Cassazione Civile, Ordinanza n. 40954/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra le parti avente ad oggetto un versamento complessivo di 42.500 euro indicato come effettuato "per il restauro" di un immobile. Il giudice d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il destinatario dei pagamenti a restituire la somma, ritenendo che la controparte avesse allegato l'inadempimento consistente nella mancata ristrutturazione dell'immobile e che il convenuto non avesse provato né l'esecuzione dei lavori né una diversa imputazione delle somme ricevute. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale aveva applicato la disciplina del risarcimento da inadempimento anziché quella della restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto venuto meno; ha inoltre osservato che nel caso concreto non vi era stata alcuna pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, né tale grave inadempimento sarebbe ravvisabile nella mancata ristrutturazione di un immobile di proprietà di un terzo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di ripetizione di indebito, il diritto alla restituzione sorge solo dopo che chi chiede la restituzione abbia dimostrato l'inesistenza originaria del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale tra il pagamento e la mancanza del debito, cioè che il versamento è stato effettuato in adempimento di un rapporto inesistente o venuto meno. Nel caso concreto, la sentenza di merito non aveva correttamente verificato questi presupposti, avendo invece fatto leva sull'art. 1218 c.c. come se fosse sufficiente il mero inadempimento.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato dal giudice d'appello come base della pretesa restitutoria, ma la Corte di cassazione ha precisato che disciplina il risarcimento del danno da inadempimento e non l'obbligo di restituzione delle somme versate in esecuzione di un rapporto poi venuto meno.
art. 1453 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'impostazione della sentenza impugnata, in quanto la restituzione presuppone, se del caso, la risoluzione del contratto e non il solo inadempimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto in ricorso.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito, il solvens che chieda la restituzione deve provare l'inesistenza originaria del debito oppure il successivo venir meno del rapporto giustificativo della prestazione.
- Il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto non discende automaticamente dal mero inadempimento della controparte, ma richiede la prova che il pagamento sia stato eseguito in adempimento di un rapporto inesistente o ormai risolto.
- La disciplina dell'art. 1218 c.c. riguarda la responsabilità per inadempimento e il risarcimento del danno, non la semplice restituzione di somme corrisposte in base a un rapporto contrattuale poi venuto meno.
- Chi domanda la restituzione deve provare anche il nesso causale tra il versamento effettuato e l'insussistenza del debito che si assume preesistente o sopravvenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →