Corte di giustizia, Sentenza C-402/20
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 21 October 2021. — Lípidos Santiga, SA v European Commission. — Appeal – Energy – Directive (EU) 2018/2001 – Promotion of the use of energy from renewable sources – Limit on use of biofuels produced from food and feed crops – Delegated Regulation (EU) 2019/807 – Definition of high indirect land-use change (ILUC) risk feedstock – Palm oil – Action for annulment – Condition that a natural or legal person must be directly concerned – Inadmissibility. — Case C-402/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello di Lípidos Santiga SA contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro il regolamento delegato (UE) 2019/807. Secondo la Corte, le disposizioni contestate non incidono direttamente sulla posizione giuridica dell’impresa, ma soltanto sul modo in cui gli Stati membri computano i biocarburanti da olio di palma nelle quote di energia rinnovabile. Il fatto che tali norme possano avere effetti economici sul mercato non basta a integrare il requisito della diretta incidenza ex articolo 263 TFUE.
Impugnazione dichiarata infondata: una società attiva nell’importazione e trasformazione di olio di palma non è direttamente interessata dal regolamento delegato che qualifica il palm oil come materia prima ad alto rischio ILUC ai fini delle quote di energia rinnovabile.
La questione giuridica
Se Lípidos Santiga SA fosse "direttamente interessata" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE dalle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/807 che qualificano il palm oil come feedstock ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo (ILUC), e se tali disposizioni imponessero un divieto o incidessero direttamente sulla sua situazione giuridica; inoltre, se il Tribunale avesse errato nel valutare l’assenza di legittimazione ad agire.
Principio di diritto
Una persona fisica o giuridica è direttamente interessata solo se l’atto UE incide immediatamente sulla sua situazione giuridica e non lascia alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati dell’attuazione. Il regolamento delegato (UE) 2019/807, pur qualificando il palm oil come materia prima ad alto rischio ILUC ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile, è rivolto agli Stati membri, disciplina soltanto la contabilizzazione di tali biocarburanti nelle quote obbligatorie e non regola né vieta direttamente l’importazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della ricorrente; pertanto la ricorrente non è direttamente interessata e il suo ricorso è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 25, paragrafo 1, direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 26, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 35 direttiva (UE) 2018/2001
- Regolamento delegato (UE) 2019/807
- Articolo 3 regolamento delegato (UE) 2019/807
- Articoli 4-6 regolamento delegato (UE) 2019/807
Impugnazione contro l’ordinanza di irricevibilità relativa al regolamento delegato sul rischio ILUC del palm oil
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Lípidos Santiga SA avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, per difetto di legittimazione ad agire, il suo ricorso di annullamento parziale contro il regolamento delegato (UE) 2019/807. La controversia si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, delle regole sui biocarburanti prodotti da colture alimentari e mangimistiche con elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo (ILUC).
Fatti e procedimento principale
La ricorrente è una società di diritto spagnolo la cui attività principale consiste nell’importazione e trasformazione, nel territorio spagnolo, di materie prime tra cui l’olio di palma, destinato alla produzione di biocarburanti. Dopo l’adozione, il 13 marzo 2019, del regolamento delegato (UE) 2019/807, la società ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per annullamento dell’articolo 3 e dell’allegato del regolamento, ossia delle disposizioni che fissano i criteri per individuare le materie prime ad alto rischio ILUC e che, per il palm oil, portano a qualificarlo in tale categoria. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la società non era direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalle disposizioni impugnate.
Quadro normativo richiamato
La Corte ricostruisce il contesto della direttiva (UE) 2018/2001, rilevando in particolare:
- il considerando 81, che spiega la logica della limitazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e mangimistiche quando vi è un significativo ampliamento delle aree di produzione su terreni ad alto stock di carbonio;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che fissa l’obiettivo vincolante del 32% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell’Unione entro il 2030;
- l’articolo 25, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di far sì che la quota di energia rinnovabile nel trasporto sia almeno il 14% entro il 2030;
- l’articolo 26, paragrafo 2, che limita la quota di biocarburanti ad alto rischio ILUC prodotti da colture alimentari e mangimistiche, salvo certificazione come low ILUC-risk, e incarica la Commissione di adottare un atto delegato per definire i criteri di certificazione e di individuazione delle materie prime ad alto rischio. La Corte richiama anche il regolamento delegato (UE) 2019/807, in particolare l’articolo 3 e l’allegato, che applicano criteri cumulativi per identificare il feedstock ad alto rischio ILUC e attribuiscono al palm oil un fattore di produttività pari a 2,5.
