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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 22274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU (importo complessivo €311.249,02) relativo a magazzini/depositi: vizi di notifica dell'appello; carenza di motivazione; illegittima tassazione di aree che avrebbero prodotto rifiuti speciali (e dunque esenti o soggette a diversa imposizione); mancata considerazione dello smaltimento in proprio e della carenza/insufficienza del servizio comunale; applicazione retroattiva della L. 311/2004 (art.1, c.340); contestazioni documentali e procedurali varie (acquisizione documenti, invito a contraddittorio, utilizzo di rilevazione 2005 per anni precedenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Telcom Spa. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di censura, confermando che: la prima notifica dell'appello era al più nulla e sanabile con rinnovazione; la Commissione regionale ha adeguatamente motivato la decisione; le superfici contestate (magazzini/depositi) sono valide ai fini TARSU e non risultano esenti in assenza di prova che costituiscano parte integrante dell'opificio produttivo; non è provata la carenza del servizio comunale tale da giustificare riduzioni; l'applicazione della L.311/2004 non ha prodotto un pregiudizio dimostrato dalla ricorrente; i rilievi documentali prodotti in appello erano valutabili; non sussiste giudicato interno sul punto indicato dalla ricorrente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ad ulteriori oneri processuali (contributo unificato).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 17

    Regola la notificazione degli atti processuali; la Corte ha distinto tra inesistenza e nullità della notifica, ritenendo la notifica contestata al più nulla e sanabile con rinnovazione, non inesistente.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Imposta l'obbligo di motivazione delle decisioni delle Commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse sufficiente e non integrasse nullità, poiché le ragioni del deciso erano esposte e coerenti.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Attiene all'acquisizione di documenti in udienza; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della documentazione acquisita e prodotta, anche se utilizzata in appello.

  • D.Lgs. 31 maggio 1997 (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22), art. 5

    Normativa sui rifiuti e criteri di assimilazione; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo ai criteri quantitativi dell'allegato comunale, confermando che la qualificazione dei rifiuti nei magazzini è questione di fatto e non ha portato all'esenzione richiesta.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Disciplina l'ambito soggettivo/oggettivo della tassa sui rifiuti; la Corte ha affermato che l'esenzione o riduzione si limita all'opificio vero e proprio e non si estende ai magazzini/depositi salvo prova specifica che in essi si creino rifiuti speciali inerenti al ciclo produttivo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, comma 4

    Prevede riduzioni della tariffa in caso di carenza/insufficienza del servizio; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato efficacemente la carenza del servizio comunale e che la Commissione regionale ha valutato fattualmente la questione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71

    Norme procedurali in materia di accertamento Tarsu; la Corte ha ritenuto non decisiva l'allegazione che il rilevamento 2005 sia stato usato anche per anni precedenti, in assenza di prova di mutamento degli stati di fatto.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 340

    "a decorrere dal 1 gennaio 2005 la superficie di riferimento ai fini dell'imposta... non può essere inferiore all'80% della superficie catastale"

    Norma posteriore che fissa un metodo forfettario; la Corte ha osservato che la norma è applicabile dal 2005 e che, nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio derivante dall'applicazione (anzi il Comune sostiene che fu applicata in senso favorevole).

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Codice di procedura civile: art. 360 c.p.c., artt. 291 e 350 c.p.c., art. 384 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 58 D.Lgs. 546/1992

    Richiami procedurali usati dalla Corte: (i) art.360 c.p.c. indicava i motivi di cassazione invocati; (ii) le norme sulla rinnovazione della notifica (artt.291 e 350 c.p.c.) e sulla decisione d'ufficio (art.384 c.p.c.) sono state applicate per valutare sanabilità e decidibilità; (iii) art.58 (D.Lgs.546/92) consente produzione documentale in appello.

  • D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

    Richiamato come norma non applicabile ai magazzini di materie prime e prodotti finiti nel caso di specie; la Corte ha confermato l'inapplicabilità per le superfici contestate.

Massime di principio

  • Difetti di notifica di un atto d'appello sono spesso qualificabili come nullità sanabile mediante rinnovazione; l'ipotesi di inesistenza è eccezionale e richiede la totale mancanza dell'atto.
  • La qualificazione dei locali (opificio vs magazzino/deposito) è accertamento di fatto riservato al giudice di merito: i magazzini sono di regola tassabili perché i residui in essi prodotti non sono considerati residui del ciclo di lavorazione, salvo prova specifica e puntuale del contrario.
  • L'onere probatorio spetta al contribuente che invoca esenzioni o riduzioni (es. per rifiuti speciali o per carenza del servizio); mere asserzioni generiche o perizie non chiaramente riassunte nel ricorso non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Il mancato esercizio da parte del Comune della facoltà di inviare un invito a contraddittorio (art.73 d.lgs. 507/1993) non determina automaticamente la nullità dell'accertamento; l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non è imposto dal vigente ordinamento se non in ipotesi specificamente previste.
  • Documenti prodotti in appello possono essere valutati dal giudice di secondo grado ai sensi delle norme processuali tributarie; l'irregolarità di produzione in primo grado non preclude la loro utilizzazione in appello.
  • L'applicazione di norme sopravvenute (es. L.311/2004) per determinare superfici forfetizzate va valutata rispetto al periodo di efficacia della norma e al concreto pregiudizio subito dal contribuente.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni che investono la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito sono inammissibili se non viene allegata una violazione di diritto rilevante e autosufficiente.

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