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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di rettifica e revisione relativo a importazioni del 2005 di lampadine a risparmio energetico, sostenendo che la merce fosse di origine malese e non cinese, che l'Agenzia non avesse contestato tempestivamente i fatti, che l'atto fosse insufficientemente motivato e che lo spedizioniere non fosse responsabile dei maggiori dazi. Deduceva inoltre la violazione delle norme sulla contabilizzazione a posteriori dei dazi e invocava la propria buona fede, confidando nei certificati di origine FORM A rilasciati dalle autorità malesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale. È stata confermata la responsabilità solidale della ricorrente per i maggiori dazi, poiché aveva operato in nome proprio e per conto dell'importatore nell'ambito della rappresentanza indiretta e della procedura doganale domiciliata. Le indagini OLAF e della Guardia di Finanza dimostravano l'origine cinese della merce e l'uso di certificazioni FORM A false. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il processo verbale di constatazione notificato. Non è stata riconosciuta la tutela dell'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, poiché non erano provati né un errore attivo dell'autorità doganale né la diligenza qualificata e la buona fede dell'operatore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 5

    La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, mentre è indiretta quando agisce in nome proprio ma per conto di terzi.

    Lo spedizioniere che opera in rappresentanza indiretta assume la qualità di dichiarante e diviene direttamente obbligato nei confronti dell'autorità doganale.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 76

    Il beneficiario della procedura di domiciliazione è identificato nel dichiarante.

    Chi utilizza una procedura doganale semplificata in nome proprio risponde delle obbligazioni tributarie derivanti dalla dichiarazione.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201

    Il debitore dell'obbligazione doganale all'importazione è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.

    Importatore e rappresentante indiretto sono responsabili solidalmente dei dazi dovuti; la responsabilità dello spedizioniere deriva dalla sua posizione giuridica di dichiarante, non necessariamente dalla prova della sua consapevolezza dell'irregolarità.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lett. b)

    La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare di avere agito con diligenza per assicurarsi che fossero rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

    Il mancato recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità, non riconoscibile da un operatore diligente, la buona fede del debitore e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali. La mera accettazione iniziale della dichiarazione o la falsità imputabile all'esportatore non bastano.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 64

    La dichiarazione in dogana deve essere presentata direttamente dal soggetto o per suo conto.

    La norma individua il soggetto che presenta la dichiarazione e si coordina con la disciplina della rappresentanza diretta e indiretta.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica; la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio al processo verbale di constatazione notificato alla contribuente.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Richiamato insieme alle norme tributarie sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, senza che sia stata ravvisata una violazione.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    La motivazione dell'atto può risultare anche mediante allegazione o richiamo ad atti conosciuti e notificati al contribuente, come il processo verbale di constatazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'amministrazione di formulare mere difese e contestazioni delle censure già proposte dal contribuente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere doganale che presenta la dichiarazione in nome proprio, anche se agisce nell'interesse dell'importatore, può essere considerato debitore solidale dei dazi, soprattutto quando utilizza una procedura doganale semplificata o domiciliata.
  • La responsabilità del rappresentante indiretto deriva dalla sua qualità di dichiarante e non dipende necessariamente dalla prova che conoscesse concretamente la frode o l'inesattezza dei documenti.
  • La mera fiducia nei certificati di origine, nella documentazione fornita dal cliente o nell'accettazione iniziale della dichiarazione doganale non dimostra la buona fede qualificata richiesta per evitare il recupero dei dazi.
  • Per invocare l'esenzione dal recupero a posteriori occorre provare cumulativamente un errore attivo dell'autorità doganale, la sua non riconoscibilità con la diligenza professionale e il rispetto di tutte le formalità previste.
  • La falsità dei certificati di origine normalmente legittima il recupero dei dazi; l'amministrazione deve dimostrare l'irregolarità, mentre l'importatore o il rappresentante che invoca la buona fede deve provare la propria diligenza.
  • Un avviso di rettifica può essere sufficientemente motivato quando richiama o allega un processo verbale di constatazione già notificato, purché il contribuente possa comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
  • Nel giudizio tributario d'appello l'amministrazione può specificare e articolare mere difese anche se non aveva contestato dettagliatamente ogni circostanza in primo grado; ciò può impedire l'applicazione del principio di non contestazione.
  • Le contestazioni in cassazione devono indicare e riprodurre gli elementi documentali decisivi; il mancato rispetto del principio di specificità può comportare l'inammissibilità del motivo.

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