Cassazione Penale, Sentenza n. 9012/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Antonio Megha per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione dei presupposti cautelari da parte del GIP; (ii) nullità dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni per motivazione insufficiente; (iii) erronea valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte, atteso che il ricorrente si era dimesso da cariche pubbliche e il Comune era stato commissariato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la mancata 'autonoma valutazione' contestata non è stata provata in modo da dimostrare un'incidenza concreta sull'esito; l'incorporazione per relationem delle richieste del PM nei decreti d'intercettazione è sufficiente purché il GIP fornisca anche sintetiche ragioni di condivisione (cosa avvenuta); il pericolo di reiterazione è stato valutato correttamente alla luce delle captazioni, alcune delle quali successive alle elezioni e dalla quali emergono dazioni di denaro e disponibilità verso il sodalizio mafioso, per cui le dimissioni e il commissariamento non escludono di per sé il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-ter c.p.
Norma sostanziale che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso; nel caso ha costituito il capo d'imputazione per cui sono stati ritenuti gravi indizi.
art. 309 c.p.p.
Norma processuale che prevede il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame è stato investito ai sensi di tale disposizione.
art. 274 c.p.p. (lett. e) e lett. c), comma 1
Disciplina le esigenze cautelari (tra cui la special-preventiva e il pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che ha individuato indizi oggettivi e soggettivi tali da ritenere attuale il pericolo di reiterazione, non escluso dalle dimissioni del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Previsione processuale circa la condanna alle spese processuali; applicata per la reiezione del ricorso.
Massime di principio
- L'incorporazione per relationem delle richieste del pubblico ministero nei provvedimenti del giudice è ammissibile: è sufficiente se il giudice dimostra, anche sinteticamente, di aver condiviso e valutato quegli elementi nel caso concreto.
- Per contestare la mancata autonoma valutazione del GIP in Cassazione il ricorrente deve indicare in modo specifico quali passaggi motivazionali avrebbero, se presenti, portato a conclusioni divergenti; non basta la mera asserzione formale del difetto.
- La validità dei decreti di convalida delle intercettazioni può essere salvata dal richiamo al provvedimento del PM e alle note di polizia, a condizione che il giudice aggiunga una motivazione, anche sintetica, circa la condivisibilità delle richieste.
- La dimissione dall'incarico pubblico o il commissariamento dell'ente non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare fatti concreti (es. conversazioni successive, comportamenti mantenuti, rapporti con terzi) che possano rendere probabile la continuazione di condotte analoghe.
- Intercettazioni e comportamenti posteriori all'evento (es. dopo le elezioni) che mostrino dazioni o disponibilità nei confronti di soggetti mafiosi rafforzano la sussistenza dei gravi indizi e possono giustificare misure cautelari anche se l'imputato non ricopre più una carica pubblica.
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