Sentenza del 15/01/2018 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notifica a persona giuridica - Persona presente nella sede legale o effettiva - Addetto alla ricezione - Presunzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione eseguita presso la sede legale o effettiva della persona giuridica, sostenendo che la persona rinvenuta nei locali non fosse effettivamente incaricata o addetta alla ricezione degli atti. La questione riguardava quindi l’interpretazione dell’art. 145 c.p.c. e la sufficienza della presenza di una persona all’interno della sede indicata nella relata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini della validità della notificazione, quando la relata dell’ufficiale giudiziario o postale attesta la presenza di una persona presso la sede legale o effettiva della società, opera la presunzione che essa sia addetta alla ricezione degli atti destinati alla persona giuridica. Il notificatore non è tenuto ad accertare ulteriormente la posizione o l’effettivo incarico del soggetto presente. Spetta invece al contribuente superare tale presunzione dimostrando l’assenza dei presupposti per una valida notificazione; nel caso esaminato tale prova non è stata fornita.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La notificazione degli atti alle persone giuridiche è validamente eseguita presso la sede legale o effettiva quando la relata documenta la presenza di una persona nei locali, poiché si presume che tale soggetto sia addetto alla ricezione degli atti. La presunzione può essere superata dal destinatario mediante prova contraria.
Massime di principio
- La presenza di una persona nei locali della sede legale o effettiva della società è normalmente sufficiente a fondare la presunzione che essa sia incaricata di ricevere gli atti.
- Il notificatore non deve verificare in modo dettagliato il rapporto di lavoro, la qualifica o l’autorizzazione della persona presente, salvo anomalie evidenti risultanti dalla relata.
- Chi contesta la notificazione deve fornire una prova concreta che la persona non fosse addetta alla ricezione o che la notificazione sia avvenuta in un luogo o con modalità non conformi alla legge.
- La mera dichiarazione secondo cui il soggetto presente non era dipendente, rappresentante o incaricato della società, se non adeguatamente provata, non è normalmente sufficiente a invalidare la notificazione.
- È quindi essenziale conservare e contestare tempestivamente il contenuto della relata, dimostrando eventuali errori sulla sede, sull’identità del soggetto presente o sulle modalità concrete della consegna.
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