Ordinanza n. 294/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 376 del 26.5.2026, di approvazione della nuova graduatoria della procedura selettiva 2026 per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio/locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta Cinque Terre, nella parte in cui l’ha collocata nella posizione n. 154 ed esclusa dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione per la stagione 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della nuova graduatoria della procedura selettiva 2026 per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nella parte relativa al collocamento della ricorrente alla posizione n. 154 e alla sua esclusione dai destinatari dell’autorizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nuova graduatoria della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni relative alla stagione 2026. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che l’impresa possiede il requisito sostanziale costituito da un sistema trasmettitore A.I.S. transponder, installato a bordo e dotato di codice M.M.S.I., dichiarato nella domanda di partecipazione e rilevante ai fini dell’attribuzione di 15 punti per i criteri di premialità ambientale e monitoraggio. La ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività durante un periodo di stagionalità favorevole, con mancati introiti e possibile definitivo sviamento della clientela.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo, in sede cautelare, che l’impresa sia in possesso del requisito sostanziale dichiarato e collegato all’attribuzione di 15 punti, il Collegio ha ravvisato un profilo di fumus boni iuris. Ha inoltre considerato grave e irreparabile il danno derivante dalla mancata possibilità di esercitare l’attività nel periodo stagionale favorevole, comprendente sia i mancati introiti sia il possibile definitivo sviamento della clientela. È stata quindi sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere l’attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l’unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione di merito. L’udienza pubblica è stata fissata al 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, in presenza di un fumus collegato al possesso del requisito sostanziale e di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il possesso del requisito sostanziale dichiarato dal partecipante e direttamente collegato all’attribuzione di un punteggio premiale può integrare un profilo di fumus boni iuris rispetto all’impugnazione della graduatoria che non ne abbia riconosciuto gli effetti.
- L’impossibilità di esercitare un’attività economica durante una favorevole stagione commerciale può configurare un danno grave e irreparabile, quando comporti non soltanto mancati introiti ma anche il possibile definitivo sviamento della clientela.
- Quando il pregiudizio cautelare riguarda soltanto la posizione di un partecipante, la sospensione degli atti di graduatoria può essere disposta in via individuale e con effetti funzionali allo svolgimento dell’attività richiesta fino alla decisione di merito.
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