura del 31 gennaio 2017, essa era anteriore al periodo rilevante e riferita a un accordo di licenza del 2015 limitato a una specifica stagione: la sua data di pagamento non dimostrava l’ultra-attività dell’accordo né un uso nel periodo 2017-2022.
Articoli di stampa e sfilate di moda
Neppure i due articoli di stampa prodotti sono stati ritenuti sufficienti. Il primo descriveva una sfilata inserita in un contesto culturale e storico nell’ambito di AltaRoma, non un uso commerciale del marchio; il secondo conteneva dichiarazioni riferite soprattutto a successi fuori dall’Unione e non chiariva un uso del marchio nel mercato UE. In entrambi i casi mancava ogni indicazione sull’estensione dell’uso nel territorio pertinente.
Prove anteriori al periodo rilevante
Il Tribunale conferma che prove anteriori o successive al periodo rilevante possono essere considerate solo se corroborate da elementi pertinenti riferiti al periodo stesso. Nel caso concreto, gli elementi prodotti durante il periodo non erano sufficienti a confermare la continuità o l’intensità dell’uso, anche perché mancavano dati di fatturato, vendite o spese promozionali. Pertanto, la documentazione antecedente non poteva integrare la prova richiesta.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Effeemme Srl è condannata alle spese sostenute da Phoenix 1946 Srl; l’EUIPO sopporta le proprie spese poiché non aveva chiesto la condanna della ricorrente in assenza di udienza orale.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, il titolare deve provare con elementi concreti e oggettivi un uso effettivo del marchio nel periodo rilevante; la sola esistenza di licenze, documenti commerciali o attività promozionali non è sufficiente se non dimostra una reale immissione o offerta sul mercato dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.
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