Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3971/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/05/2021 del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento del 04/06/2019 del GIP che negava il gratuito patrocinio. Denuncia due gruppi di vizi: 1) vizio processuale per applicazione di regole civilistiche (art. 702-bis c.p.c.) anziché delle regole del processo penale; in particolare contesta l'onere imposto di notificare all'Agenzia delle Entrate e ritiene inammissibile la costituzione tardiva dell'Agenzia come parte costituita; 2) errata applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 circa la valutazione del reddito e delle disponibilità economiche: contesta l'utilizzo di documenti prodotti dall'Agenzia (ineducibili perché contumace nella fase precedente), contesta la rilevanza dell'essere amministratore della società, la valutazione della vendita di un immobile da parte del padre, la considerazione degli aiuti economici dei genitori non conviventi (che, secondo lui, non superano il limite di accesso), la valutazione del contratto di locazione risolto nel 2016 come rilevante per il 2017; chiede integrazione di documenti o l'audizione dei genitori e sostiene che l'autocertificazione prodotta abbia valore probatorio e non possa essere sindacata

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure. Ha ritenuto: a) spettare al giudice penale la cognizione del ricorso avverso il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il procedimento segue le regole del rito penale; b) non applicabili in sede penale le regole civilistiche sulla contumacia e sulla decadenza del convenuto nella fase rescissa: l'Agenzia delle Entrate, se non si era costituita nella fase rescissa, poteva tuttavia costituirsi nel giudizio di rinvio e produrre documenti; c) infondato il primo motivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che in cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge (mancanza o apparente motivazione) e non alla mera congruità delle valutazioni di fatto; la motivazione del Tribunale non è risultata mancante né palesemente irrazionale. Inoltre la giurisprudenza consente di computare tra le risorse rilevanti per l'accesso al patrocinio anche i contributi economici di familiari non conviventi, se sistematici e provati con i normali mezzi di prova; il Tribunale ha ritenuto comprovata, per presunzioni, la stabilità e consistenza degli aiuti dei genitori e tale valutazione non è sindacabile in cassazione. Esito: ricorso respinto, confermata la decisione di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    Il ricorso contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposto al giudice penale e il relativo procedimento è assoggettato alle regole del rito penale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76

    Stabilisce i limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio; nella nozione di reddito vanno considerate anche risorse o aiuti economici familiari se significativi e provati

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d)

    art. 79, comma 1, lett. d)

    Impone all'interessato di comunicare eventuali variazioni successive nella situazione reddituale; determina l'anno di riferimento per la verifica del reddito

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Norma del rito civile richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che le regole sulla contumacia e decadenze nelle procedure civili non sono applicabili automaticamente al procedimento penale di cui all'art. 99 DPR 115/2002

  • legge n. 794 del 1942, art. 29

    Regola la speciale procedura con cui il giudice collegiale decide in materia di opposizioni e la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Richiamato indirettamente per delimitare i motivi di ricorso in cassazione: la mera illogicità delle valutazioni di fatto non costituisce automaticamente violazione di legge; la Cassazione sindaca violazioni di legge e vizi di motivazione

  • art. 2729 cod. civ.

    Ricordato come mezzo attraverso cui possono farsi valere presunzioni semplici (per es. tenore di vita) per dimostrare contributi economici di terzi al richiedente

Massime di principio

  • I ricorsi contro il rigetto del gratuito patrocinio devono essere trattati dal giudice penale e secondo le regole del processo penale; procedure e rimedi civilistici non sono automaticamente applicabili
  • La contumacia o la mancata costituzione della controparte nella fase rescissa non impedisce alla stessa di costituirsi e produrre documenti nel giudizio di rinvio
  • La Corte di cassazione sindaca principalmente violazioni di legge e vizi di motivazione (mancanza o apparente); non è sede per rivedere freemente le valutazioni di fatto correttamente motivate dal giudice di merito
  • Per il calcolo del requisito reddituale ai fini del gratuito patrocinio si devono considerare anche gli aiuti economici dei familiari non conviventi, se significativi, sistematici e provabili con i normali mezzi di prova
  • L'autocertificazione del richiedente ha valore probatorio, ma la sua attendibilità può essere contestata ed integrata da elementi contraddittori acquisiti agli atti
  • In cassazione è onere del ricorrente allegare elementi specifici e decisivi (e dimostrarne la presenza negli atti disponibili al giudice del riesame) per contestare omissioni di esame rilevanti
  • La valutazione discrezionale del giudice di merito su elementi quali il tenore di vita e le disponibilità familiari è sindacabile in cassazione solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.