Cassazione Civile, Ordinanza n. 03072/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di rettifica catastale relativo a un impianto eolico classificato in categoria D/1. L’Ufficio, a seguito di DOCFA, aveva rideterminato la rendita includendo, oltre al valore del lotto e della fondazione, anche il valore della torre in acciaio, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo che fosse errata solo la parte della rendita riferita alla torre. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che non fossero state indicate adeguatamente le ragioni della decisione e gli elementi di prova; (2) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente addossato alla contribuente l’onere di provare l’erroneità del valore fondiario accertato, mentre sarebbe spettato all’Ufficio dimostrare la correttezza della rendita rettificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente: la Corte tributaria regionale aveva chiarito la propria ratio decidendi, evidenziando che la controversia era favorevole al contribuente solo quanto all’esenzione della torre e che il resto dell’atto non era stato oggetto di valide censure. Ha ritenuto infondato e comunque inammissibile il secondo motivo: la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva semplicemente rilevato che la contribuente aveva chiesto la modifica dell’atto solo con riguardo alla torre, lasciando ferme le altre componenti della rendita; inoltre l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non era applicabile ratione temporis, essendo il giudizio introdotto prima del 16 settembre 2022. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente; nel caso concreto il vizio è stato escluso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la censura è stata ritenuta non fondata perché non coglieva la ratio decidendi.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
È stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché introdotta dalla L. n. 130/2022 e applicabile solo ai giudizi tributari instaurati successivamente al 16 settembre 2022.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
È richiamato come norma che ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla rendita i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per individuare la data di entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 546/1992.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo tale da impedire il controllo logico-giuridico della decisione; se la ratio decidendi è comprensibile e controllabile, il motivo è infondato.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile o comunque infondato quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una questione diversa da quella effettivamente decisa.
- Nel giudizio tributario, la disciplina dell’onere della prova di cui all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non si applica ai giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore della L. n. 130/2022.
- Ai fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali, le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo devono essere escluse dalla stima, secondo il criterio introdotto dall’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015.
- Se il contribuente impugna l’atto di rettifica catastale solo per una specifica componente della rendita, le ulteriori componenti non contestate restano ferme e possono essere considerate valide ai fini della determinazione della rendita.
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