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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-8/24

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2026. — Procedimento penale a carico di D. d.o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Articolo 1, paragrafi 1 e 4 – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d) – Confisca connessa a un reato, ma in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti – Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone – Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e diritti della difesa – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso effettivi nello Stato membro di emissione. — Causa C-8/24

Giurisprudenza europea62024CJ0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento 2018/1805 copre anche una confisca disposta in una sentenza di assoluzione, quando i beni sono considerati provento di un diverso reato e confiscabili in assenza di condanna definitiva secondo il diritto dello Stato di emissione. Ha inoltre precisato che il rifiuto di riconoscimento per violazione di diritti fondamentali è eccezionale e richiede una valutazione individualizzata, non un controllo generale su carenze sistemiche. Nel caso concreto, l’assenza di ricorso nello Stato di emissione impedisce, di regola, di invocare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), salvo prova di ostacoli effettivi all’esercizio dei rimedi.

Riconoscimento ed esecuzione, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805, di un provvedimento di confisca adottato in una sentenza di assoluzione, nonché limiti del rifiuto per asserita violazione dell’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2018/1805 si applichi anche a un provvedimento di confisca disposto in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto del processo, ma accerta che i beni confiscati sono provento di un diverso reato commesso da soggetti diversi e non formalmente imputati; e se, in tal caso, l’autorità di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione per asserita violazione dei diritti fondamentali del soggetto colpito, in particolare quando tale soggetto non ha esperito i rimedi disponibili nello Stato di emissione.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2018/1805 si applica anche a un provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione, purché il provvedimento sia stato adottato nell’ambito di un procedimento penale e riguardi beni considerati provento di un reato o confiscabili in assenza di condanna definitiva secondo il diritto dello Stato di emissione. L’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione solo in situazioni eccezionali e sulla base di elementi specifici e oggettivi che facciano temere una palese violazione di un diritto fondamentale pertinente; tuttavia, se il soggetto colpito ha effettivamente ricevuto una notifica sufficiente per proporre ricorso nello Stato di emissione e non ha utilizzato i rimedi disponibili, non può invocare tale motivo di rifiuto, salvo che dimostri circostanze che abbiano reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di quei rimedi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2018/1805
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1 TUE
  • Articolo 6 TUE
  • Direttiva 2014/42/UE
  • Direttiva 2010/64/UE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2008/909/GAI

Riconoscimento di un provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Visoki kazneni sud (Croazia) nell’ambito del riconoscimento in Croazia di un provvedimento di confisca emesso in Slovenia. Il caso attiene all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, con particolare attenzione ai limiti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento sloveno, quattro imputati erano stati perseguiti per abuso d’ufficio o di potere. Il giudice sloveno li ha assolti da tale reato, ma nella stessa sentenza ha disposto la confisca di azioni della società L.Z. detenute dalla società D., ritenendo che tali azioni costituissero provento di altri due reati: lesione dei creditori e riciclaggio di denaro. Per questi ultimi reati, tuttavia, non era stato formulato alcun atto di imputazione nei confronti delle persone che vi avevano partecipato.

La società D. ha contestato in Croazia il riconoscimento del provvedimento sloveno. Il giudice croato ha quindi chiesto alla Corte, in particolare, se una simile confisca rientri nell’ambito del regolamento 2018/1805 e se, alla luce dell’articolo 47 della Carta, possano opporsi al riconoscimento alcune presunte violazioni dei diritti di difesa del soggetto colpito.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato soprattutto:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2018/1805, che definisce l’ambito di applicazione del regolamento;
  • l’articolo 2, punti 2, 3 e 10, del medesimo regolamento, sulle nozioni di provvedimento di confisca, bene e soggetto colpito;
  • l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, sui principi di riconoscimento e sui motivi di non riconoscimento;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • la direttiva 2014/42/UE, in particolare l’articolo 8 sulle garanzie procedurali.

Primo profilo: ambito di applicazione del regolamento 2018/1805

La Corte ha ricordato che il regolamento si applica ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale e che la nozione di "procedimento in materia penale" è autonoma e ampia. Essa comprende anche provvedimenti adottati in assenza di una condanna definitiva e non si limita ai soli casi rientranti nella direttiva 2014/42/UE.

La Corte ha quindi affermato che il regolamento si applica anche a un provvedimento di confisca disposto in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto del procedimento, quando il giudice constata che i beni confiscati sono provento di un diverso reato e confiscabili secondo il diritto dello Stato di emissione, anche se tale diverso reato non ha dato luogo a imputazione formale e anche se i relativi autori non sono gli stessi imputati assolti.

Secondo profilo: motivo di non riconoscimento per violazione dei diritti fondamentali

La Corte ha precisato che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), introduce un motivo specifico e autonomo di rifiuto, destinato a operare solo in situazioni eccezionali, quando esistano seri motivi, fondati su elementi specifici e oggettivi, per ritenere che l’esecuzione del provvedimento comporterebbe una palese violazione di un diritto fondamentale pertinente della Carta.

A differenza di altri strumenti di cooperazione giudiziaria, qui non è richiesto un previo accertamento di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato di emissione. Il controllo dell’autorità di esecuzione è individualizzato, ma la soglia di gravità è elevata e il motivo va interpretato restrittivamente, in quanto eccezione al principio del riconoscimento reciproco.

Ruolo dei rimedi nello Stato di emissione

La Corte ha sottolineato che, in via di principio, la tutela dei diritti fondamentali spetta innanzitutto allo Stato di emissione. Di conseguenza, un soggetto colpito non può invocare il motivo di rifiuto dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), se non ha utilizzato i rimedi disponibili nello Stato di emissione per contestare il provvedimento, salvo che dimostri circostanze particolari che abbiano reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali rimedi o ne abbiano compromesso l’effettività.

Nel caso concreto, la Corte ha dato rilievo al fatto che la società D. aveva ricevuto la notifica, in lingua comprensibile, di parti della sentenza sufficienti per proporre ricorso, ma non aveva effettivamente impugnato il provvedimento di confisca nello Stato di emissione. Per questo motivo, non poteva, di regola, far valere in sede di esecuzione la presunta violazione dei propri diritti fondamentali.

Notifica della decisione e consultazione tra autorità

La Corte ha precisato che una notifica parziale può essere sufficiente se consente al destinatario di conoscere le ragioni essenziali della decisione e di esercitare utilmente i rimedi. Se il giudice di esecuzione nutre dubbi sulla notifica o sulla leggibilità del provvedimento, deve consultare l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 25 del regolamento, prima di rifiutare il riconoscimento.

La Corte ha inoltre osservato che, se il certificato di confisca è incompleto o inesatto, può operare anche il motivo di rifiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), ma solo dopo la necessaria consultazione con l’autorità di emissione.

Dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • il regolamento 2018/1805 si applica al provvedimento di confisca emesso nella sentenza di assoluzione descritta;
  • l’autorità di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione per asserita violazione dei diritti fondamentali se il soggetto colpito ha ricevuto una notifica sufficiente per proporre ricorso nello Stato di emissione e non ha utilizzato i mezzi di impugnazione disponibili, salvo prova di circostanze che abbiano reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali rimedi.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma una lettura ampia dell’ambito applicativo del regolamento 2018/1805 e rafforza il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca. Per il difensore o consulente che assista il terzo colpito, è decisivo verificare se e come siano stati esercitati i rimedi nello Stato di emissione, poiché l’inerzia processuale può precludere l’opposizione al riconoscimento nello Stato di esecuzione, salvo ostacoli effettivi all’accesso alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprococonfisca dei proventi di reatodiritto a un ricorso effettivodiritti della difesa

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