Sentenza del 30/12/2015 n. 26112 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava l'anno 2001 e il recupero a tassazione di maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, nonché di costi relativi a una fattura di lire 34.000.000 ritenuta riferita a un'operazione inesistente. La contribuente contestava l'inesistenza dell'operazione e gli effetti fiscali dell'eliminazione del relativo costo. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la specificità dell'appello, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni e il mancato esame del proprio appello incidentale, sostenendo che la rimozione del costo avrebbe dovuto incidere sulla determinazione del reddito e dei maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi dell'Agenzia, ritenendo specifico l'appello della contribuente e ravvisando un rigetto implicito delle eccezioni esaminate nel merito. Ha invece accolto il quinto, il settimo e l'ottavo motivo: la CTR aveva erroneamente qualificato l'appello incidentale dell'Agenzia come condizionato e aveva omesso di esaminare la contestazione relativa agli effetti dell'operazione inesistente sulla determinazione del reddito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55
Riguardano, rispettivamente, la detrazione IVA e l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto; una fattura relativa a un'operazione inesistente non consente di beneficiare dei relativi effetti fiscali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è rispettato anche quando l'appellante ripropone le argomentazioni di primo grado purché esse contrastino concretamente la motivazione della sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, comma 2, 49 e 52, comma 1, e art. 334 c.p.c.
L'appello incidentale deve essere esaminato quando riguarda un capo autonomo della sentenza sul quale la parte è rimasta soccombente; non può essere considerato condizionato soltanto perché proposto insieme a un appello principale.
Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente proposti. L'omesso esame di una specifica impugnazione costituisce vizio di omessa pronuncia.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso concreto, la valutazione dell'effettività del pagamento e del passaggio delle merci spettava al giudice di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 79, oggi art. 66
Disciplina la deducibilità dei costi dal reddito d'impresa; la deduzione presuppone l'effettività e l'inerenza dell'operazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un appello è specifico quando individua il capo sfavorevole della sentenza e contrappone argomenti idonei a contestarne la motivazione; non è necessario utilizzare argomentazioni completamente nuove rispetto al primo grado.
- Un appello incidentale che riguarda un autonomo capo della sentenza sfavorevole alla parte deve essere esaminato anche se l'appello principale viene rigettato. È condizionato solo quando la parte è vittoriosa nel merito e subordina l'esame di questioni preliminari all'accoglimento dell'impugnazione principale.
- Il giudice d'appello non può considerare non impugnata una statuizione quando dall'atto di gravame emerge una critica chiara e specifica a quella decisione; in caso contrario incorre in omessa pronuncia.
- Per dimostrare l'effettività di un'operazione contestata come inesistente non bastano, di regola, le sole registrazioni contabili: assumono rilievo documenti e circostanze come pagamento, consegna e movimentazione reale dei beni.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente l'attendibilità e la sufficienza delle prove, salvo che sia denunciato e riconosciuto un effettivo vizio di motivazione o un errore processuale.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il capo non esaminato, rispettando i principi stabiliti dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26052 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26064 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26069 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26093 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26106 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2015Sentenza del 30/12/2015 n. 26109 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →