Cassazione Penale, Ordinanza n. 19588/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in appello all'esito di un procedimento definito con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). Nel ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In sostanza, si contestava che non fosse stata adeguatamente provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, con la conseguenza che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto al consumo personale o comunque a un illecito amministrativo, e non a un reato. La Corte, tuttavia, ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato, l'accordo sulle pene e sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale o di vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, profili non dedotti né ravvisabili nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sui punti concordati preclude la proposizione in cassazione di censure diverse da quelle consentite in via eccezionale. Non essendo state dedotte né emergendo una pena illegale, né vizi della volontà dell'imputato, né difformità tra consenso prestato e contenuto della pronuncia, il motivo sulla mancata riqualificazione del fatto non era scrutinabile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma evocata come parametro del ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché incompatibile con i limiti del concordato in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma evocata per vizio di motivazione; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per la preclusione derivante dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dal ricorrente come norma per la riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo relativo alla detenzione per uso personale o alla destinazione non penalmente rilevante.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello implica l'accettazione dei punti concordati e la conseguente rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, salvo eccezioni limitate.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
Precedente richiamato per il principio della rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse da quelle consentite dopo il concordato in appello, salvo l'eccezione della pena illegale.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Precedente richiamato per le sole eccezioni alla preclusione derivante dal concordato: vizi della volontà, del consenso del pubblico ministero e difformità tra accordo e decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati preclude la deduzione di motivi nuovi o diversi, anche se relativi a questioni rilevabili d'ufficio.
- Le uniche doglianze ancora proponibili contro una sentenza emessa in sede di concordato in appello riguardano, in via eccezionale, la pena illegale, i vizi della formazione della volontà della parte, l'assenza o invalidità del consenso del pubblico ministero e la difformità tra contenuto dell'accordo e pronuncia del giudice.
- La contestazione della mancata riqualificazione del fatto o della prova di un elemento fattuale incompatibile con l'accordo concordatario non è scrutinabile in cassazione se non rientra nelle eccezioni tassativamente ammesse.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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