Sentenza n. 5939/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-17/01/2025-0007312-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1”; - nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- 13/12/2024-0184842-P e del relativo audit 006-5108; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/01/2025-0012081-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – deputy Flight Operations Nominated Person”; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/02/2025-0029774-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del 17 febbraio 2025”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca dell'accettazione quale Flight Operations Nominated Person, contenuta nell'atto ENAC relativo all'avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al certificato di operatore aereo a seguito di rilievi di livello 1
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile operativo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali ENAC, all'esito di un audit straordinario relativo a un episodio verificatosi durante il rullaggio di un volo, ha confermato rilievi di livello 1 concernenti le flight time limitations, la safety culture e la no blame policy e ha revocato la sua accettazione quale Flight Operations Nominated Person, ritenendolo coinvolto nelle scelte organizzative contestate. Ha dedotto, tra l'altro, l'assenza di partecipazione ai fatti, di coinvolgimento nelle decisioni organizzative e di partecipazione al procedimento amministrativo. ENAC ha eccepito la carenza di interesse, sostenendo la natura endoprocedimentale dell'atto e la successiva chiusura del procedimento nei confronti della società; nel merito ha difeso la legittimità del proprio operato. Il ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che la revoca dell'accettazione quale Flight Operations Nominated Person incideva immediatamente sulla possibilità del ricorrente di esercitare il ruolo apicale e aveva quindi natura sostanzialmente provvedimentale e lesiva, nonostante l'inserimento dell'atto in un procedimento riguardante la società. Ha escluso il difetto assoluto di attribuzione, ritenendo che i poteri di vigilanza e sorveglianza attribuiti a ENAC dalla normativa unionale comprendano anche interventi sulle figure responsabili dell'organizzazione del vettore. Ha invece accolto la censura relativa alla violazione del contraddittorio: il ricorrente non aveva ricevuto comunicazione di avvio, non aveva potuto partecipare all'istruttoria né rappresentare le proprie ragioni, sebbene il provvedimento incidesse direttamente sulla sua posizione funzionale e individuasse profili di responsabilità personale. La partecipazione della società non poteva supplire a quella del ricorrente. Il TAR ha ravvisato anche un deficit istruttorio sulla concreta riferibilità delle condotte al ricorrente, che non era presente ai fatti e non aveva partecipato al processo decisionale. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la decisione implicava valutazioni discrezionali sulla responsabilità e sull'idoneità del ricorrente e non era possibile escludere che il contraddittorio avrebbe condotto a un esito diverso. Ha quindi annullato l'atto limitatamente alla revoca dell'accettazione quale Flight Operations Nominated Person, assorbendo le ulteriori censure. Ha rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova dell'esistenza e della quantificazione del danno e del nesso causale: ai fini risarcitori occorreva dimostrare che la partecipazione procedimentale avrebbe concretamente determinato un esito favorevole. ENAC è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria dei vizi procedimentali non opera quando il provvedimento implica valutazioni discrezionali e non è possibile escludere che la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
l. 241/1990
Il principio del contraddittorio procedimentale impone il coinvolgimento dell'interessato quando il provvedimento incide direttamente sulla sua posizione e individua profili di responsabilità personale.
Massime di principio
- Un atto formalmente inserito in un procedimento amministrativo riferito a una società è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile quando incide direttamente sulla posizione funzionale personale di un suo esponente, rimuovendolo da un ruolo apicale.
- Quando l'amministrazione intende adottare una misura individuale incidente sulla posizione di una persona e fondata su profili di responsabilità personale, la partecipazione della società interessata dal procedimento non sostituisce il contraddittorio dovuto direttamente alla persona destinataria della misura.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se l'adozione del provvedimento richiede valutazioni discrezionali sulla responsabilità o sull'idoneità dell'interessato e non può escludersi che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito.
- L'amministrazione deve verificare e motivare la concreta riferibilità delle condotte contestate al destinatario di una misura individuale; l'assenza di partecipazione ai fatti o al processo decisionale può determinare un deficit istruttorio.
- L'annullamento di un provvedimento per violazione della partecipazione procedimentale non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il danneggiato deve provare il danno, la sua quantificazione e il nesso causale, dimostrando che la partecipazione avrebbe concretamente condotto a un esito favorevole.
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