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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01847/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20 maggio 2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo riguardava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il secondo contestava il giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha qualificato entrambe le censure come mere doglianze in fatto, generiche e sostanzialmente riproduttive di contestazioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, in presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado. La sentenza impugnata aveva inoltre valorizzato la non decisività della prova documentale prodotta in appello e la sua, anzi, capacità di rafforzare il giudizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non introducevano questioni di legittimità ma si risolvevano in contestazioni di fatto, generiche e reiterative di censure già confutate con argomentazioni corrette sia dalla sentenza di primo grado sia da quella di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che egli avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente dalla natura dei motivi di ricorso, che non possono risolversi in doglianze di merito o in contestazioni generiche di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni di fatto già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito.
  • Quando vi è doppia conforme di condanna, il ricorso che non individui vizi di legittimità specifici ma contesti solo la ricostruzione del fatto è inammissibile.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere dedotta utilmente in cassazione con mere doglianze fattuali prive di specifica decisività.
  • La prova documentale prodotta in appello, se ritenuta non decisiva e anzi rafforzativa del quadro accusatorio, non consente di sovvertire il giudizio di responsabilità già confermato in doppio grado.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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