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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-43/25

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 marzo 2026. — SML Maschinengesellschaft mbH contro AK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 13 – Conflitto di leggi – Prestito concesso da un socio di una società di capitali a tale società – Azione di restituzione dei pagamenti ricevuti dal creditore prima dell’apertura della procedura di insolvenza – Azione volta a garantire il rispetto del grado dei crediti in tale procedura. — Causa C-43/25

Giurisprudenza europea62025CJ0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce che la deroga di cui all’articolo 13 del regolamento insolvenza ha un ambito limitato e non copre le controversie che riguardano il rango e la ripartizione dei crediti nella procedura. Nel caso di rimborsi di un prestito di socio, il curatore può quindi fondarsi sulla legge dello Stato di apertura per far valere la postergazione del credito senza che il beneficiario invochi l’articolo 13. Restano assorbite le ulteriori questioni su legge applicabile al finanziamento soci e norme di applicazione necessaria del regolamento Roma I.

Rinvio pregiudiziale sull’applicabilità dell’articolo 13 del regolamento insolvenza alle azioni di restituzione volte a far rispettare il rango postergato dei crediti da finanziamenti soci nella procedura di insolvenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 possa essere opposto, da chi ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, a una domanda del curatore volta a ottenere la restituzione di tali somme quando l’azione mira non già a contestare l’atto come pregiudizievole in sé, ma a far rispettare il rango postergato dei crediti stabilito dalla legge dello Stato di apertura della procedura; e, in subordine, se tale disposizione si estenda alle regole nazionali sui finanziamenti soci, nonché se rilevi l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I sulle norme di applicazione necessaria.

Principio di diritto

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, quale eccezione da interpretare restrittivamente, riguarda soltanto le norme dello Stato di apertura relative alla nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori; non può quindi essere invocato contro una domanda di restituzione diretta a far rispettare il rango postergato dei crediti stabilito dalla legge dello Stato di apertura, anche se la domanda è connessa a rimborsi di un prestito di socio. Di conseguenza, la Corte non esamina le questioni ulteriori su lex societatis e norme di applicazione necessaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettere g), i) e m), regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 13, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 593/2008
  • Insolvenzordnung tedesca, articoli 39, 135 e 174

Rango dei crediti e articolo 13 del regolamento insolvenza

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra una società austriaca e il curatore fallimentare di una società tedesca in insolvenza. Il problema centrale riguarda la possibilità di opporre l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 a una domanda di restituzione proposta dal curatore per recuperare pagamenti eseguiti a favore del creditore prima dell’apertura della procedura.

Fatti e procedimento principale

La SML aveva concesso alla Maplan due prestiti, assoggettati al diritto austriaco, con rimborso parziale e pagamento di interessi prima dell’apertura della procedura di insolvenza in Germania. Dopo l’apertura della procedura, la SML ha chiesto l’insinuazione dei propri crediti e un diritto di prelazione sui crediti ceduti in garanzia; il curatore, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione delle somme versate dalla Maplan, sostenendo che, secondo l’InsO tedesca, i crediti da finanziamento soci erano postergati e i pagamenti avevano violato la priorità dei creditori concorsuali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, che attribuisce alla legge dello Stato di apertura la disciplina della procedura di insolvenza e dei suoi effetti, inclusi: i crediti da insinuare nel passivo (lettera g), la ripartizione del ricavato e il grado dei crediti (lettera i), nonché la nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli (lettera m). Centrale è anche l’articolo 13, che esclude l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando il beneficiario prova che l’atto è soggetto alla legge di un altro Stato e che tale legge non consente di impugnarlo. Viene inoltre menzionato l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I sulle norme di applicazione necessaria.

Ragionamento della Corte

La Corte precisa innanzitutto che il contesto nazionale, secondo il giudice del rinvio, è costituito dagli articoli 39, 135 e 174 dell’InsO, che combinano la postergazione dei crediti da prestito soci con un rimedio procedurale per far rispettare tale ordine nella procedura di insolvenza. Ne deriva che l’azione del curatore non mira semplicemente a revocare un atto pregiudizievole, ma a far valere l’ordine di priorità e ripartizione dei crediti.

Su questa base, la Corte interpreta restrittivamente l’articolo 13, quale eccezione alla regola generale dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m). Tale disposizione, per la sua stessa formulazione, riguarda soltanto le impugnazioni di atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, non anche le regole sulla formazione del passivo, sull’ammissibilità dei crediti o sul loro rango. La deroga non può dunque essere estesa alle ipotesi espressamente contemplate dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere g) e i), relative ai crediti da insinuare e al grado dei crediti.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non può essere invocato da chi ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa, per opporsi a una domanda di restituzione del curatore quando quest’ultima è diretta a far rispettare il rango dei crediti previsto dalla legge dello Stato di apertura della procedura. Poiché questa risposta è risolutiva, la Corte dichiara assorbite le questioni dalla seconda alla quarta.

Principio affermato

L’articolo 13 del regolamento insolvenza è una deroga circoscritta alle azioni di nullità, annullamento o inopponibilità di atti pregiudizievoli e non si estende alle controversie sul rango dei crediti e sulla distribuzione dell’attivo nella procedura di insolvenza. Perciò, i pagamenti effettuati in favore di un finanziatore socio possono essere recuperati dal curatore quando ciò serva ad assicurare il rispetto della postergazione prevista dalla legge dello Stato di apertura, senza che il beneficiario possa invocare la legge di un altro Stato per sottrarsi a tale disciplina.

Come è indicizzato

Materieprocedura di insolvenzaconflitto di leggifinanziamenti sociazione revocatoriarango dei crediti

Testo integrale

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