Cassazione Civile, Ordinanza n. 37418/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso proposta ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, per ottenere il 90% di quanto versato a titolo di IRPEG e ILOR negli anni 1991 e 1992 da un soggetto residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del dicembre 1990. L’Amministrazione aveva opposto silenzio-rigetto, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso richiamando la L. n. 190/2014, art. 1, comma 665. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione di legge sostenendo che il contribuente, in quanto lavoratore dipendente e quindi sostituito d’imposta, non sarebbe stato legittimato a chiedere il rimborso, che andrebbe riconosciuto solo al sostituto d’imposta; inoltre invocava la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, sostenendo che i benefici fiscali in questione costituirebbero aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e che, pertanto, i rimborsi dovrebbero essere negati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto che la censura si fondasse su un presupposto di fatto non contestato nell’atto impositivo e comunque non autosufficiente, perché non erano stati riprodotti gli atti da cui desumere che la richiesta riguardasse ritenute d’acconto per redditi da lavoro dipendente. In ogni caso, la Corte ha ribadito che, per il rimborso previsto dall’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, la legittimazione spetta al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e che i lavoratori dipendenti rientrano tra i beneficiari del rimborso, mentre restano esclusi solo i soggetti che svolgono attività d’impresa e, in base alla ricostruzione richiamata, i lavoratori autonomi/imprenditori. Ha inoltre escluso la pertinenza della decisione della Commissione UE, riferita ad aiuti di Stato concessi alle imprese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
90% degli importi versati a titolo di Irpeg e Ilor
Disposizione speciale di condono/rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale e non al mero sostituto d’imposta.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Norma richiamata come regolatrice espressa del diritto al rimborso e letta in senso confermativo/interpretativo della platea dei beneficiari, comprensiva dei titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati e con esclusione dei soggetti che svolgono attività d’impresa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di legittimità formale della censura per violazione o falsa applicazione di legge.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
In materia di rimborso delle imposte sui redditi, legittimati a chiedere il rimborso e ad impugnare il diniego sono sia il sostituto d’imposta sia il sostituito.
L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b)
Norma di modifica della L. n. 190/2014 che specifica espressamente l’inclusione dei titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati tra i soggetti aventi diritto al rimborso.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
Richiamato solo come parametro evocato nella decisione della Commissione UE sui presunti aiuti di Stato; ritenuto non applicabile alla fattispecie dei rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando si fonda su un presupposto di fatto non devoluto o non contestato nel merito e, comunque, non risulta rispettato l’onere di autosufficienza mediante riproduzione degli atti rilevanti.
- Per i rimborsi fiscali derivanti da una disciplina speciale di favore per eventi calamitosi, la legittimazione sostanziale spetta al soggetto inciso dall’imposta e non necessariamente al mero soggetto che ha materialmente effettuato il versamento.
- La disciplina speciale di rimborso deve essere interpretata alla luce della sua ratio indennitaria: il beneficio spetta ai contribuenti colpiti dall’evento calamitoso, con esclusione dei soggetti espressamente non ammessi dalla norma, senza che la circostanza del versamento tramite sostituto d’imposta faccia venir meno il diritto del sostituito.
- Le decisioni della Commissione UE sugli aiuti di Stato non sono automaticamente estensibili a fattispecie diverse, soprattutto quando il regime nazionale di rimborso riguarda soggetti non imprenditori e ha finalità indennitaria e non selettivamente agevolativa per le imprese.
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