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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27684/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 luglio 2025. Dal testo emerge che l'unico tema di censura riguardava la pretesa legittimità di un allontanamento del 7 febbraio 2022, già esaminato e disatteso dalla Corte territoriale. Il ricorrente ha riproposto profili di doglianza già formulati nei gradi di merito, senza introdurre argomentazioni specifiche nuove, e la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto era generico e ripetitivo di censure già vagliate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non non scusabile, segue la sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente ha proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un motivo meramente generico, privo di autonoma confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità non sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente, la declaratoria comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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