Ordinanza n. 11599/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno inoltrata in data 28.03.2024 n. 36001 ai fini dell’esercizio della professione di docente per la disciplina: ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI I E II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento, presentata il 28 marzo 2024, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il ricorso era già stato accolto dalla Sezione con sentenza, che aveva ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per l’eventuale perdurare dell’inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 7 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell’iscrizione ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, che sarebbe stata subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la definizione del giudizio con sentenza favorevole non costituisse una rinuncia al ricorso processuale bisognosa di una statuizione giudiziale, ma fosse più propriamente qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione del giudice. Di conseguenza, non essendo necessaria l’adozione di una nuova statuizione giurisdizionale, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo la definizione del giudizio con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più beneficiare degli effetti della decisione è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza e non richiede una nuova statuizione giurisdizionale.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa; il giudice, non essendo chiamato a decidere una domanda ancora pendente, deve dichiarare il non luogo a provvedere.
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