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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51743/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che, accogliendo in parte l'appello del Pubblico Ministero, aveva aggravato la misura cautelare disposta dal Gip (da divieto di dimora con obbligo di non uscire di notte agli arresti domiciliari). Il difensore deduce carenza e illogicità della motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia per presunta omissione di valutazione della documentazione relativa all'attività lavorativa dell'indagato (motivo unico ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e respinge le censure. Nel provvedimento si rileva che il Tribunale del riesame ha adeguatamente richiamato e condiviso, ove opportuno, le ragioni del Gip circa la gravità indiziaria e ha fornito una motivazione completa e congrua per l'aggravamento della misura, richiamando elementi quali l'inserimento dell'indagato in un circuito criminale stabile, la commissione del reato mentre era già sottoposto a misura cautelare, la presenza di plurimi precedenti e la necessità di recidere i contatti personali e telematici con l'ambiente criminale. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. è valutazione prognostica e non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dal difensore (vizio di motivazione). La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso fondato su tale motivo perché la motivazione del Tribunale è ritenuta congrua.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetto devolutivo dell'appello. La sentenza richiama il contrasto giurisprudenziale sull'estensione della cognizione quando appella soltanto il pubblico ministero sulla misura applicata.

  • art. 299, comma 1, cod. proc. pen.

    Previsione che consente di valutare elementi nuovi non esaminati dal giudice che ha emesso la misura; citata nel contesto del dibattito su quale sia la portata del riesame se limita ai soli profili impugnati.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento ai presupposti logici necessari per l'adozione delle misure cautelari; il Tribunale ha effettuato la verifica dei requisiti antecedenti alla decisione sulle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dell'attualità del pericolo: la Corte sottolinea che si tratta di una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione del reato e non dell'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione della sanzione amministrativa (versamento alla Cassa delle ammende) per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna un'ordinanza cautelare solo in relazione all'adeguatezza della misura, esiste contrasto giurisprudenziale sull'estensione del controllo del giudice di appello: può essere limitato al profilo impugnato ma talvolta è consentita la verifica integrale dei presupposti.
  • Il giudice di riesame che modifica in pejus la misura cautelare deve motivare in modo puntuale e confutare gli argomenti principali del provvedimento di primo grado, delineando le linee del proprio ragionamento probatorio.
  • La "gravità indiziaria" e le esigenze cautelari possono essere riaffermate dal giudice d'appello se adeguatamente richiamate e sviluppate, anche se il primo giudice aveva adottato una misura più blanda.
  • La valutazione dell'attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. è prognostica: non richiede prova di imminenti opportunità di reato, ma una valutazione delle probabilità di reiterazione considerando modalità del fatto, personalità e contesto sociale dell'indagato.
  • Per la difesa è utile documentare tempestivamente elementi che possano smentire il pericolo di reiterazione (es. stabile attività lavorativa, legami familiari, assenza di collegamenti con l'ambiente criminoso) e richiamare specificamente tali elementi nella motivazione per costringere il giudice a considerarli.
  • Se si prospetta l'appello del pubblico ministero, il ricorrente deve prevedere che il tribunale di riesame potrà riconsiderare sia le esigenze cautelari sia, in presenza di adeguata motivazione, la gravità indiziaria; pertanto è strategico anticipare e documentare ogni elemento probatorio rilevante.

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