Cassazione Penale, Sentenza n. 1617/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 9 febbraio 2021 con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari a carico di Brullo. Il Procuratore censura la mancata e contraddittoria valutazione delle e-mail tra dirigenti della società armatrice e il comandante della petroliera (che documenterebbero la sovrapitturazione dello scafo) e la ritenuta insufficiente considerazione delle stesse rispetto alla dichiarazione del teste Silvini. Sostiene che l'invio delle mail anche "per conoscenza" a Brullo, in corso di indagine, dimostrerebbe la sua consapevolezza e il concorso nelle condotte di alterazione dello stato dei luoghi e di favoreggiamento, e che l'assenza di una risposta scritta non esclude responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato a verificare che il Tribunale del riesame abbia esposto ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente escluso i gravi indizi di colpevolezza a carico di Brullo, basandosi sul fatto che le e-mail lo riportavano solo "per conoscenza" senza riferimenti specifici, sull'assenza di condotte materiali a suo carico e sulla dichiarazione del marinaio Silvini che attestava che l'ordine di pitturazione era stato impartito oralmente dal comandante in data anteriore. La Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica tale valutazione e ha escluso che la censura del P.M. impugnasse un vizio di diritto valutabile in questa sede anziché una rivalutazione di merito.
Norme richiamate
art. 374 cod. pen. (noto nel provvedimento come contestazione relativa all'alterazione dello stato dei luoghi)
La norma è stata evocata come titolo di reato per la presunta immutazione artificiosa dello stato dei luoghi (sovrapitturazione dello scafo). La Corte di merito ha richiesto, per ravvisare i gravi indizi, elementi che colleghino concretamente l'indagato alla condotta materiale o a un ruolo direttivo chiaramente formato; la mera ricezione in "cc" di e-mail non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale collegamento.
Principi di diritto sulla revisione del giudizio di riesame da parte della Cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - richiamata)
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460
La Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha dato ragioni giuridicamente significative e se vi sono illogicità manifeste nel testo del provvedimento; non è consentita una riconsiderazione meritocratica delle prove.
Massime di principio
- La sola apparenza di coinvolgimento (es. essere inserito in copia conoscenza di e-mail) non costituisce di per sé prova di partecipazione a reati: è necessaria l'individuazione di condotte materiali o di chiari elementi che colleghino l'indagato all'azione illecita.
- Le dichiarazioni di testimoni possono assumere rilievo decisivo se, nel contesto probatorio complessivo, indicano che l'ordine illecito è stato impartito da altro soggetto e in data antecedente agli scambi documentali invocati dall'accusa.
- In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove: il controllo è limitato a verificare la presenza di una motivazione giuridicamente rilevante e l'assenza di illogicità manifeste nella decisione impugnata.
- Per sostenere misure cautelari (es. arresti domiciliari) è necessario dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza connessi a condotte specifiche; elementi indiziari documentali devono essere correlati in modo chiaro alla responsabilità dell'indagato.
- L'assenza di una risposta formale a comunicazioni ricevute non esclude necessariamente responsabilità, ma da sola non prova nemmeno consapevolezza o volontà di favorire: vanno valutati i tempi, il contenuto delle comunicazioni e l'effettiva posizione di potere o di garanzia dell'indagato.
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