Questioni giuridiche esaminate in appello
La ricorrente articolava tre motivi principali:
- la pretesa erroneità della valutazione del Tribunale circa l’assenza di incidenza sulla sua posizione, in particolare per l’effetto di esclusione del biofuel da olio di palma dal mercato dell’Unione;
- l’asserita erroneità nell’affermazione secondo cui gli Stati membri disporrebbero di un margine discrezionale nell’attuazione delle restrizioni previste dalla direttiva;
- l’erronea applicazione del criterio della diretta incidenza ex articolo 263 TFUE, con riferimento alla giurisprudenza che avrebbe ammesso la sufficienza di effetti fattuali sulla situazione del ricorrente.
Ragionamento della Corte sulla nozione di diretta incidenza
La Corte ribadisce il criterio consolidato della diretta incidenza: occorre che l’atto contestato incida direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato e che non lasci alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve essere puramente automatica. Applicando tale criterio, la Corte osserva che il regolamento delegato contestato:
- è rivolto agli Stati membri;
- riguarda soltanto la possibilità di includere i biocarburanti prodotti da palm oil nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e della quota minima nel settore dei trasporti;
- non disciplina né modifica le condizioni di importazione, trasformazione o commercializzazione del palm oil o dei biocarburanti da esso derivati;
- non crea alcun obbligo o vincolo giuridico imposto direttamente alla ricorrente.
Effetti economici e assenza di incidenza giuridica diretta
La Corte precisa che il fatto che l’atto possa avere conseguenze economiche sfavorevoli per l’impresa non basta a integrare la diretta incidenza. Le conseguenze lamentate dalla ricorrente derivano, al più, dalle future misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dall’assetto del mercato, non direttamente dalle disposizioni impugnate. La Corte aggiunge che il divieto che, in prospettiva, impedirà agli Stati membri di conteggiare i biocarburanti da palm oil nelle quote obbligatorie non equivale a un divieto di immissione sul mercato di tali prodotti. Gli Stati membri conservano inoltre un margine di discrezionalità sulla restante quota di energia rinnovabile necessaria per il conseguimento degli obiettivi della direttiva.
Irrilevanza dei precedenti invocati dalla ricorrente
La Corte distingue le decisioni richiamate dalla ricorrente:
- nelle controversie in materia di aiuti di Stato e concentrazioni, la diretta incidenza era collegata alla tutela di situazioni giuridiche specifiche e alla protezione della concorrenza;
- nel caso Distillerie Bonollo/C Changmao Biochemical, la diretta incidenza risultava anche dal ruolo procedurale delle parti e dalla loro menzione nominativa nell’atto;
- nel caso Gazprom Neft, l’atto aveva effetti diretti molto più immediati sulle attività dell’impresa. Secondo la Corte, tali precedenti non sono sovrapponibili al caso in esame, dove manca un effetto giuridico diretto sulla posizione della ricorrente.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge tutti i motivi di appello e conferma l’ordinanza del Tribunale. Di conseguenza:
- l’appello è respinto;
- Lípidos Santiga SA è condannata alle spese.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non basta che un atto dell’Unione incida in modo indiretto o economico sull’attività di un operatore; è necessario un effetto immediato sulla sua situazione giuridica. Un regolamento delegato che si limita a classificare il palm oil come materia prima ad alto rischio ILUC per il calcolo delle quote di energia rinnovabile non rende direttamente interessata la società che lo importa e lo trasforma, poiché non vieta né regola direttamente la sua attività commerciale.
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