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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05076/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 16 agosto 2011, intitolata "atto di riconoscimento di debito", con la quale una parte dichiarava di aver ricevuto nel corso degli anni somme di denaro dall'altra e riconosceva un debito complessivo di euro 1.160.000, obbligandosi a pagarlo non appena la borsa si fosse ripresa oppure entro due mesi dalla richiesta del creditore, con interessi del 4% e senza rivalutazione. Il creditore azionava poi quel documento in sede monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede testamentario della sottoscrittrice della scrittura. L'opponente contestava l'esistenza del rapporto fondamentale, deduceva che la scrittura era stata sottoscritta in bianco e poi abusivamente riempita, proponeva querela di falso, eccepiva la nullità del procedimento monitorio e contestava anche la debenza del credito. In primo grado il Tribunale rigettava la querela di falso, accoglieva solo in parte l'opposizione riducendo il regime degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e regolava le spese. In appello il creditore censurava la riduzione degli interessi, la compensazione delle spese e l'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti; l'erede proponeva appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle opposizioni e della querela di falso, negando il credito e contestando anche la validità del decreto ingiuntivo e la regolazione delle spese. In Cassazione il ricorrente principale deduceva: errata valutazione delle ammissioni contenute nella comparsa di risposta e violazione delle norme sulla confessione e sulla prova; erronea interpretazione della scrittura del 16 agosto 2011 e omessa pronuncia sulla pretesa donazione indiretta; ultrapetizione per avere la Corte d'appello ridotto la rivalutazione monetaria nonostante, a suo dire, il punto fosse coperto da giudicato; erronea determinazione del valore della causa ai fini delle spese. Il ricorrente incidentale denunciava, a sua volta: erronea qualificazione della scrittura come contratto, negozio di accertamento e confessione; vizio nella reiezione della querela di falso; omessa pronuncia sull'inesistenza del credito; nullità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo per asserite irregolarità del giudice feriale e del deposito telematico; erronea compensazione delle spese anche con riferimento a un subprocedimento. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di entrambi i ricorsi: ha confermato che la scrittura poteva essere letta come contratto a formazione unilaterale ex art. 1333 c.c. nella parte relativa all'obbligo di pagamento e agli interessi, come negozio di accertamento quanto alla quantificazione del debito e come confessione quanto alla provenienza delle somme; ha ritenuto che le doglianze sul merito dell'interpretazione e sulla prova mirassero a una rivalutazione non consentita; ha escluso l'omessa pronuncia sulla donazione indiretta perché la relativa domanda era stata prospettata tardivamente e comunque in modo non autosufficiente; ha ritenuto che la contestazione della rivalutazione monetaria fosse stata devoluta in appello dall'opponente; ha dichiarato inammissibile la censura sulla liquidazione delle spese per difetto di specifica indicazione delle voci tariffarie. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso che vi fosse vizio della motivazione o violazione di legge nella valutazione della querela di falso e della validità del decreto ingiuntivo, ribadendo che le irregolarità tabellari del giudice e la comunicazione del Presidente costituivano meri profili organizzativi, non nullità del provvedimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese del subprocedimento per difetto di autosufficienza. Il risultato finale è stato il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui la scrittura del 16 agosto 2011 valeva, per le diverse parti del suo contenuto, come contratto a formazione unilaterale per l'obbligo di pagamento e gli interessi, come negozio di accertamento del debito e come confessione della pregressa dazione di somme. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla donazione indiretta o ultrapetizione in tema di rivalutazione, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla liquidazione delle spese per mancanza di specificazione. Sul ricorso incidentale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi a querela di falso, inesistenza del credito, nullità del procedimento monitorio e spese. Conseguentemente, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione sindacabile, trattandosi di apprezzamento di merito delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi.

  • art. 228 c.p.c.

    evocato in relazione al valore confessorio delle dichiarazioni contenute nella comparsa; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni potessero essere liberamente valutate come elementi indiziari o confessorii.

