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Sentenza

Sentenza n. 6444/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IV n. rep. CE/1484/2025 del 25 luglio 2025 e n. prot. CE/93715/2025 del 25 luglio 2025, notificata in data 30 luglio 2025, avente ad oggetto “Appalto lavori per la realizzazione di opere di ripristino dell'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato di Casal Bertone (PT20220473 - CUP J87H21011300004 - CUI L02438750586202200232 - CIG B4F2A06ED8). Esclusione dell'impresa SO.GE.GA S.r.l., C.F./P.IVA 04193620616 dalla procedura di gara ID 3854, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024 e dell'art.10.10 dell'Avviso pubblico prot. SU/13780 dell'1 ottobre 2024”; - della comunicazione ricevuta in data 30 luglio 2025 da parte di Roma capitale, Municipio IV - direzione tecnica prot. n. 95416, con la quale si notiziava la ricorrente dell'intervenuta esclusione di cui alla predetta determina dirigenziale; - della nota prot. CE/66681 del 27 maggio 2025, con cui il RUP del Municipio IV di Roma capitale comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara d'interesse; - della nota prot. CE/82292 del 26 giugno 2025, con cui il RUP del Municipio IV di Roma capitale richiedeva al Dipartimento Centrale Appalti di Roma capitale chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale; - della relazione prot. CE/92445 del 22 luglio 2025 adottata dal RUP del Municipio IV di Roma capitale, con la quale veniva proposta l'esclusione della ricorrente dalla gara d'interesse; - delle note prot. SU/9314 del 2 luglio 2025, prot. SU/7023 del 16 maggio 2025 e prot. SU/8089 del 9 giugno 2025 adottate dal Dipartimento Centrale Appalti di Roma capitale; - ove occorrer possa, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024; - del provvedimento di aggiudicazione eventualmente medio tempore adottato, al momento in cui si scrive, non conosciuto né comunicato; - ove occorra, della lex specialis di gara, con particolare riferimento alla Lettera d'invito, alla delibera a contrarre, ai Chiarimenti e ad ogni ulteriore documento di gara in essi menzionato; - ove occorra, di tutti i verbali di gara, comunque non conosciuti né pubblicati; - ove occorra di ogni parere o nota comunque denominata acquisita dalla Stazione appaltanti ai fini del procedimento di esclusione dell'odierna ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; per la dichiarazione - di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico illegittimo aggiudicatario; per la condanna - dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\11\2025: - di tutti gli atti già impugnati unitamente al ricorso principale; - della Determinazione Dirigenziale di Roma capitale – Municipio IV rep. n. 888 e prot. n. 56788 recante la data del “07/05/2025”, comunicata con avviso del 14 novembre 2025; - dell’avviso di aggiudicazione del 14 novembre 2025; - della nota prot. CE/96357 del giorno 1 agosto 2025; - del presunto riscontro del RUP in merito alla conformità dei dati dichiarati dalla Opere S.r.l. rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione all'Albo degli operatori economici di Roma Capitale; - della comunicazione del Dipartimento Centrale Appalti di cui alla nota prot. CE/97345 del 5 agosto 2025; - della nota prot. CE/133577 del 28 ottobre 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; - dell’intera procedura di gara, per la dichiarazione - di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario e per la conseguente condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\12\2025: - di tutti gli atti già impugnati unitamente al ricorso principale ed al primo atto di motivi aggiunti; - della Determinazione Dirigenziale di Roma capitale – Municipio IV rep. n. 2476 e prot. n. 148002 del 27 novembre 2025, comunicata con avviso del 3 dicembre 2025, con cui veniva annullata la determinazione dirigenziale n. rep 888 recante la data errata del 7 maggio 2025 e aggiudicato l'appalto all'impresa Opere S.r.l.; - del predetto avviso di aggiudicazione del 3 dicembre 2025; - della nota prot. CE/96357 del giorno 1 agosto 2025; - del riscontro del RUP di cui alla nota prot. n. 97345 del 5 agosto 2025; - della nota prot. CE/133577 del 28 ottobre 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; - dell’intera procedura di gara, per la declaratoria - di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario e per la conseguente condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202509762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata sotto soglia e successiva aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023, selezionando dieci operatori dall'Albo comunale sulla base di tre graduatorie relative a fatturato globale, lavori eseguiti e numero di dipendenti. L'impresa ricorrente, iscritta all'Albo, aveva indicato pari a zero l'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio, mentre dalla documentazione successivamente prodotta risultava un importo di euro 1.280.437,37. Tale dato errato aveva determinato la collocazione dell'impresa tra gli operatori con il minor importo di lavori e, quindi, la sua selezione per l'invito alla procedura. Dopo che la ricorrente era risultata prima in graduatoria, il RUP ha verificato i dati dichiarati e la stazione appaltante l'ha esclusa ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento comunale sull'Albo e dell'art. 10.10 dell'Avviso pubblico, ritenendo che, con il dato corretto, non sarebbe stata invitata. La ricorrente ha dedotto: violazione del principio di risultato e dell'art. 50 d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'esclusione fosse basata su un mero formalismo relativo alla fase prodromica di indagine di mercato; violazione dei principi di fiducia e tassatività delle cause di esclusione, contestando anche il richiamo all'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023 e l'assenza di un grave illecito professionale; illegittimità del Regolamento comunale, ritenuto lesivo degli artt. 100 e 50 d.lgs. 36/2023 perché avrebbe richiesto dati ulteriori rispetto ai requisiti di partecipazione e previsto criteri discriminatori. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione a favore dell'altra impresa, deducendo vizi analoghi, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e illegittimità dell'intera procedura, sostenendo che anche l'aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni inesatte.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima l'esclusione perché non fondata sul mero errore formale o sulla falsità in sé della dichiarazione, ma sull'effetto concreto che l'errore aveva prodotto: alterare la graduatoria utilizzata per selezionare gli operatori da invitare e consentire alla ricorrente di partecipare a una procedura alla quale, con il dato corretto, non sarebbe stata invitata. La stazione appaltante aveva svolto un giudizio controfattuale, comprovato dal tabulato della piattaforma, dal quale emergeva che l'impresa era stata selezionata proprio in ragione dell'importo dichiarato pari a zero. Il richiamo all'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023 è stato qualificato come mero refuso, poiché la motivazione complessiva dell'atto richiamava costantemente l'art. 3, comma 9, del Regolamento e l'art. 10.10 dell'Avviso, senza contestare un grave illecito professionale. Sono state quindi ritenute inconferenti le censure sull'assenza di gravità dell'illecito e sulla tassatività delle cause di esclusione. La buona fede dell'impresa e il dedotto malfunzionamento informatico sono stati giudicati irrilevanti rispetto all'oggettiva difformità dei dati e alla loro incidenza sul meccanismo selettivo. Il TAR ha distinto i dati richiesti per la formazione delle graduatorie dell'Albo dai requisiti generali e speciali di partecipazione alla singola gara: l'indicazione dell'importo dei lavori non costituiva un requisito di partecipazione, ma un dato necessario per applicare i criteri di selezione degli invitati. Ha escluso anche la natura discriminatoria del Regolamento, considerando il meccanismo di rotazione previsto per gli operatori già invitati. I motivi aggiunti contro l'aggiudicazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva, poiché la legittimità dell'esclusione impediva alla ricorrente di contestare gli atti successivi della procedura; sono stati comunque ritenuti infondati nel merito. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto all'aggiudicataria, poiché l'eventuale errore di quest'ultima sull'importo dei lavori era ininfluente: essa era stata selezionata sulla base della diversa graduatoria relativa al fatturato globale. Sono state respinte anche le domande di invalidità o inefficacia del contratto e di risarcimento. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Roma Capitale euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA; nulla per le spese dell'aggiudicataria non costituita.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per lavori sotto soglia, nell'ambito della quale la stazione appaltante deve selezionare gli operatori da invitare secondo criteri predeterminati.

