Regolamento (UE) 2024/1221
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1221 della Commissione, del 30 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per riflettere il cambio di denominazione di una società indiana soggetta a dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica. La Commissione ha verificato che la trasformazione societaria non ha inciso sulla sostanza del regime antidumping né ha creato nuovi legami con gruppi non esaminati. L’effetto del riconoscimento decorre dal 15 febbraio 2024 e prevede, ove necessario, il rimborso o lo sgravio dei dazi versati in eccesso.
Modifica puntuale del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per aggiornare il nome di una società indiana soggetta a dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia già soggette ai dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. La modifica riguarda specificamente la società indiana inizialmente indicata come Crystal Ceramic Industries Private Limited, cui era attribuito il codice addizionale TARIC C920, divenuta Crystal Ceramic Industries Limited. Il regolamento incide sulla classificazione doganale e sull’aliquota antidumping applicabile a tale operatore, con effetto dal 15 febbraio 2024; le importazioni effettuate fino al 14 febbraio 2024 sotto il vecchio nome restano soggette al regime delle "altre società" previsto dal regolamento 2023/265.
Modifica del regime antidumping per piastrelle di ceramica: cambio di nome della società Crystal Ceramic Industries
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1221 interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. La Commissione, agendo ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, ha preso atto della modifica della denominazione sociale di un operatore indiano già incluso nel sistema dei dazi antidumping.
Contesto e verifiche della Commissione
Crystal Ceramic Industries Private Limited, soggetta all’aliquota antidumping del 7,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, ha comunicato il 18 gennaio 2024 di aver cambiato nome in Crystal Ceramic Industries Limited. La società ha chiesto che tale mutamento non pregiudicasse il diritto a beneficiare dell’aliquota già riconosciuta sotto la precedente denominazione.
La Commissione ha esaminato la documentazione e ha concluso che:
- la modifica del nome era stata regolarmente registrata presso le autorità competenti;
- non vi erano elementi per ritenere che la trasformazione avesse determinato nuovi rapporti con gruppi societari non oggetto dell’inchiesta antidumping;
- il cambio di denominazione non incide sulle risultanze del regolamento (UE) 2023/265, inclusa l’aliquota applicabile alla società interessata.
Effetto temporale della modifica
Il fascicolo ha confermato che la trasformazione societaria era efficace dall’11 gennaio 2022, data dell’atto di registrazione rilasciato dal ministero competente. Tuttavia, la società ha chiesto che la modifica fosse recepita nel regolamento soltanto a decorrere dal 15 febbraio 2024; la Commissione ha accolto tale impostazione. Di conseguenza, le importazioni anteriori al 15 febbraio 2024 effettuate sotto la denominazione "Crystal Ceramic Industries Private Limited" restano assoggettate al dazio previsto per le "tutte le altre società".
Modifica dell’allegato e codice TARIC
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2023/265 sostituendo il vecchio nome con "Crystal Ceramic Industries Limited" nell’elenco relativo all’India, nel quale compare il codice addizionale TARIC C920. Dal 15 febbraio 2024 tale codice si applica quindi anche alla società con la nuova denominazione.
Rimborso e sgravio dei dazi
Il regolamento prevede inoltre che, conformemente alla normativa doganale applicabile, siano rimborsati o sgravati gli eventuali dazi definitivi pagati in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dal regolamento (UE) 2023/265 per Crystal Ceramic Industries Private Limited, qualora le importazioni riguardino prodotti fabbricati da Crystal Ceramic Industries Limited.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento 2023/265
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è modificato sostituendo la denominazione "Crystal Ceramic Industries Private Limited" con "Crystal Ceramic Industries Limited" nella lista delle società indiane cui è associato il codice addizionale TARIC C920.
Effetto del codice addizionale TARIC C920
Dal 15 febbraio 2024 il codice addizionale TARIC C920, già attribuito anche a Crystal Ceramic Industries Private Limited, si applica anche a Crystal Ceramic Industries Limited. La modifica è quindi riconosciuta con effetto dal 15 febbraio 2024, nonostante la trasformazione societaria risulti registrata dall’11 gennaio 2022.
Trattamento delle importazioni anteriori al 15 febbraio 2024
Le importazioni effettuate con il nome "Crystal Ceramic Industries Private Limited" fino al 14 febbraio 2024 restano soggette al dazio per "tutte le altre società" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265.
Rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso
È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/265 per le importazioni di prodotti fabbricati da Crystal Ceramic Industries Limited.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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