Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Catania

Notifica a persona giuridica - Persona presente nella sede legale o effettiva - Addetto alla ricezione - Presunzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione eseguita presso la sede legale o effettiva della persona giuridica, sostenendo che la persona rinvenuta nei locali non fosse effettivamente incaricata o addetta alla ricezione degli atti. La questione riguardava quindi l’interpretazione dell’art. 145 c.p.c. e la sufficienza della presenza di una persona all’interno della sede indicata nella relata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Ai fini della validità della notificazione, quando la relata dell’ufficiale giudiziario o postale attesta la presenza di una persona presso la sede legale o effettiva della società, opera la presunzione che essa sia addetta alla ricezione degli atti destinati alla persona giuridica. Il notificatore non è tenuto ad accertare ulteriormente la posizione o l’effettivo incarico del soggetto presente. Spetta invece al contribuente superare tale presunzione dimostrando l’assenza dei presupposti per una valida notificazione; nel caso esaminato tale prova non è stata fornita.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    La notificazione degli atti alle persone giuridiche è validamente eseguita presso la sede legale o effettiva quando la relata documenta la presenza di una persona nei locali, poiché si presume che tale soggetto sia addetto alla ricezione degli atti. La presunzione può essere superata dal destinatario mediante prova contraria.

Massime di principio

  • La presenza di una persona nei locali della sede legale o effettiva della società è normalmente sufficiente a fondare la presunzione che essa sia incaricata di ricevere gli atti.
  • Il notificatore non deve verificare in modo dettagliato il rapporto di lavoro, la qualifica o l’autorizzazione della persona presente, salvo anomalie evidenti risultanti dalla relata.
  • Chi contesta la notificazione deve fornire una prova concreta che la persona non fosse addetta alla ricezione o che la notificazione sia avvenuta in un luogo o con modalità non conformi alla legge.
  • La mera dichiarazione secondo cui il soggetto presente non era dipendente, rappresentante o incaricato della società, se non adeguatamente provata, non è normalmente sufficiente a invalidare la notificazione.
  • È quindi essenziale conservare e contestare tempestivamente il contenuto della relata, dimostrando eventuali errori sulla sede, sull’identità del soggetto presente o sulle modalità concrete della consegna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.