  • art. 50 e Allegato II.1 d.lgs. 36/2023

    Costituiscono il quadro normativo per la formazione degli elenchi e la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio di risultato non impedisce l'esclusione dell'operatore che, mediante dati inesatti, abbia alterato il meccanismo oggettivo di selezione degli invitati.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Il suo richiamo nel dispositivo dell'esclusione è stato qualificato come mero refuso, non essendo stata contestata una fattispecie di grave illecito professionale.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Le contestazioni relative alla tassatività e alla gravità dell'illecito professionale sono state ritenute inconferenti, poiché l'esclusione dipendeva dalla violazione delle regole di selezione degli invitati previste dal Regolamento comunale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'esclusione deve essere ricostruita considerando l'intero percorso argomentativo dell'atto e non un singolo riferimento normativo erroneo.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Non impedisce alla stazione appaltante di richiedere dati funzionali alla formazione dell'Albo e alla selezione degli operatori da invitare, purché tali dati non siano qualificati come requisiti di partecipazione alla gara.

  • art. 3, commi 5, 6, 8 e 9, Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Prevede le graduatorie e i criteri di selezione degli invitati, la verifica dei dati dichiarati e l'esclusione quando la difformità abbia falsato il meccanismo di invito.

  • art. 10.10 Avviso pubblico prot. SU/13780 dell'1 ottobre 2024

    Costituisce, insieme al Regolamento comunale, la base dell'esclusione dell'operatore la cui dichiarazione abbia determinato la selezione indebita alla procedura.

  • art. 2, comma 2, Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Il principio di rotazione impedisce la nuova selezione dell'operatore già invitato fino al coinvolgimento degli altri operatori della categoria e concorre a escludere la natura discriminatoria del sistema.

  • art. 120 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alla procedura di gara.

Massime di principio

  • Nelle procedure negoziate sotto soglia, la veridicità dei dati dichiarati per l'iscrizione a un elenco di operatori economici è essenziale quando tali dati sono utilizzati per formare graduatorie e selezionare gli invitati; la difformità oggettiva che abbia concretamente alterato la selezione legittima l'esclusione dell'operatore indebitamente invitato.
  • L'esclusione fondata sulla violazione delle regole di selezione degli invitati non costituisce applicazione di una causa di esclusione per grave illecito professionale né richiede la dimostrazione della gravità di tale illecito, quando l'amministrazione abbia inteso applicare le specifiche disposizioni dell'elenco e dell'avviso che impongono l'esclusione in caso di dichiarazione incidente sul meccanismo di invito.
  • Per stabilire se una dichiarazione inesatta abbia inciso sulla legittimità della partecipazione, la stazione appaltante può effettuare un giudizio controfattuale, verificando se, con il dato corretto, l'operatore sarebbe stato comunque selezionato e invitato alla procedura; l'esclusione è giustificata quando tale verifica dimostri che l'errore è stato determinante.
  • I dati richiesti per predisporre le graduatorie di un Albo e individuare gli operatori da invitare non coincidono necessariamente con i requisiti generali o speciali di partecipazione alla gara: la loro richiesta è legittima se è funzionale all'applicazione dei criteri oggettivi di selezione degli invitati e non viene utilizzata come requisito sostanziale ulteriore per l'aggiudicazione.
  • Un riferimento normativo erroneo contenuto nella parte dispositiva di un provvedimento non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando la motivazione complessiva, le premesse e gli atti richiamati consentano di individuare con chiarezza la concreta ragione dell'esclusione; il riferimento può essere qualificato come mero refuso.
  • L'operatore legittimamente escluso da una gara è privo di legittimazione a impugnare l'aggiudicazione e gli atti successivi della procedura, anche per ottenere la riedizione della gara, poiché il consolidamento dell'esclusione gli impedisce di contestare gli esiti della competizione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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