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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15106/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di manufatti edilizi di proprietà della società. La ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) carenza o apparente motivazione in relazione al periculum in mora, sostenendo che il gip aveva giustificato il sequestro con la necessità di impedire la prosecuzione/il completamento di opere però le opere sarebbero già ultimate e il riesame avrebbe poi introdotto postuma una diversa motivazione (aggravio del carico urbanistico) non presente nel decreto originario; 2) tardività della decisione e perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 324 co.5 e 309 co.10 c.p.p., deducendo che gli atti sarebbero pervenuti al tribunale il 21/08/2025 e che la decisione e il deposito delle motivazioni sarebbero avvenuti oltre i termini; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al fumus commissi delicti, deducendo che una concessione edilizia in sanatoria del 22/03/2002 si riferisce alle opere sequestrate e che la presunta discordanza catastale (foglio 21 invece di 24) è dovuta a un errore materiale comprovato da atto di compravendita del 20/07/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ritenuto che la domanda di riesame proposta dalla società fosse inidonea perché la nomina dei difensori risultava effettuata dall'indagato Coviello Giorgio senza sufficiente prova di procura speciale rilasciata dalla società, e la giurisprudenza consolidata richiede la procura speciale per i terzi aventi interesse meramente civilistico. La Corte ha inoltre ricordato che il terzo non può contestare i presupposti della misura ablativa (fumus e periculum) ma solo la titolarità o la disponibilità del bene e l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto generica e non provata la censura sulla tardività (mancanza di indicazione e allegazione degli atti che comprovino la data di ricezione), e ha evidenziato documenti che indicano ricezione in date diverse (tra cui una PEC del 1.9.2025 pervenuta il 2.9.2025), sicché il termine decisionale è stato rispettato. Sul punto del periculum ha osservato che non tutte le opere erano state ultimate e che la valutazione del giudice del riesame era congrua. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001

    La norma individua i reati edilizi contestati come presupposto del sequestro preventivo; la Corte riconosce la rilevanza del reato edilizio come fondamento della misura cautelare ma non era contestata direttamente dal terzo

  • Codice di procedura penale

    Principio secondo cui i terzi devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale quando hanno interesse meramente civilistico; la Corte lo applica per escludere la legittimazione del difensore senza procura speciale a proporre il riesame in favore della società

  • Codice di procedura penale

    art. 324 comma 5; art. 309 comma 10

    Richiamati dalla ricorrente in tema di termini per decidere e perdita di efficacia della misura; la Corte richiede l'allegazione degli atti probatori sulla data di ricezione e ha ritenuto non provata la violazione dei termini

  • Codice di procedura penale

    Richiama l'onere del ricorrente, nel ricorso per cassazione, di indicare e allegare gli elementi dagli quali desumere le caratteristiche dell'atto impugnato, applicato qui a censure procedurali

  • Codice di procedura penale

    Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali e per la possibilità di condanna per inammissibilità; la Corte condanna la ricorrente alle spese e dispone il pagamento alla Cassa delle Ammende

  • Codice di procedura civile

    art. 83 (citato per analogia)

    Richiamato per analogia al principio della necessità di procura speciale in favore del difensore che rappresenta un terzo con interesse civilistico

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata nella motivazione relativa alla condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende per stabilire i criteri della corresponsione e della responsabilità, usata per precisare la sanzione equitativa

Massime di principio

  • Un terzo (persona giuridica o privata) che intende ottenere il riesame o la restituzione di beni sequestrati deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende inammissibile l'istanza e i successivi rimedi
  • Il terzo interessato può contestare in sede di riesame e nei gradi successivi soltanto la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato; non può impugnare la sussistenza dei presupposti penali della misura (fumus e periculum), che attengono alla sfera dell'indagato
  • Le censure procedurali (es. tardività nella decisione o nella trasmissione degli atti) devono essere specificamente indicate e corredate della documentazione probatoria nel ricorso per cassazione; l'onere di allegazione incombe sul ricorrente
  • Il tribunale del riesame non può fondare la conferma della misura su ragioni sostanzialmente diverse e non presenti nel decreto originario senza adeguata motivazione, ma il terzo non può sfruttare tale vizio per espandere la propria legittimazione oltre i limiti della titolarità del bene
  • Nelle contestazioni relative a documenti tecnici (es. concessione in sanatoria e dati catastali), è necessario produrre prove chiare dell'errore materiale (atti di compravendita, documentazione catastale corretta) e sollevare tali profili nei gradi opportuni; tuttavia, anche se provata corrispondenza documentale, la questione della rilevanza penale resta in capo all'indagato
  • La valutazione del periculum può fondarsi sul principio di unitarietà dell'abuso edilizio: anche se alcune opere risultano ultimate, l'esistenza di altre opere non ultimate o l'aggravio del carico urbanistico possono giustificare il mantenimento del sequestro

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