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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6733/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore di Firenze che aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi personalmente presso il commissariato/questura di La Spezia in occasione delle partite dello Spezia Calcio. Il ricorrente censura la motivazione in relazione alla presunta mancanza di necessità e urgenza dell'obbligo di presentazione (art. 6, comma 2, L. 401/1989), sostenendo che la sua condotta fosse festosa e non violenta e quindi priva di pericolosità concreta; contesta inoltre che il giudice abbia valutato la pericolosità in astratto e non abbia considerato che egli aveva desistito immediatamente dall'invadere il campo senza porre resistenza agli agenti. Infine deduce omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente prodotta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le doglianze infondate e non ammissibili in sede di legittimità, rilevando che le censure attengono valutazioni di merito e della prova riservate al giudice di merito. Il giudice a quo aveva correttamente qualificato la condotta come invasione del terreno di gioco ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, reato di pericolo astratto che non richiede una pericolosità concreta o un atteggiamento violento. È stato dato rilievo al fatto che l'invasione è stata compiuta in concorso con altre persone ed ha provocato un comportamento emulativo di altri tifosi. Quanto alla personalità del prevenuto, il giudice ha considerato precedenti provvedimenti amministrativi e pregresse denunce/condanne (resistenza a P.U., violenza, minacce, porto d'armi/oggetti atti ad offendere) ritenendoli idonei a giustificare l'aggravamento della misura con l'obbligo di presentazione. La memoria difensiva è stata esaminata; il giudice ne ha tenuto conto e, pur non accogliendo le richieste del ricorrente, ha ridotto la durata della prescrizione a 5 anni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge 14 novembre 1989, n. 401, art. 6

    L'art. 6 punisce l'invasione del terreno di gioco come fattispecie di pericolo astratto; la sua applicazione non richiede una pericolosità concreta o un atteggiamento violento del soggetto, per cui anche condotte 'festose' che integrano l'invasione possono giustificare misure restrittive.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze economiche a carico della parte che propone ricorso inammissibile, con obbligo di sopportare le spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale principio in tema di applicazione delle sanzioni processuali e valutazione della responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità rileva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'invasione del terreno di gioco disciplinata dall'art. 6 L. 401/1989 è una fattispecie di pericolo astratto: il carattere 'non violento' o 'festoso' della condotta non esclude l'applicabilità della norma.
  • Il giudizio sulla necessità di misure aggiuntive (es. obbligo di presentazione presso la polizia) può essere motivato anche dalla condotta collettiva e dall'effetto emulativo che la condotta del singolo produce sugli altri spettatori.
  • Pregresse misure amministrative e precedenti penali o denunce pertinenti alla sicurezza pubblica costituiscono elementi rilevanti per valutare la pericolosità della persona e giustificare misure più gravose rispetto al solo divieto di accesso.
  • La Corte di cassazione su questioni di legittimità non reinterpreta i fatti: sindaca la motivazione e la correttezza del procedimento logico-giuridico ma non riconsidera le valutazioni di merito consolidate, salvo vizi logici o motivazionali.
  • La memoria difensiva deve essere valutata dal giudice di merito; la semplice dichiarazione di non averla considerata è censurabile, ma se risulta che il giudice l'ha esaminata e motivatamente respinta, la cassazione non interviene.

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