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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33195/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto la responsabilità di un imputato per il reimpiego di circa 150.000 euro, ritenuti provento delle attività illecite della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, nell'attività economica denominata Caffè Moka Special, e di altri tre imputati per ricettazione del denaro proveniente da tale reimpiego. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato le condanne. Il primo imputato ha dedotto vizio di motivazione sulla prova dell'origine illecita delle somme e sulla propria consapevolezza, contestando anche la ricostruzione relativa all'importo investito e richiamando l'esistenza di attività lecite dei finanziatori. Un secondo imputato ha dedotto travisamento della prova e contraddittorietà nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha sostenuto che il reato presupposto non fosse configurabile o fosse riconducibile alla sola intestazione fittizia, ha contestato il dolo della ricettazione e ha chiesto la qualificazione del fatto come favoreggiamento reale. Un terzo imputato ha contestato gli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione, l'attendibilità dei collaboratori, la ricostruzione dello scambio di denaro e la propria eventuale qualità di autore del reato presupposto; ha inoltre chiesto la qualificazione come favoreggiamento reale, il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione, delle attenuanti generiche, della minima partecipazione e una riduzione della pena. La quarta imputata ha contestato l'individuazione del reato presupposto, ritenendola fondata su presunzioni e dichiarazioni de relato non adeguatamente riscontrate, nonché la prova della consegna del denaro e della propria consapevolezza dell'origine illecita; ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, rilevando che le doglianze miravano a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sulla provenienza illecita delle somme, sulla base delle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia e delle intercettazioni. La Corte ha inoltre affermato che anche l'associazione mafiosa può costituire reato presupposto del reimpiego di capitali. I ricorsi degli altri tre imputati sono stati rigettati, con qualificazione come infondate o inammissibili. La Corte ha ritenuto adeguatamente provata la sequenza del trasferimento del denaro mediante dichiarazioni, intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria; ha escluso che il fatto potesse essere qualificato come favoreggiamento reale, anche per la clausola di esclusione prevista dall'art. 379 c.p.; ha ritenuto configurabile il dolo eventuale della ricettazione in ragione delle modalità riservate dello scambio, dell'entità della somma e dell'assenza di plausibili giustificazioni. È stata esclusa la rilevanza, ai fini dell'esclusione della ricettazione, della successiva condanna di uno degli imputati per associazione mafiosa, poiché il reato presupposto specificamente contestato era il reimpiego commesso dal primo imputato, al quale il ricorrente non aveva concorso. Sono state confermate le valutazioni di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti e sulla pena, ritenute immuni da manifesta illogicità. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; il ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-ter c.p.

    Il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nell'attività economica costituisce il reato presupposto delle successive condotte di ricettazione.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione può essere integrata dalla ricezione e successiva consegna a terzi di denaro di provenienza delittuosa, anche con dolo eventuale.

  • art. 416-bis c.p.

    Il delitto di associazione mafiosa può costituire reato presupposto dei reati di riciclaggio e reimpiego di capitali, essendo idoneo a produrre proventi illeciti.

  • art. 192 c.p.p.

    La ricostruzione della provenienza illecita delle somme può fondarsi su dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, intercettazioni e ulteriori riscontri, quando la valutazione complessiva sia logica e motivata.

  • art. 379 c.p.

    Il favoreggiamento reale non è configurabile nei casi previsti, tra gli altri, dall'art. 648 c.p.; la condotta di ricezione del denaro destinato a procurare un profitto a terzi resta ricettazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La particolare tenuità della ricettazione può essere esclusa considerando il ruolo svolto dall'agente e l'entità significativa della somma oggetto della condotta.

  • art. 114 c.p.

    La minima partecipazione non è riconoscibile quando l'imputato abbia svolto un ruolo rilevante nel trasferimento del denaro.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato mediante il richiamo a elementi decisivi quali gravità del fatto, destinazione delle somme e capacità a delinquere.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è prossima ai minimi edittali, è sufficiente una motivazione sintetica fondata sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'inammissibilità comporta anche il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentita la mera richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica, completa e coerente.
  • Anche il delitto di associazione mafiosa può costituire reato presupposto del reimpiego di capitali, poiché l'associazione è astrattamente idonea a produrre proventi illeciti mediante attività economiche apparentemente lecite.
  • La prova della provenienza delittuosa del denaro può risultare dalla valutazione coordinata di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria; non è necessario che ogni singolo elemento probatorio dimostri autonomamente l'intera vicenda.
  • Nel giudizio di cassazione, la diversa interpretazione del contenuto di un'intercettazione è deducibile solo quando il giudice di merito ne abbia travisato in modo decisivo e incontestabile il significato reale.
  • In caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nelle ipotesi eccezionali di richiamo a dati probatori nuovi da parte del giudice d'appello o di macroscopico e manifesto travisamento di entrambe le decisioni di merito.
  • Il dolo eventuale nella ricettazione ricomprende la rappresentazione della possibilità che il denaro provenga da delitto e l'accettazione del rischio che tale provenienza sussista; modalità riservate dello scambio, rilevante entità della somma e assenza di plausibili giustificazioni possono dimostrarlo.
  • La ricezione di denaro di provenienza delittuosa finalizzata alla successiva consegna a terzi, con vantaggio patrimoniale per questi ultimi, integra la ricettazione e non il favoreggiamento reale, anche in ragione della clausola di esclusione contenuta nell'art. 379 c.p.
  • La condanna dell'agente per un diverso reato, anche astrattamente collegato alla provenienza del denaro, non esclude la ricettazione quando il reato presupposto contestato e accertato sia un distinto delitto al quale l'agente non abbia concorso.
  • Il ruolo rilevante svolto nel trasferimento di una somma significativa di denaro può giustificare il diniego della particolare tenuità della ricettazione e dell'attenuante della minima partecipazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato dalla difesa, essendo sufficiente il riferimento agli aspetti ritenuti decisivi, quali gravità del fatto e capacità a delinquere.
  • Quando la pena è prossima ai minimi edittali o comunque non si discosta significativamente dalla misura media, la motivazione può essere sintetica e limitarsi al richiamo alla congruità della pena, alla gravità del fatto e ai criteri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

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