Sentenza del 19/06/2018 n. 2801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Locazione di immobili strumentali - Imponibilità Iva - Imposta di registro - Misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro dei canoni derivanti dalla locazione di immobili strumentali già soggetti a IVA. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'applicazione cumulativa dell'IVA e dell'imposta di registro proporzionale fosse incompatibile con la normativa europea in materia di IVA.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che i canoni relativi alla locazione di immobili strumentali sono soggetti all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, anche quando la locazione è imponibile IVA. La disciplina nazionale introdotta dal 2006 non contrasta con il diritto dell'Unione europea, poiché l'imposta di registro riguarda una categoria limitata di operazioni e non si applica in modo generalizzato a tutte le operazioni economiche effettuate nello Stato membro, diversamente dall'IVA.
Norme richiamate
Disciplina nazionale dell'imposta di registro sulle locazioni di immobili strumentali, introdotta dal 2006
Le locazioni di immobili strumentali sono soggette a imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, anche se i relativi canoni sono già assoggettati a IVA.
Normativa dell'Unione europea in materia di IVA
L'applicazione dell'imposta di registro non viola la disciplina europea sull'IVA quando riguarda una categoria ristretta di operazioni e non assume carattere generale rispetto a tutte le attività economiche.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 12 ottobre 2017, causa C-549/16
La coesistenza di IVA e imposta di registro può essere compatibile con il diritto europeo se l'imposta diversa dall'IVA non colpisce indistintamente tutte le operazioni economiche, ma una categoria specifica e delimitata.
Massime di principio
- Per le locazioni di immobili strumentali imponibili IVA, l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale dell'1% resta dovuto, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La soggezione a IVA non esclude automaticamente l'applicazione di un'ulteriore imposta indiretta, se quest'ultima ha presupposto, struttura e ambito applicativo distinti.
- La doppia imposizione apparente non è di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione europea: occorre verificare se l'imposta aggiuntiva sia generale oppure limitata a una categoria circoscritta di operazioni.
- Nelle controversie analoghe è importante distinguere tra imposte che colpiscono il consumo in modo generalizzato, come l'IVA, e imposte d'atto o proporzionali applicate a specifiche operazioni immobiliari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 649 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 650 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 652 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 19 giu 2018Sentenza del 19/06/2018 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →