Sentenza del 28/03/2018 n. 7643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini IRPEF 2005, della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile situato in Francia e aveva negato il credito d’imposta per le imposte pagate in Francia. In Cassazione hanno denunciato, in primo luogo, l’omessa pronuncia della CTR sui motivi del loro appello, riguardanti l’insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento, l’imputabilità della plusvalenza alle socie, la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e il riconoscimento delle imposte francesi come credito o costo deducibile. Hanno inoltre dedotto l’omessa motivazione della sentenza e la violazione delle norme sul credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e sulla correzione delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva completamente omesso di esaminare l’appello principale delle contribuenti: nella sentenza erano stati considerati soltanto l’appello incidentale dell’Agenzia e le difese delle contribuenti contro di esso, senza alcuna decisione sui motivi da loro proposti. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinché esamini tutti i motivi dell’appello delle contribuenti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla tassabilità della plusvalenza o sul credito d’imposta francese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La norma impone al giudice di esaminare e decidere tutte le domande, eccezioni e censure ritualmente sottoposte alla sua cognizione. L’omesso esame di un intero appello costituisce omessa pronuncia e comporta la nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 62
Le disposizioni disciplinano il contenuto della sentenza tributaria e il ricorso per cassazione contro le decisioni delle commissioni tributarie. La sentenza deve contenere una decisione effettiva sulle questioni devolute al giudice.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza derivante dalla violazione delle norme processuali, tra cui l’omessa pronuncia prevista dall’art. 112 c.p.c.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga la motivazione. La sua violazione può essere dedotta quando manchi del tutto l’esame delle questioni decisive sottoposte al giudice.
Art. 165, comma 8, T.U.I.R.
La disposizione riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La CTR aveva ritenuto che l’omessa dichiarazione del reddito impedisse il riconoscimento del credito, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Le norme disciplinano la possibilità e i termini per correggere o integrare le dichiarazioni fiscali. Anche questa questione non è stata decisa definitivamente, perché il rinvio è stato disposto già per l’omessa pronuncia della CTR.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello è viziata per omessa pronuncia quando non esamina uno o più motivi specificamente proposti e non contiene su di essi alcuna decisione, neppure implicita.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado o a esaminare soltanto le difese relative all’appello incidentale: deve pronunciarsi autonomamente su tutti i motivi dell’appello principale.
- La mancata statuizione nel dispositivo su una domanda o su un capo autonomo non può essere normalmente ricavata da considerazioni presenti soltanto nella motivazione; se manca anche una motivazione implicita, sussiste omessa pronuncia.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale di omessa pronuncia, può cassare con rinvio senza decidere le questioni sostanziali, che dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.
- L’accoglimento del ricorso per un vizio processuale non implica necessariamente che il contribuente abbia già vinto nel merito: in questo caso le questioni sulla tassazione della plusvalenza e sul credito d’imposta devono essere nuovamente valutate dalla CTR.
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