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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26112 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento riguardava l'anno 2001 e il recupero a tassazione di maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, nonché di costi relativi a una fattura di lire 34.000.000 ritenuta riferita a un'operazione inesistente. La contribuente contestava l'inesistenza dell'operazione e gli effetti fiscali dell'eliminazione del relativo costo. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la specificità dell'appello, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni e il mancato esame del proprio appello incidentale, sostenendo che la rimozione del costo avrebbe dovuto incidere sulla determinazione del reddito e dei maggiori ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi dell'Agenzia, ritenendo specifico l'appello della contribuente e ravvisando un rigetto implicito delle eccezioni esaminate nel merito. Ha invece accolto il quinto, il settimo e l'ottavo motivo: la CTR aveva erroneamente qualificato l'appello incidentale dell'Agenzia come condizionato e aveva omesso di esaminare la contestazione relativa agli effetti dell'operazione inesistente sulla determinazione del reddito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55

    Riguardano, rispettivamente, la detrazione IVA e l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto; una fattura relativa a un'operazione inesistente non consente di beneficiare dei relativi effetti fiscali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è rispettato anche quando l'appellante ripropone le argomentazioni di primo grado purché esse contrastino concretamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, comma 2, 49 e 52, comma 1, e art. 334 c.p.c.

    L'appello incidentale deve essere esaminato quando riguarda un capo autonomo della sentenza sul quale la parte è rimasta soccombente; non può essere considerato condizionato soltanto perché proposto insieme a un appello principale.

  • Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente proposti. L'omesso esame di una specifica impugnazione costituisce vizio di omessa pronuncia.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso concreto, la valutazione dell'effettività del pagamento e del passaggio delle merci spettava al giudice di merito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 79, oggi art. 66

    Disciplina la deducibilità dei costi dal reddito d'impresa; la deduzione presuppone l'effettività e l'inerenza dell'operazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello è specifico quando individua il capo sfavorevole della sentenza e contrappone argomenti idonei a contestarne la motivazione; non è necessario utilizzare argomentazioni completamente nuove rispetto al primo grado.
  • Un appello incidentale che riguarda un autonomo capo della sentenza sfavorevole alla parte deve essere esaminato anche se l'appello principale viene rigettato. È condizionato solo quando la parte è vittoriosa nel merito e subordina l'esame di questioni preliminari all'accoglimento dell'impugnazione principale.
  • Il giudice d'appello non può considerare non impugnata una statuizione quando dall'atto di gravame emerge una critica chiara e specifica a quella decisione; in caso contrario incorre in omessa pronuncia.
  • Per dimostrare l'effettività di un'operazione contestata come inesistente non bastano, di regola, le sole registrazioni contabili: assumono rilievo documenti e circostanze come pagamento, consegna e movimentazione reale dei beni.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente l'attendibilità e la sufficienza delle prove, salvo che sia denunciato e riconosciuto un effettivo vizio di motivazione o un errore processuale.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il capo non esaminato, rispettando i principi stabiliti dalla Corte.

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