Ordinanza n. 189/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Catanzaro di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro aveva archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. In precedenza, il TAR aveva già sospeso l’efficacia dell’archiviazione, in attesa della definizione del procedimento di conversione del permesso da stagionale a subordinato, invitando l’amministrazione a concludere l’istruttoria entro trenta giorni. Il ricorrente ha riferito che, a fronte del silenzio dell’amministrazione, aveva presentato una seconda istanza di conversione. L’amministrazione ha comunicato che il procedimento di conversione era ancora pendente e che non era stato neppure trasmesso il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha nuovamente sospeso l’efficacia del provvedimento di archiviazione. Ha rilevato che il quadro istruttorio non era ancora definitivo, poiché risultava in corso il procedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno. Ha ritenuto necessario che l’amministrazione si pronunciasse sulle istanze pendenti, garantendo l’effettiva partecipazione dell’interessato, anche mediante il rispetto delle garanzie procedimentali connesse al preavviso di rigetto. La pluralità e l’intreccio dei procedimenti hanno indotto il Collegio a rinviare l’esame congiunto alla fase di merito, da svolgersi dopo l’adozione degli atti finali. Nel bilanciamento degli interessi, è stata ritenuta persistente la necessità di assicurare al ricorrente la regolare permanenza sul territorio nazionale fino alla conclusione del giudizio. Il merito è stato fissato per la prima udienza pubblica utile del mese di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha accolto la domanda e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone il preavviso di rigetto e tutela la partecipazione dell’interessato prima dell’adozione del provvedimento negativo; il TAR ha rilevato che tale adempimento non era ancora stato compiuto nel procedimento di conversione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è strettamente intrecciato con un procedimento amministrativo successivo ancora pendente, il giudice può sospenderne cautelarmente l’efficacia e rinviare l’esame complessivo al merito, una volta adottati gli atti finali.
- La pendenza di un procedimento di conversione del titolo di soggiorno, non ancora definito dall’amministrazione, può giustificare la sospensione dell’archiviazione dell’originaria istanza, quando sia necessario preservare la posizione dello straniero fino alla conclusione del giudizio.
- L’amministrazione deve concludere i procedimenti di conversione del permesso di soggiorno e garantire all’interessato l’effettiva partecipazione procedimentale, compreso il preavviso di rigetto quando ne ricorrano i presupposti.
- Nel bilanciamento cautelare, la necessità di assicurare la regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio può prevalere sull’interesse dell’amministrazione all’immediata efficacia dell’archiviazione dell’istanza di soggiorno.
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