Sentenza n. 2017/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento della Determinazione del Segretario Generale del Comune di Alessandria n. 2484 del 23.12.2025 (conferimento incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile), della Determinazione n. 2415 del 19.12.2025 (nomina componenti a supporto in fase di colloquio), delle valutazioni psico-attitudinali, delle schede di valutazione e della griglia comparativa dei candidati, nonché dell'Avviso di selezione interna pubblicato dal 17.11.2025 al 02.12.2025 in parte qua, e di ogni altro atto della procedura selettiva; con domanda di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento a un altro dipendente dell’incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile, nomina dei componenti di supporto al colloquio e atti della selezione interna, comprese le valutazioni e le schede comparative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno, la determinazione del Segretario Generale del Comune di Alessandria n. 2484 del 23 dicembre 2025, con cui l’incarico di Elevata Qualificazione è stato conferito a un altro dipendente, la determinazione n. 2415 del 19 dicembre 2025 relativa alla nomina di componenti di supporto in fase di colloquio, le valutazioni psico-attitudinali, le schede di valutazione, la griglia comparativa e l’avviso di selezione interna nella parte contestata. Il ricorso straordinario, notificato il 22 aprile 2026 e successivamente trasposto in sede giurisdizionale, non è esaminato nel merito dei vizi dedotti: il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR accoglie l’eccezione preliminare del Comune e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; non esamina quindi nel merito le censure contro la selezione né la domanda risarcitoria. La selezione riguardava il conferimento di una posizione di Elevata Qualificazione a personale già inquadrato e non comportava un mutamento di profilo professionale o di area, ma soltanto l’attribuzione temporanea di funzioni. Il conferimento si fonda sulla contrattazione collettiva e costituisce un atto negoziale di micro-organizzazione, adottato con i poteri del datore di lavoro, non l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo. Nel caso concreto mancava inoltre la concorsualità necessaria per radicare la giurisdizione amministrativa: l’attività era di mera certazione e l’avviso escludeva la formazione di una graduatoria di merito. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Ritenuto, in conclusione, che nella vicenda in esame difettino i caratteri propri della concorsualità necessaria a devolvere la contesa alla giurisdizione amministrativa ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, venendo in rilievo piuttosto un’attività di mera certazione, neppure finalizzata alla formazione di una graduatoria, come si evince dall’art. 3 dell’avviso pubblico di selezione interna, a mente del quale “Non è prevista la redazione di alcuna graduatoria di merito”.
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per il pubblico impiego non si estende al conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione quando non ricorrono i caratteri propri della concorsualità; in particolare, è rilevante che la selezione consista in mera certazione e non preveda una graduatoria di merito.
artt. 2, comma 2, 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
dal sistema così delineato risulta, quindi, ai fini che qui interessano, che gli atti di individuazione e di conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l’istituto demandandone l’applicazione agli enti pubblici datori di lavoro, esulano dall’ambito delle determinazioni amministrative autoritative (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (d.lgs. n. 165/2001, artt. 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4);
Gli atti di individuazione e conferimento delle posizioni organizzative o di Elevata Qualificazione, se fondati sulla disciplina collettiva e relativi a personale non dirigente già inquadrato, hanno natura negoziale e sono adottati con i poteri del datore di lavoro; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria, salvo che ricorrano i presupposti di una procedura concorsuale devoluta al giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che l’eccezione sollevata dal Comune di Alessandria debba essere accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il processo può essere proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione a personale non dirigente già inquadrato, quando comporta soltanto l’attribuzione temporanea di funzioni senza mutamento di profilo professionale o di area e trova fondamento nella contrattazione collettiva, costituisce un atto negoziale di micro-organizzazione adottato con i poteri del datore di lavoro; le controversie relative al suo conferimento spettano quindi al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali nel pubblico impiego non si radica per il solo fatto che l’attribuzione dell’incarico sia preceduta da una selezione interna: occorre che la procedura presenti i caratteri propri della concorsualità; la mera attività di accertamento o comparazione non finalizzata alla formazione di una graduatoria non è sufficiente.
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