Corte di giustizia, Sentenza C-870/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 marzo 2026. — Valsts ieņēmumu dienests contro SIA „OUTLETICO”. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Esenzione prevista per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) – Articolo 1 dell’allegato I – Nozione di “impresa” – Articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I – Nozione di “imprese collegate” – Persona fisica che detiene la maggioranza dei diritti di voto associati alle azioni di un’impresa – Esercizio di un’attività economica – Esercizio effettivo del controllo mediante l’intervento diretto o indiretto nella gestione dell’impresa. — Causa C-870/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i presupposti per includere una persona fisica nella nozione di "impresa" ai fini della disciplina sugli aiuti alle PMI del regolamento n. 651/2014. La mera detenzione di partecipazioni di controllo non basta: occorre un effettivo intervento nella gestione della società controllata. La pronuncia è rilevante per il calcolo della dimensione d’impresa e per stabilire se gli aiuti concessi in contesto COVID-19 possano essere mantenuti o debbano essere recuperati.
Nozione di "impresa" e di "imprese collegate" nel regolamento n. 651/2014: una persona fisica titolare di partecipazioni di controllo non è automaticamente un'"impresa" ai fini del computo PMI, salvo prova di un effettivo intervento nella gestione delle società.
La questione giuridica
Se gli articoli 1 e 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 debbano essere interpretati nel senso che una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo in società operative debba essere considerata, per tale solo fatto, un’"impresa" che esercita un’attività economica; e, in caso positivo, se ciò consenta di qualificare come "imprese collegate" le società partecipate per il tramite di tale persona fisica. Si chiede inoltre se i diritti attribuiti dalla normativa nazionale all’assemblea dei soci bastino, da soli, a provare un controllo effettivo sulla gestione.
Principio di diritto
Una persona fisica che detiene una partecipazione di controllo in una società non è, per questo solo fatto, un'"impresa" ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014: lo diventa solo se, in concreto, esercita effettivamente il controllo intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione della società e partecipando così all’attività economica svolta. La sola titolarità di diritti di voto maggioritari e i diritti statutari che ne discendono in forza del diritto nazionale non bastano a dimostrare tale controllo effettivo; di conseguenza, non si può automaticamente qualificare come "imprese collegate" le società partecipate tramite quella persona fisica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Regolamento (UE) 2020/972
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
- Raccomandazione 2003/361/CE
- Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19
Nozione di "impresa" e di "imprese collegate" nel regolamento n. 651/2014
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) in una controversia relativa al recupero di aiuti concessi a una società nell’ambito della crisi COVID-19. Il punto centrale riguarda la corretta applicazione delle regole sulle PMI contenute nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.
Fatti e procedimento principale
La società Outletico aveva ottenuto due aiuti per il capitale circolante per gennaio e marzo 2021. Successivamente, l’amministrazione tributaria lettone ha revocato le decisioni di concessione, ritenendo che Outletico fosse in realtà una grande impresa e che, al 31 dicembre 2019 e alla data di concessione, si trovasse in situazione di difficoltà.
Secondo l’amministrazione, Outletico doveva essere considerata collegata non solo alla RRE Tradecenters holding e alla sua controllata Business Park, ma anche alla Esterkin Family Investments e alla IC Industries Holdings, attraverso la persona fisica A, che deteneva partecipazioni di controllo in più società. Il giudice di primo grado aveva invece accolto il ricorso della società, escludendo che A potesse essere qualificata come impresa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se una persona fisica titolare di partecipazioni di controllo debba essere considerata, per ciò solo, un’"impresa" ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014;
- se il fatto che il diritto nazionale attribuisca all’assemblea dei soci poteri decisionali sulla gestione basti a dimostrare che tale persona fisica esercita effettivamente un’attività economica;
- se il collegamento tra società attraverso una persona fisica rientri nella formula dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I, oppure debba essere valutato come collegamento per il tramite di una persona fisica ai sensi del quarto comma.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I;
- l’articolo 107 TFUE e l’articolo 108 TFUE;
- il regolamento (UE) 2020/972, che ha modificato il regolamento n. 651/2014;
- la raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dal considerando 30 del regolamento n. 651/2014;
- il quadro temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato legate alla pandemia.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di PMI nel regolamento n. 651/2014 va interpretata in modo restrittivo, poiché consente deroghe al regime ordinario degli aiuti di Stato. La finalità del requisito dell’indipendenza è evitare che i vantaggi destinati alle PMI siano fruiti da gruppi di imprese che, per potere economico, non subiscono gli svantaggi tipici delle vere PMI.
Richiamando la sentenza Cassa di Risparmio di Firenze, la Corte ribadisce che una persona fisica può essere qualificata come impresa solo se:
- le sue partecipazioni le consentono di esercitare il controllo sulla società;
- essa esercita effettivamente tale controllo, intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione della società.
La sola detenzione di una partecipazione di maggioranza, o addirittura della totalità del capitale, non basta. Questo vale anche quando il diritto nazionale attribuisca al socio diritti di voto e poteri assembleari sulle decisioni gestionali: tali prerogative derivano dalla sola qualità di socio e non provano, di per sé, un esercizio effettivo del controllo.
La Corte osserva che possono invece rilevare altri indizi concreti, come:
- funzioni svolte negli organi di vigilanza o nel consiglio di amministrazione;
- partecipazione coordinata a più società con un obiettivo comune;
- l’esistenza di una strategia commerciale attuata attraverso la società controllata.
Soluzione della Corte
La Corte afferma che:
- una persona fisica che detiene una partecipazione di controllo non è automaticamente un’"impresa" per il solo fatto di possedere la maggioranza dei diritti di voto;
- essa può essere qualificata come impresa solo se esercita effettivamente il controllo intervenendo nella gestione delle società interessate;
- i soli diritti di voto e i poteri assembleari previsti dal diritto nazionale non sono sufficienti.
Ne consegue che non si può automaticamente ritenere che le società partecipate siano collegate tra loro tramite quella persona fisica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se esistano indizi idonei a dimostrare un intervento effettivo nella gestione; in difetto, la persona fisica va trattata come persona fisica ai fini del quarto comma della disposizione, con la conseguente necessità di verificare anche il requisito dell’operatività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è particolarmente rilevante per la verifica della dimensione d’impresa ai fini degli aiuti di Stato, specie nei regimi COVID-19. In presenza di catene partecipative che coinvolgono persone fisiche, non è sufficiente il dato formale della maggioranza dei diritti di voto: occorre una verifica sostanziale del controllo effettivo. Questo può incidere sull’ammissibilità agli aiuti, sul calcolo dei dati aggregati e sull’eventuale obbligo di recupero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-649/23
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-363/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-371/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-513/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-526/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-589/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →