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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8653/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la sanzione applicata per l'omessa compilazione del quadro RW delle dichiarazioni relative alle annualità 2005-2007, in relazione a disponibilità finanziarie detenute presso una banca di Ginevra, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, d.l. 28 giugno 1990, n. 167. L'Agenzia contestava che la Commissione tributaria regionale avesse ritenuto non applicabili ai periodi 2005-2007 le disposizioni di raddoppio dei termini decadenziali previste dagli artt. 2-bis e 2-ter dell'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (conv. L. 102/2009), sostenendo invece che tali commi siano norme procedimentali applicabili anche ai periodi anteriori alla loro entrata in vigore e pertanto rilevanti ai fini del computo dei termini per la notificazione di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 d.l. 78/2009 hanno natura procedimentale e, applicando il principio tempus regit actum, si applicano anche alle violazioni commesse in periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, aumentando i termini decadenziali previsti dall'art. 20 del d.lgs. 472/1997. Per converso la presunzione di evasione di cui al comma 2 dell'art. 12 è di natura sostanziale e non retroagisce. Poiché la CTR aveva escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini ai periodi 2005-2007, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione perché provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra disposizioni sostanziali (es. presunzioni legali di evasione) e disposizioni procedimentali (es. raddoppio dei termini): le prime non retroagiscono, le seconde possono applicarsi per il principio tempus regit actum ai procedimenti riguardanti periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Per le omissioni relative al quadro RW e a disponibilità finanziarie detenute all'estero, i termini decadenziali vanno individuati tra quelli dell'art. 20 del d.lgs. 472/1997 e, se applicabili, devono essere considerati raddoppiati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 d.l. 78/2009.
  • Quando si valuta la tempestività di un atto (avviso di accertamento, contestazione o irrogazione di sanzioni), occorre fare riferimento al termine vigente per la notifica dell'atto (momento dell'azione), non solo al momento della commissione della violazione.
  • Se l'Amministrazione si fonda sulla presunzione di evasione di cui all'art.12 comma 2, verificare la decorrenza e l'effetto non retroattivo di tale presunzione; diversamente, per l'applicazione di raddoppi procedurali dei termini, la norma può estendersi a periodi anteriori.
  • In situazioni analoghe è utile riferirsi alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass.) per capire se la norma invocata è stata qualificata come sostanziale o procedimentale e quindi se può influire sui termini di decadenza relativi ad anni d'imposta precedenti.

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