Regolamento (UE) 2024/1223
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1223 della Commissione, del 30 aprile 2024, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda di Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie della Turchia. La Commissione verifica che la società soddisfi le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/265: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti rilevanti con esportatori interessati e assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione verso l’Unione. Di conseguenza, la società viene aggiunta all’elenco delle imprese turche che hanno collaborato non incluse nel campione, con il codice addizionale TARIC 89AG, e assoggettata al dazio del 9,2 %.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per una società turca produttrice di piastrelle di ceramica e aggiornamento dell’elenco TARIC del regolamento antidumping applicabile.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie della Turchia soggette al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. Riguarda specificamente Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi, che viene considerata nuovo produttore esportatore ai fini dell’aliquota individuale applicabile alle società turche che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione. Non introduce nuove misure per l’India e non modifica in generale il regime antidumping oltre l’inserimento della società nell’allegato II del regolamento iniziale.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per piastrelle di ceramica turche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1223 interviene nel quadro dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia, istituiti con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. La Commissione, dopo aver esaminato la domanda presentata da Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi, conclude che la società soddisfa i requisiti per essere qualificata come nuovo produttore esportatore e beneficiare dell’aliquota prevista per gli operatori turchi collaboranti non campionati.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi, in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. Quest’ultimo consente la modifica dell’elenco delle imprese soggette al dazio individuale o medio ponderato qualora un nuovo produttore esportatore dimostri di non aver esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a esportatori rilevanti e di aver iniziato o programmato esportazioni significative verso l’Unione.
Verifica delle condizioni per il nuovo produttore esportatore
La Commissione ha avviato la verifica tramite questionario e richieste integrative di informazioni, esaminando la documentazione prodotta dalla società, banche dati commerciali online, informazioni pubblicamente disponibili e le osservazioni dell’industria dell’Unione. Sulla prima condizione, viene accertato che la società non disponeva di impianti produttivi operativi nel periodo dell’inchiesta iniziale e che la produzione sperimentale è iniziata solo nella seconda metà del 2023; pertanto non poteva aver esportato il prodotto nel periodo rilevante.
Assenza di collegamenti rilevanti
Quanto alla seconda condizione, la Commissione non rileva legami ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 tra il richiedente e soggetti che abbiano esportato il prodotto nell’inchiesta iniziale. Vengono esaminati i riferimenti storici alla famiglia Elmaağaçli e a Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ma si conclude che non sussiste alcun legame attuale idoneo a escludere lo status richiesto; in particolare, eventuali partecipazioni pregresse risultano non determinanti e sostanzialmente irrilevanti nel periodo dell’inchiesta.
Obblighi contrattuali di esportazione
Per la terza condizione, la Commissione ritiene sufficiente che la società abbia assunto con diversi acquirenti dell’Unione obblighi contrattuali irrevocabili di fornitura di un quantitativo significativo di piastrelle di ceramica. Le obiezioni dell’industria dell’Unione, fondate sull’esistenza di ordini di prova, vengono respinte perché non incidono sulla natura irrevocabile degli impegni contrattuali, anche in considerazione delle sanzioni previste in caso di violazione arbitraria degli accordi.
Effetti operativi della decisione
La società viene inserita nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/265 con il codice addizionale TARIC 89AG. Ciò comporta l’applicazione del dazio antidumping del 9,2 % già previsto per le società turche collaboranti non campionate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Accoglimento dello status di nuovo produttore esportatore
La Commissione riconosce ad Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori perché la società soddisfa le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265.
Verifica delle tre condizioni sostanziali
È accertato che la società non esportava piastrelle di ceramica nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2020 - 30 giugno 2021), non risulta collegata a un produttore/esportatore che abbia esportato il prodotto in tale periodo e ha assunto obblighi contrattuali irrevocabili di esportazione verso acquirenti nell’Unione.
Aliquota antidumping applicabile
Alla società viene applicata l’aliquota del dazio antidumping del 9,2 %, corrispondente a quella prevista per i produttori esportatori turchi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale.
Modifica del regolamento iniziale e codice TARIC
Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi è aggiunta all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, con codice addizionale TARIC 89AG.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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