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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 2801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Locazione di immobili strumentali - Imponibilità Iva - Imposta di registro - Misura proporzionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro dei canoni derivanti dalla locazione di immobili strumentali già soggetti a IVA. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'applicazione cumulativa dell'IVA e dell'imposta di registro proporzionale fosse incompatibile con la normativa europea in materia di IVA.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che i canoni relativi alla locazione di immobili strumentali sono soggetti all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, anche quando la locazione è imponibile IVA. La disciplina nazionale introdotta dal 2006 non contrasta con il diritto dell'Unione europea, poiché l'imposta di registro riguarda una categoria limitata di operazioni e non si applica in modo generalizzato a tutte le operazioni economiche effettuate nello Stato membro, diversamente dall'IVA.

Norme richiamate

  • Disciplina nazionale dell'imposta di registro sulle locazioni di immobili strumentali, introdotta dal 2006

    Le locazioni di immobili strumentali sono soggette a imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, anche se i relativi canoni sono già assoggettati a IVA.

  • Normativa dell'Unione europea in materia di IVA

    L'applicazione dell'imposta di registro non viola la disciplina europea sull'IVA quando riguarda una categoria ristretta di operazioni e non assume carattere generale rispetto a tutte le attività economiche.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, 12 ottobre 2017, causa C-549/16

    La coesistenza di IVA e imposta di registro può essere compatibile con il diritto europeo se l'imposta diversa dall'IVA non colpisce indistintamente tutte le operazioni economiche, ma una categoria specifica e delimitata.

Massime di principio

  • Per le locazioni di immobili strumentali imponibili IVA, l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale dell'1% resta dovuto, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • La soggezione a IVA non esclude automaticamente l'applicazione di un'ulteriore imposta indiretta, se quest'ultima ha presupposto, struttura e ambito applicativo distinti.
  • La doppia imposizione apparente non è di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione europea: occorre verificare se l'imposta aggiuntiva sia generale oppure limitata a una categoria circoscritta di operazioni.
  • Nelle controversie analoghe è importante distinguere tra imposte che colpiscono il consumo in modo generalizzato, come l'IVA, e imposte d'atto o proporzionali applicate a specifiche operazioni immobiliari.

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