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Sentenza

Sentenza del 22/12/2020 n. 1516 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cittadino italiano - residente in Italia - conduzione di veicolo immatricolato all'estero - stato extra UE - proprietà di società estera - ragioni di lavoro - non sussistono - contrabbando - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l'avviso di contestazione di sanzioni amministrative e il provvedimento di confisca dell'autoveicolo immatricolato in Svizzera, sostenendo che A.P., quale gérant/legale rappresentante della società proprietaria (A.S.S. sàrl), potesse utilizzare il veicolo in Italia in regime di ammissione temporanea senza obbligo di pagamento di dazi. L'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto l'uso irregolare e configurante contrabbando doganale perché il conducente (A.P.) è residente in Italia, non era lavoratore dipendente della società estera e non vi erano presupposti che legittimassero l'esenzione doganale.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabili gli artt. 212-218 del Regolamento delegato UE n. 2446/2015 (attuativi del Codice Doganale dell'Unione) e ha concluso che l'esenzione dall'imposizione doganale richiede, in via generale (art. 212), che sia il titolare dell'immatricolazione sia l'utilizzatore siano stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'UE. Nel caso di specie l'utilizzatore (A.P.) è residente in Italia, perciò il requisito non è soddisfatto. Le deroghe previste (art. 215) non si applicano: non risultava il titolare dell'immatricolazione presente nel Territorio Doganale dell'UE al momento dell'uso e A.P. non era dipendente della società estera. Per tali ragioni l'uso del veicolo è stato qualificato come contrabbando doganale. La censura sull'errata quantificazione della sanzione è stata ritenuta generica; l'Ufficio aveva utilizzato fonti aperte per determinare il valore. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 43/1973 (T.U. Doganale)

    art. 216; art. 282 o 291 (richiamati nella contestazione)

    Rilevato come quadro normativo nazionale inizialmente richiamato dagli operanti; l'art. 216 rinvia a formalità previste per circolazione di veicoli di soggetti non residenti e alla Convenzione di New York 1954, ma la giurisprudenza ha valutato poi la disciplina comunitaria vigente.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    art. 250 par. 2 (richiamato come base normativa per i regolamenti delegati ed esecutivi)

    Costituisce la fonte primaria del nuovo quadro normativo doganale che disciplina l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto tramite i regolamenti attuativi.

  • Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015

    artt. 212-218 (in particolare artt. 212 e 215)

    Art. 212 fissa il requisito generale per l'ammissione temporanea: veicolo immatricolato fuori dal territorio doganale UE a nome di persona stabilita fuori dal territorio e utilizzato da persona stabilita fuori dal territorio. Art. 215 individua deroghe (es. uso privato e occasionale su richiesta del titolare dell'immatricolazione qualora il titolare sia presente nel territorio doganale dell'UE; deroga per rapporto di dipendenza). La Commissione ha interpretato le norme nel senso che, anche se il titolare è una persona giuridica estera, l'utilizzatore deve essere stabilito fuori dall'UE salvo le specifiche deroghe.

Massime di principio

  • La regola generale per l'esenzione dai dazi su veicoli immatricolati extra-UE richiede che sia il proprietario/titolare dell'immatricolazione sia l'utilizzatore siano "stabiliti" fuori dal territorio doganale dell'Unione; la semplice intestazione del veicolo a una società estera non basta se chi guida è residente in Italia.
  • I legali rappresentanti o amministratori di una società estera residenti in Italia non si considerano automaticamente "stabiliti fuori" e quindi non possono fruire della esenzione sulla base della sola qualità di gérant/legale rappresentante.
  • Le deroghe previste (es. art. 215 Reg. 2446/2015) consentono l'esenzione solo in casi tassativi: a) presenza nel territorio doganale dell'UE del titolare dell'immatricolazione al momento dell'uso su sua richiesta per uso privato e occasionale; b) rapporto di dipendenza (il conducente deve essere lavoratore dipendente di datore di lavoro stabilito fuori dal territorio doganale UE). Se tali condizioni non ricorrono, l'uso può integrare contrabbando doganale.
  • Per evitare il rischio di sequestro e sanzioni: portare sempre documentazione scritta che dimostri i presupposti di ammissione temporanea (autorizzazioni, presenza del titolare, contratto di lavoro se rilevante) e, in caso di rapporto proprietario-società estera, valutare la residenza effettiva dell'utilizzatore rispetto ai requisiti doganali.
  • Se si contesta il valore del bene ai fini della sanzione, la dogana può utilizzare fonti aperte; la mera richiesta di consulenza tecnica non garantisce l'annullamento della determinazione se la valutazione è basata su fonti pubbliche e verificabili.

Testo integrale

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