Tribunale, Sentenza T-77/25
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 March 2026. — Debonair Trading Internacional Lda (Zona Franca da Madeira) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark AOURA – Earlier EU word mark AURA LOEWE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Genuine use of the earlier mark – Article 47(2) of Regulation 2017/1001. — Case T-77/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Loewe SA contro il marchio AOURA. Ha ritenuto provato il genuino uso del marchio anteriore AURA LOEWE per profumi e ha escluso che la variazione grafica del segno ne alterasse il carattere distintivo. Ha inoltre confermato l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni per una parte del pubblico dell’Unione, con conseguente rifiuto della registrazione.
Opposizione all’EU trade mark AOURA: genuino uso del marchio anteriore AURA LOEWE e rischio di confusione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente accertato, da un lato, il genuino uso del marchio anteriore AURA LOEWE per "perfumery" ai sensi dell’articolo 47(2) del regolamento (UE) 2017/1001, anche in presenza di varianti grafiche del segno, e, dall’altro, l’esistenza di un rischio di confusione tra AOURA e AURA LOEWE ai sensi dell’articolo 8(1)(b) dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che il genuino uso di un marchio UE può essere provato anche mediante l’uso in una forma leggermente diversa da quella registrata, purché non ne alteri il carattere distintivo; inoltre, nella valutazione del rischio di confusione occorre un esame globale dei segni e dei prodotti, e nel caso di specie le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra AOURA e AURA LOEWE, unite all’identità o somiglianza dei prodotti e al carattere distintivo almeno medio del marchio anteriore, bastavano a giustificare il diniego di registrazione ai sensi dell’articolo 8(1)(b).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 18(1), secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47(2) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 10(3) del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE AOURA e rischio di confusione con AURA LOEWE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione tra il marchio richiesto AOURA e il marchio anteriore AURA LOEWE. La controversia si concentra sul genuino uso del marchio anteriore e sulla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento
Debonair Trading Internacional Lda. aveva chiesto la registrazione dell’EU word mark AOURA per prodotti di classe 3, in particolare profumeria e cosmetici affini. Loewe SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore AURA LOEWE, registrato per "perfumery, cosmetics". A seguito della richiesta del richiedente, l’opponente aveva dovuto provare il genuino uso del marchio anteriore; l’opposizione era stata accolta dalla divisione di opposizione e poi confermata dalla commissione di ricorso, che aveva ravvisato sia l’uso effettivo del segno anteriore sia il rischio di confusione.
Inammissibilità del rinvio generico agli atti amministrativi
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il generico rinvio del ricorrente a tutte le argomentazioni svolte dinanzi a EUIPO. Richiamando l’articolo 21 dello Statuto della Corte e l’articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura, ha ricordato che l’atto introduttivo deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi e che non spetta al Tribunale ricercare nei fascicoli amministrativi gli argomenti che la parte non ha specificamente sviluppato nel ricorso.
Primo motivo: genuino uso del marchio anteriore
Il primo motivo contestava l’accertamento del genuino uso del marchio AURA LOEWE ai sensi dell’articolo 47(2) del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha richiamato la disciplina secondo cui l’uso può essere provato anche tramite una forma differente da quella registrata, purché non ne alteri il carattere distintivo, come previsto dall’articolo 18(1), secondo comma, lettera a), dello stesso regolamento.
Uso in forma variante e carattere distintivo
La commissione di ricorso aveva considerato sufficiente anche l’uso del segno in una variante grafica successiva al 2019, in cui i due elementi verbali "aura" e "loewe" erano sovrapposti e con diversa dimensione dei caratteri. Il Tribunale ha ritenuto che tali differenze grafiche fossero marginali: entrambi gli elementi restavano presenti, leggibili e identificabili, e la diversa collocazione non mutava in modo significativo l’impressione complessiva. Ha quindi escluso che la variante alterasse il carattere distintivo del marchio registrato.
Sufficienza complessiva della prova dell’uso
Quanto alla pretesa insufficienza degli elementi probatori, il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 10(3) del regolamento delegato (UE) 2018/625, i vari documenti non devono ciascuno dimostrare singolarmente luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso. È ammessa una valutazione complessiva di fatture, estratti web, fotografie, ritagli stampa e altre prove, anche se alcuni documenti sono non datati, anteriori o posteriori al periodo rilevante, purché corroborino l’uso effettivo nel quinquennio pertinente. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente valorizzato l’insieme degli elementi, tra cui immagini di prodotti e fatture, per ritenere provato l’uso genuino per "perfumery".
Secondo motivo: rischio di confusione
Il secondo motivo riguardava l’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha ricordato che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, e che è sufficiente che il motivo relativo sia integrato anche solo in una parte dell’Unione.
Pubblico di riferimento
La commissione di ricorso aveva focalizzato l’analisi sul pubblico spagnolo e italiano non germanofono, per il quale il termine "loewe" non aveva significato. Il Tribunale ha approvato questa impostazione, osservando che basta un rischio di confusione in una parte dell’Unione per impedire la registrazione di un marchio UE. Ha inoltre rilevato che le parti avevano potuto prendere posizione sulla scelta del pubblico rilevante nel corso del procedimento amministrativo.
Prodotti e somiglianza dei segni
Il ricorrente non contestava sostanzialmente l’identità o somiglianza media dei prodotti. Il Tribunale si è quindi concentrato sulla comparazione dei segni. Ha ritenuto che:
- "aura" abbia carattere distintivo per i prodotti di profumeria, poiché evoca in modo figurato una qualità o sensazione e non descrive immediatamente i prodotti;
- "loewe" sia anch’esso distintivo per il pubblico spagnolo e italiano, perché privo di significato per tale pubblico;
- "aoura" sia a sua volta distintivo, pur potendo una parte non trascurabile del pubblico associarlo ad "aura".
Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato una somiglianza inferiore alla media: "aoura" riproduce quasi integralmente "aura", con una sola lettera aggiuntiva poco percettibile, mentre la presenza di "loewe" nell’altro segno non elimina le affinità. Sul piano fonetico, ha confermato una somiglianza media: la pronuncia di "aura" e "aoura" resta molto vicina, e la sillaba aggiuntiva non basta a differenziarle in modo apprezzabile. Sul piano concettuale, per una parte non trascurabile del pubblico i segni sono simili perché "aoura" può essere associato ad "aura"; la presenza di "loewe" non incide sul confronto concettuale, essendo priva di significato per il pubblico rilevante.
Valutazione globale
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha ritenuto corretto l’esito della commissione di ricorso: l’identità o somiglianza dei prodotti, unita alla somiglianza complessiva dei segni e al carattere distintivo almeno medio del marchio anteriore, giustificava la conclusione circa il rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
Rilevanza di decisioni nazionali e di precedenti EUIPO
Il Tribunale ha respinto i richiami del ricorrente a una decisione dell’IPO britannico e a precedenti decisioni di EUIPO. Ha ricordato che il sistema del marchio UE è autonomo e che né EUIPO né il Tribunale sono vincolati da pronunce nazionali o da precedenti amministrativi resi in altri casi.
Dispositivo e spese
Avendo respinto tutti i motivi, il Tribunale ha integralmente rigettato il ricorso. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, ha condannato Debonair Trading Internacional Lda. a sopportare le spese.
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