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 228 c.p.c. sul tema della confessione; la Corte non ha ravvisato violazione, valorizzando la sottoscrizione e il contenuto complessivo della difesa.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione della scrittura privata; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione plausibile.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico, ma la Corte ha ritenuto che la diversa lettura proposta dal ricorrente non potesse essere sostituita a quella del giudice di merito.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo, ma non ritenuto violato dalla Corte d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso le violazioni, rilevando che le questioni erano state devolute o comunque che non vi era stata pronuncia extra petita.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato con riferimento al presunto giudicato interno; la Corte ha escluso che sulla rivalutazione si fosse formato un giudicato impeditivo dell'esame in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di riferimento per le censure di violazione di legge proposte da entrambe le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per le dedotte nullità processuali e per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per vizio motivazionale; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, non consentito come mera revisione del merito.

  • art. 1988 c.c.

    evocato dal ricorrente incidentale per contestare la qualificazione della scrittura; la Corte ha mantenuto la qualificazione articolata della scrittura privata.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato sul tema degli interessi convenzionali; la Corte ha ritenuto corretta l'esigenza della forma scritta per il patto ultralegale e ha confermato la distinzione tra interessi convenzionali e interessi legali.

  • art. 1333 c.c.

    la Corte ha ritenuto correttamente applicabile lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente alla parte della scrittura relativa all'obbligo di estinguere il debito e corrispondere gli interessi del 4%.

  • art. 222 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale in tema di querela di falso; la Corte ha osservato che la censura non era adeguatamente argomentata.

  • art. 25 Cost.

    invocato dal ricorrente incidentale sul giudice naturale e sul giudice feriale; la Corte ha escluso nullità, qualificando le irregolarità dedotte come meri profili organizzativi.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sul governo delle spese; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente principale perché non analiticamente specificata, e ha confermato la compensazione parziale disposta in appello.

  • art. 10 c.p.c.

    evocato nel motivo sulle spese per la determinazione del valore della causa.

  • art. 1 d.m. 44/2015

    richiamato nella censura sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 2 d.m. 44/2015

    richiamato nella censura sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 5 d.m. 44/2015

    richiamato nella censura sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 6 d.m. 44/2015

    richiamato nella censura sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • d.m. 37/2018

    richiamato come modifica al d.m. 44/2015 nel motivo sulle spese.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una scrittura privata spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da un percorso argomentativo plausibile e non si risolva nella semplice sostituzione di una lettura alternativa proposta dalla parte.
  • Una medesima scrittura può essere qualificata, per parti diverse del suo contenuto, come contratto, negozio di accertamento e confessione, purché tale ricostruzione sia coerente con il testo e con la sottoscrizione delle parti.
  • La dichiarazione difensiva contenuta in un atto sottoscritto dal procuratore può essere apprezzata dal giudice come elemento indiziario o confessorio, se il suo contenuto, letto nel complesso, depone per l'ammissione di fatti rilevanti.
  • La clausola che prevede interessi ultralegali richiede la forma scritta; in mancanza, il giudice può sostituire al tasso convenzionale quello legale, ove dal testo e dal contesto non risulti validamente provato il patto in forma idonea.
  • Le doglianze di merito che mirano a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini attualmente consentiti.
  • La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede di confrontarsi puntualmente con il contenuto delle domande e delle difese effettivamente introdotte nei gradi di merito; se la questione è stata devoluta o la domanda è stata proposta tardivamente, la censura non può essere accolta.
  • Chi impugna la liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo analitico le singole voci tariffarie asseritamente violate e gli importi, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le irregolarità organizzative interne dell'ufficio giudiziario o della formazione del giudice non integrano automaticamente nullità del provvedimento, se non si dimostra la presenza di un vizio tipico di costituzione del giudice o altra nullità processuale riconoscibile.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di impugnazione della relativa sentenza, la contestazione del credito può investire anche le voci accessorie se la parte opposta devolve in appello l'intero quantum della pretesa.
  • La querela di falso e le contestazioni sull'originale della scrittura richiedono allegazioni specifiche e autosufficienti; la mera critica del ragionamento del giudice di merito non basta a sovvertirne l'esito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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