Regolamento (UE) 2024/1280
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1280 della Commissione, del 30 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive dodemorf, esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile, acido oleico e Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppo IMI 206040
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive fitosanitarie già iscritte nell’elenco UE, anticipando la scadenza dell’approvazione per alcune di esse. La misura si giustifica con il venir meno delle domande di rinnovo o con la rinuncia del richiedente, e mira a consentire agli Stati membri di avviare per tempo la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati. L’atto modifica quindi il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 limitatamente alle righe relative a Trichoderma atroviride ceppo IMI 206040, al gruppo degli acidi grassi da C7 a C20 e al dodemorf.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza dell’approvazione di dodemorf, degli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, dell’acido laurico, dell’ottanoato di metile, del decanoato di metile, dell’acido oleico e di Trichoderma atroviride ceppo IMI 206040.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive fitosanitarie elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, quindi ai prodotti fitosanitari che le contengono e, indirettamente, alle autorizzazioni nazionali dei relativi prodotti negli Stati membri. Riguarda in particolare le approvazioni in essere nell’Unione europea e la loro durata; non introduce nuove sostanze né amplia il perimetro materiale del regolamento n. 1107/2009, ma interviene sui termini di approvazione e, conseguentemente, sulle condizioni per il mantenimento o la revoca delle autorizzazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1280 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’intervento è motivato dalla mancata presentazione, o dalla rinuncia, delle domande di rinnovo per alcune sostanze, circostanza che rende non più giustificabile il mantenimento di proroghe precedenti.
Contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base al quale le sostanze attive già incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate ai sensi del sistema vigente e inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento si inserisce nella gestione ordinaria dei periodi di approvazione e rinnovo delle sostanze attive, coordinata anche con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 sulla procedura di rinnovo.
Ragioni della modifica
Per il dodemorf, il regolamento (UE) 2023/1446 aveva già prorogato l’approvazione fino al 30 novembre 2026; tuttavia, il richiedente ha confermato il 18 dicembre 2023 di non sostenere più la domanda di rinnovo. Per gli acidi grassi da C7 a C20, il regolamento (UE) 2023/1446 aveva prorogato l’approvazione fino al 15 dicembre 2024, ma nel gruppo non sono state presentate domande di rinnovo per l’acido laurico, l’ottanoato di metile, il decanoato di metile e l’acido oleico, né il fascicolo supplementare richiesto per gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Analogamente, per Trichoderma atroviride ceppo IMI 206040 non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
Il regolamento sostituisce la riga 204 relativa a Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum), distinguendo il ceppo T11 dal ceppo IMI 206040. Per il ceppo T11 resta la scadenza del 15 aprile 2025 e sono confermate le disposizioni specifiche: autorizzazione solo per usi come fungicida e obbligo di tener conto delle conclusioni dei rapporti di riesame richiamati, con eventuali misure di attenuazione del rischio.
Per il ceppo IMI 206040, la scadenza dell’approvazione viene fissata al 31 agosto 2024. La disposizione non introduce nuovi usi o nuove condizioni, ma anticipa il termine di approvazione in coerenza con l’assenza di rinnovo.
La riga 230 sugli "acidi grassi da C7 a C20" è anch’essa sostituita. La formulazione aggiornata include, tra le sostanze correlate, l’acido laurico, l’acido oleico, gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, l’ottanoato di metile e il decanoato di metile. Rimangono fermi i requisiti già previsti: sono autorizzabili solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore, con rinvio alle conclusioni del rapporto di riesame SANCO/2610/2008 e alle eventuali misure di mitigazione del rischio. Anche per questo gruppo la nuova scadenza è il 31 agosto 2024.
Infine, alla riga 264 relativa al dodemorf, la data di scadenza viene sostituita con il 31 agosto 2024.
Effetti pratici per gli operatori
L’effetto principale è l’accorciamento dei periodi di approvazione, che apre la strada alla disapprovazione/cessazione dell’approvazione a breve termine e consente agli Stati membri di procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate. Per gli operatori del settore agrochimico e per i consulenti che assistono imprese e distributori, ciò implica la necessità di verificare tempestivamente la presenza delle sostanze elencate nei prodotti commercializzati e di pianificare le conseguenti attività di adeguamento regolatorio.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 30 aprile 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 maggio 2024. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La modifica incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive approvate a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e aggiorna i periodi di approvazione di alcune sostanze per riallinearli allo stato delle procedure di rinnovo.
Dodemorf
Per il dodemorf viene eliminata la proroga precedente e la scadenza dell’approvazione è fissata al 31 agosto 2024, in luogo della data più lontana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446. La modifica discende dalla conferma, da parte del richiedente, del 18 dicembre 2023, di non sostenere più la domanda di rinnovo.
Acidi grassi da C7 a C20 e sostanze collegate
La riga 230 dell’allegato è sostituita per il gruppo "acidi grassi da C7 a C20", comprendente tra l’altro gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, l’acido laurico, l’ottanoato di metile, il decanoato di metile e l’acido oleico. Per il gruppo, la scadenza dell’approvazione è fissata al 31 agosto 2024. Restano invariati i limiti d’uso specifici: solo usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore, nonché il richiamo alle conclusioni del rapporto di riesame SANCO/2610/2008 e all’eventuale adozione di misure di attenuazione del rischio.
Trichoderma atroviride ceppo IMI 206040
La riga relativa al ceppo IMI 206040 di Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) è modificata fissando la scadenza dell’approvazione al 31 agosto 2024. L’atto richiama il fatto che non è stata presentata domanda di rinnovo per questo ceppo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Effetti pratici sulle autorizzazioni nazionali
La Commissione motiva la scelta della nuova data di scadenza con l’esigenza di non mantenere proroghe non più giustificate e di concedere agli Stati membri un periodo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1221
- Regolamento · 30 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1223
- Regolamento · 29 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1206
- Regolamento · 29 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1207
- Regolamento · 29 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1217
- Regolamento · 29 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1263
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →