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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16465/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la convalida del DASPO che gli imponeva l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Sciacca per 8 anni; deduce la violazione del diritto di difesa per non aver rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida da parte del Giudice, essendo intercorse circa 30 ore, e deduce la nullità della convalida richiamando art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 e art. 178, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida limitatamente all'obbligo di presentazione. In concreto: il provvedimento questorile è stato notificato il 30/10/2023 alle ore 10:35 mentre la convalida è stata depositata il 31/10/2023 alle ore 17:00, quindi prima del decorso delle 48 ore; ciò ha determinato la nullità della convalida ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. Conseguentemente è dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore solo per la misura dell'obbligo di presentazione, restando intatta la parte amministrativa relativa al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, legge n. 401/1989

    Norma di riferimento per i provvedimenti di divieto (DASPO); dalla giurisprudenza si ricava che il destinatario ha diritto a 48 ore per esaminare gli atti e formulare deduzioni dalla notifica del provvedimento del Questore

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità di ordine generale per violazioni che incidono sui diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che la convalida intervenuta prima delle 48 ore determini una nullità ex art. 178 c) con annullamento senza rinvio della convalida rispetto all'obbligo di presentazione

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per esercitare il diritto di difesa decorre dalla notifica del provvedimento del Questore al destinatario: la convalida del giudice prima del decorso di tale termine può essere annullata.
  • La convalida che interviene prima delle 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e comporta, in genere, l'annullamento senza rinvio della convalida e l'inefficacia della misura impugnata limitatamente alla parte cautelare relativa all'obbligo di presentazione.
  • L'annullamento della convalida non incide necessariamente sulla parte amministrativa del provvedimento (ad es. divieto di accesso ad impianti o manifestazioni), che può restare efficace.
  • Eccezioni possibili: il termine può non operare a favore dell'interessato se costui non ha potuto accedere agli atti nonostante tempestive richieste al Questore o al PM, oppure se il giudice giustifica la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore; in tali casi l'anticipata convalida potrebbe essere ritenuta legittima.
  • In calcoli temporali e valutazioni procedurali è fondamentale documentare con precisione le modalità e i tempi di notifica e di deposito della convalida per verificare il rispetto del termine a difesa.

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