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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46311/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente fondato il diniego dei permessi premio sui reati per cui è stato condannato e sul curriculum criminale (in particolare fatti risalenti al 2015), invece di valutare adeguatamente il suo percorso rieducativo intramurario e gli elementi fattuali allegati (assenza di rilievi disciplinari, partecipazione al trattamento, formazione, lavoro, consapevolezza del passato). Ha inoltre censurato l'uso della mancata "collaborazione" come motivo ostativo, ritenendo che tale motivo non sia requisito legale per la concessione dei permessi e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, l'onere di allegazione riguardi elementi fattuali concreti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona avesse motivato correttamente il diniego, ponderando il grave e plurimo coinvolgimento del detenuto in traffici di stupefacenti di elevato rilievo e la mancanza di una positiva prognosi di non recidivanza. Pur prendendo atto della condotta carceraria regolare e della partecipazione al trattamento, il Tribunale ha evidenziato l'assenza di elementi convincenti di sincero ravvedimento e la persistenza di indizi di pericolosità sociale (anche in relazione a precedente analogo rigetto recente). La Corte ha inoltre osservato che il richiamo alla mancata collaborazione non è un ostacolo astratto ma un rilevante indizio concreto di pericolosità attuale. È stata ritenuta corretta la valutazione della necessità di ulteriore periodo di osservazione intramuraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen. (art. 30-ter dell'Ordinamento penitenziario)

    «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

    La norma definisce il beneficio del permesso premio come parte del programma di trattamento e richiede la contemporanea presenza di regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso agli scopi rieducativi; il giudice valuta la sussistenza di questi requisiti sulla base dell'istruttoria intramuraria.

  • d.P.R. 3 giugno 2000, n. 230, art. 65 (regolamento di esecuzione)

    Stabilisce che la domanda di permesso sia corredata dall'istituto con esiti dell'osservazione scientifica della personalità e parere del Direttore; fornisce indicazioni sui documenti e sulle informazioni che devono essere acquisite dal magistrato di sorveglianza.

  • art. 13 Ord. pen., quarto comma

    Prevede che l'osservazione scientifica della personalità abbia inizio dall'inizio dell'esecuzione della pena e prosegua durante l'esecuzione, al fine di aggiornare il programma di trattamento.

  • regolamento d'esecuzione, art. 27 comma 3

    Consente la variazione del programma di trattamento in relazione alle esigenze emerse dall'osservazione continua del detenuto.

  • regolamento d'esecuzione, art. 29 comma 3

    Prevede che il gruppo di osservazione tenga riunioni periodiche per valutare gli sviluppi e i risultati del trattamento.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiama la natura devolutiva del reclamo al Tribunale di sorveglianza: il Tribunale deve esaminare il merito e non limitarsi a valutare la correttezza formale della decisione impugnata.

  • art. 666 comma 5 c.p.p. richiamato dall'art. 678 c.p.p.

    Attribuisce al giudice poteri d'ufficio di acquisizione di informazioni e integrazione istruttoria nell'ambito del devoluto, poteri che devono essere esercitati quando sussistono deficit istruttori decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che permette la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla parte che ha proposto il ricorso rigettato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Richiamata nel ricorso come precedente che incide sull'onere di allegazione dell'interessato: la giurisprudenza successiva è stata considerata nella valutazione complessiva dell'istruttoria, ma la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione da parte del detenuto di elementi tali da dimostrare un'effettiva revisione critica del comportamento possa rendere legittimo il diniego se la valutazione complessiva lo giustifica.

Massime di principio

  • La concessione dei permessi premio richiede la verifica simultanea di tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso rispetto al programma rieducativo; la valutazione è complessiva e discrezionale ma fondata su istruttoria adeguata.
  • L'istruttoria intramuraria (osservazione scientifica, parere del direttore, relazioni del gruppo di osservazione) è centrale: il giudice deve decidere sulla base di tali elementi e può integrare d'ufficio l'istruttoria quando sussistono carenze rilevanti.
  • La gravità dei reati, la reiterazione e un lungo residuo di pena impongono un apprezzamento più rigoroso dell'assenza di pericolosità sociale; i reati ostativi e il ruolo verticistico in associazioni per delinquere costituiscono fattori che aggravano la valutazione negativa.
  • La mancata collaborazione non è di per sé un divieto legale alla concessione, ma può essere valutata come un indizio concreto di pericolosità e di scarsa sincerità nel ravvedimento, se correlata ad altri elementi valutati negativamente.
  • Il giudice deve comparare il curriculum criminale con il percorso rieducativo: dati positivi intramurari hanno rilevanza ma non annullano automaticamente la rilevanza di fatti gravi e indizi di recidiva; occorre una convincente dimostrazione di revisione critica del passato.
  • In caso di dubbi o elementi contraddittori, è legittimo richiedere un ulteriore periodo di osservazione e trattamento prima di concedere il beneficio; il potere di rigetto è legittimo se adeguatamente motivato.
  • Chi impugna deve allegare elementi fattuali attuali e specifici che dimostrino l'assenza di pericolosità; la semplice esibizione di buona condotta formale può non essere sufficiente se non vi è prova di una revisione critica del comportamento deviante.

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